DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 110
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e in particolare gli articoli 1, 2 e 28;
Vista la direttiva 92/74/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992, che amplia il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato con decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizione e campo di applicazione
1.Ai fini del presente decreto si intende per medicinale omeopatico veterinario ogni medicinale veterinario ottenuto da prodotti, sostanze o composti denominati "materiali di partenza omeopatici" secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente dagli Stati membri.
2.Il medicinale omeopatico veterinario può contenere anche più principi.
3.All'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, è soppressa la lettera c).
4.All'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, è aggiunta la seguente lettera: " n) ove trattasi di medicinali omeopatici veterinari, la dicitura 'medicinale omeopatico per uso veterinariò, apposta a caratteri chiari.".
5.Ai medicinali omeopatici veterinari si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, salvo quanto previsto dal presente decreto.
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