DECRETO 4 ottobre 1994, n. 771
Entrata in vigore del decreto: 25/4/1995
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari e, in particolare, l'art. 6, il quale prevede che con apposito regolamento ministeriale siano disciplinate le modalita' per l'elezione dei rappresentanti delle universita' e degli studenti nella Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, e per il funzionamento della Consulta stessa;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, concernente la designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista tra Stato e regioni;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 2340/B del 30 settembre 1994);
A D O T T A il seguente regolamento:
Titolo I MODALITA' DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELLE UNIVERSITA' E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI.
Art. 1
Rappresentanti degli studenti
1.Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e' costituito un collegio unico nazionale. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito agli studenti che risultino regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di diploma alla data delle elezioni.
2.L'elezione avviene per liste concorrenti, presentate al Ministero da 50 elettori almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni, nelle quali sono raggruppati i candidati con l'indicazione del cognome e del nome e del numero progressivo. Non e' ammessa la inclusione in piu' di una lista. Ogni lista deve essere corredata da certificati comprovanti il possesso dei requisiti dei candidati, rilasciati dall'universita' e istituto di appartenenza.
3.Le liste, controfirmate dai candidati per accettazione, sono trasmesse dal Ministero alle universita' che dovranno renderle pubbliche almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni.
4.Ogni studente puo' esprimere un solo voto di preferenza. Risultano eletti gli studenti che abbiano ottenuto in assoluto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista di appartenenza. Nel caso di parita' di voti, prevale lo studente piu' anziano di eta'. Se tuttavia sussista parita' di voti fra studenti in corso e studenti fuori corso, prevale lo studente in corso.
5.Lo studente eletto resta in carica per l'intera durata della Consulta, sempreche' mantenga la propria qualita' di studente.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di faclitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisaltivi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 6 della legge n. 390/1991 e' il seguente: "Art. 6. (Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari). - 1. E' istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", la Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari. 2. La Consulta: a) formula pareri e proposte al Ministro in materia di diritto agli studi universitari; b) indica i criteri per la formulazione del rapporto di cui all'articolo 5, anche promuovendo, a tal fine, indagini e ricerche sulla condizione studentesca e sui servizi di orientamento e di tutorato, ed esprime il parere sul rapporto stesso; c) esprime il parere di cui all'art. 4, comma 1. 3. La Consulta e' presieduta dal Ministro ed e' composta da cinque rappresentanti delle universita', da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e da cinque rappresentanti degli studenti. 4. Le modalita' per l'elezione dei rappresentanti delle universita' e degli studenti e per il funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento adottato con decreto del Ministro. 5. Agli oneri per il funzionamento della Consulta si provvede a carico del capitolo 1125 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1991 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi". L'art. 4 del D.Lgs. n. 418/1989 (Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente, per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400) cosi' recita: "Art. 4 (Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni). - 1. Le designazioni di componenti o rappresentanti regionali in organismi a composizione mista Stato-regioni spettano alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ivi comprese quelle finora, attribuite alla Conferenza Stato-regioni. Tale competenza e' esclusa quando le designazioni sono attribuite direttamente alle singole regioni o province autonome, oppure quando la partecipazione regionale e' concessa, dalle disposizioni che la prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui e' richiesta, o ad un interesse territorialmente localizzato delle singole regioni o province autonome, o quando la partecipazione e' rimessa alla convocazione della regione da parte dell'organismo a composizione mista o del suo presidente". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Rappresentanti delle universita'
1.Per l'elezione dei rappresentanti delle universita' e' costituito un collegio unico nazionale. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito ai rettori nonche' ai professori, ai ricercatori, e al personale tecnico ed amministrativo in servizio presso le universita' e gli istituti alla data delle elezioni.
2.L'elezione avviene per liste concorrenti, presentate al Ministero da 50 elettori almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni, nelle quali sono raggruppati i candidati con l'indicazione del cognome e nome e del numero progressivo. Non e' ammessa l'inclusione in piu' di una lista. Ogni lista deve essere corredata da certificati comprovanti il possesso dei requisiti dei candidati, rilasciati dall'universita' e istituto di appartenenza.
3.Le liste, controfirmate dai candidati per accettazione, sono trasmesse dal Ministero alle universita' che dovranno renderle pubbliche almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni.
4.Ogni elettore puo' esprimere un solo voto di preferenza. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto in assoluto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista di appartenenza; nel caso di parita' di voti, prevale la maggiore anzianita' di servizio e, a parita' di anzianita' di servizio, prevale la maggiore eta'.
5.Il rappresentante eletto resta in carica per l'intera durata della Consulta, sempreche' mantenga la propria posizione di ruolo.
Titolo II PROCEDURA ELETTORALE
Art. 3
Ordinanza
1.Il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della scadenza della Consulta, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, indice le elezioni.
Nota all'art. 3: - Con ordinanza ministeriale 26 ottobre 1994 (pubblicata di seguito in questa stessa pagina) sono state indette, per la prima volta, le elezioni in argomento.
Art. 4
Formazione degli elenchi
1.Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo, il Ministero predispone gli elenchi degli aventi titolo, trasmettendoli almeno tre mesi prima della data fissata per le elezioni, alle universita' che li renderanno pubblici mediante affissione all'albo del rettorato e delle facolta' almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni. Avverso la formazione degli elenchi e' data facolta' di opposizione, entro dieci giorni dalla data di pubblicizzazione, al Ministero che adotta le conseguenti decisioni entro i successivi quindici giorni.
2.Gli elenchi devono contenere a fianco di ciascun nominativo uno spazio libero sul quale l'elettore, prima di esprimere il voto, appone la propria firma.
Art. 5
Seggi elettorali
1.Presso ciascuna universita' e istituto e' costituito con decreto del rettore o direttore un unico seggio elettorale, composto dal direttore amministrativo o, in caso di impedimento dello stesso, dal funzionario piu' elevato in grado con funzioni di presidente e da due impiegati designati dal rettore o direttore, dei quali uno con funzioni di segretario.
2.Presso ciascun seggio sono predisposte due urne per la raccolta rispettivamente dei voti dei rappresentanti degli studenti e delle universita'.
Art. 6
Schede elettorali
1.Le schede per le votazioni sono predisposte dal Ministero in colori distinti per ciascuna delle categorie degli elettori.
2.Le schede sono inviate tempestivamente alle universita' e istituti dal Ministero e trasmesse dal rettore o direttore al segggio elettorale. Ogni scheda deve recare un tagliando con l'indicazione dell'universita' o istituto, il relativo timbro e la firma del presidente del seggio elettorale.
Art. 7
Operazioni di voto
1.Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni, l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identita' e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, ritira dal presidente del seggio la scheda di votazione ed esprime il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce nell'urna.
2.Il voto e' individuale e segreto. Ogni segno di indentificazione dell'elettore comporta l'annullamento della scheda elettorale.
3.Terminate le operazioni di voto, il presidente del seggio procede al controllo del numero dei votanti, accertandone la rispondenza con il numero delle schede votate.
5.Le schede votate sono raggruppate per categoria in plichi separati. In altro plico sono inserite le schede non utilizzate o annullate nel corso delle operazioni elettorali, il verbale e gli elenchi degli elettori. Detti plichi, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, sono riuniti in un unico plico che viene consegnato agli uffici amministrativi delle universita' e degli istituti che ne curano la trasmissione al Ministero.
Art. 8
Commissione elettorale
1.Con decreto del Ministro e' istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica una commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di spoglio. La commissione e' composta da un magistrato amministrativo o contabile che la presiede e da quattro funzionari del Ministero con qualifica non inferiore alla VIII, dei quali uno con funzioni di segretario.
2.La commissione potra' essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.
Art. 9
Operazioni di spoglio e proclamazione degli eletti
1.Lo spoglio e' pubblico e dell'inizio delle operazioni e' data tempestiva comunicazione.
2.La commissione, constatata l'integrita' dei sigilli apposti ai plichi delle schede, controlla in base ai processi verbali pervenuti dalle varie sedi la regolarita' delle operazioni elettorali. Quindi, dopo aver staccato da ciascuna scheda il relativo tagliando e aver raggruppato le schede per categorie, procede alle operazioni di spoglio.
3.La commissione, sulle questioni insorte in ordine alla regolarita' delle operazioni elettorali, delibera a maggioranza semplice.
4.Esaurite le operazioni di spoglio, la commissione proclama gli eletti secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2.
5.Di tutte le operazioni va redatto un processo verbale.
Art. 10
Rappresentanti delle regioni
1.I cinque rappresentanti delle regioni sono nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 418/1989 si veda in nota alle premesse.
Titolo III MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
Art. 11
Convocazioni e ordine del giorno
1.La Consulta e' presieduta dal Ministro e dura in carica quattro anni che decorrono dalla data del decreto di nomina di tutti i componenti.
2.Nella prima seduta la Consulta elegge nel suo seno a scrutinio segreto un ufficio di presidenza composto da tre membri, di cui un rappresentante delle universita', un rappresentante delle regioni e un rappresentante degli studenti. L'ufficio di presidenza coadiuva il Ministro per la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute e dell'organizzazione dei lavori per l'assegnazione degli argomenti in discussione ai relatori.
3.La Consulta si riunisce, in sessione ordinaria, tre volte l'anno, sulla base di un calendario annuale prestabilito, e comunque tramite convocazione che deve avvenire almeno venti giorni prima della riunione.
4.La Consulta puo' riunirsi inoltre in sessione straordinaria ogni qual volta il Ministro lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti.
5.La convocazione recante l'indicazione dell'ordine del giorno e' disposta dal Ministro tramite l'ufficio di segreteria, di cui all'art. 13.
6.L'ordine del giorno e' stabilito dal Ministro e deve contenere anche gli argomenti richiesti da almeno un quinto dei componenti. All'inizio di ciascuna seduta possono essere inserite aggiunte all'ordine del giorno proposte dal Ministro e da almeno un quinto dei componenti. Le aggiunte devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e non possono essere trattate prima che siano trascorse 24 ore dall'approvazione dell'integrazione dell'ordine del giorno e senza che di tale integrazione sia stata data immediata comunicazione telegrafica agli assenti.
7.La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno deve, ove possibile, essere trasmessa ai consiglieri unitamente alla convocazione o, comunque, essere tenuta a disposizione degli stessi dalla medesima data presso l'ufficio di segreteria.
8.Le sedute sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei componenti la Consulta. In qualsiasi momento della seduta il Ministro puo' disporre, di sua iniziativa o su richiesta di un consigliere, la verifica del numero legale. Ove questo non sussista, la seduta e' sospesa e la Consulta e' riconvocata.
Art. 12
Organizzazione dei lavori
1.Il Ministro dirige e coordina i lavori della seduta. Il Ministro puo' delegare ad un consigliere la presidenza della seduta.
2.Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono discussi secondo l'ordine contenuto nell'avviso di convocazione. All'inizio di ogni seduta puo' comunque essere richiesta l'inversione o la anteposizione degli argomenti posti all'ordine del giorno da uno dei membri della Consulta. L'inversione ha luogo ove la proposta sia approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
3.Le votazioni per l'espressione di parere e la formulazione di proposte sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza dei componenti in carica della Consulta.
4.Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5.Per il lavoro istruttorio o di studio e di approfondimento di temi specifici, la Consulta puo' costituire nel suo ambito appositi gruppi di lavoro che si riuniscono, di norma, in occasione delle sedute.
6.Il verbale della seduta e' redatto in forma sintetica da un consigliere designato di volta in volta dal Ministro o dal suo delegato.
7.Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione e alle deliberazioni adottate. Eventuali osservazioni devono essere formulate per iscritto o verbalmente in questa sede.
Art. 13
Ufficio di segreteria
1.La Consulta si avvale di un ufficio di segreteria tecnico-organizzativa, costituito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto del Ministro nell'ambito del servizio per il supporto agli organi collegiali di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419, del quale fa parte un impiegato con la qualifica non inferiore alla ottava con funzioni di capo della segreteria, che puo' assistere, ove necessario, alle sedute.
Il Ministro: PODESTA'
Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1995
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 8
Nota all'art. 13: - L'art. 7 del regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato con D.P.R. n. 419/1990, e' cosi' formulato: "Art. 7. Servizio per il supporto agli organi collegiali). - 1. Il servizio: a) provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento degli organi collegiali indicati nel presente regolamento; b) organizza gli uffici di segreteria ed altri eventuali uffici ausiliari dei predetti organi assicurando il collegamento tra gli stessi e le strutture del Ministero. 2. Il servizio provvede altresi' ad assicurare, avvalendosi anche del personale e delle attrezzature a disposizione delle strutture del Ministero, i servizi di segreteria di comitati, commissioni e gruppi di studio. 3. Il servizio coadiuva gli organi collegiali nella predisposizione delle rispettive norme interne".
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