LEGGE 12 aprile 1995, n. 124

Type Legge
Publication 1995-04-12
State In force
Source Normattiva
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29/4/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 del trattato stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25 milioni annue a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Trattato- art. 1

TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CANADA La Repubblica Italiana e il Canada, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo dell'assistenza in materia penale, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA 1. Ciascuna Parte presta all'altra Parte, su richiesta, e in conformita' con le disposizioni di questo Trattato, la piu' ampia assistenza nei procedimenti penali e nelle indagini relativi a reati. Tale assistenza comprende: - la notifica di citazioni o di altri atti giudiziari; - la trasmissione di oggetti e di materiale probatorio; - l'interrogatorio di persone; - le attivita' di acquisizione probatoria comprese le perquisizioni ed i sequestri; - il trasferimento di detenuti affinche' possano deporre o assistere nelle indagini; - la trasmissione di sentenze penali e di certificati di precedenti penali; - e ogni altra forma di assistenza che non e' vietata dalla legge dello Stato richiesto. 2. L'assistenza non comprende l'esecuzione di ordini di arresto o di detenzione o ogni altra misura di restrizione della liberta' personale, ne' l'esecuzione di pene o di altre sanzioni inflitte nello Stato richiedente. 3. Ai fini del presente Trattato, il termine "reato" significa, per l'Italia, ogni illecito di competenza del giudice penale e per il Canada, ogni illecito, previsto da una legge del Parlamento o dagli organi legislativi di una provincia, di competenza del giudice penale.

Trattato - art. 2

ARTICOLO 2 CONDIZIONI PER L'ASSISTENZA 1. L'assistenza e' concessa anche se il fatto in relazione al quale e' in corso il procedimento nello Stato richiedente non costituisce reato secondo la legge dello Stato richiesto. 2. L'assistenza nell'esecuzione di perquisizioni e sequestri, tuttavia, e' concessa solo se il fatto in relazione al quale e' in corso il procedimento costituisce reato secondo la legge dello Stato richiesto, o se la persona nei cui confronti si procede vi abbia liberamente consentito.

Trattato - art. 3

ARTICOLO 3 RIFIUTO DELL'ASSISTENZA 1. L'assistenza puo' essere rifiutata: a) se lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione della richiesta comprometterebbe la sua sovranita', la sua sicurezza nazionale o altri suoi interessi pubblici essenziali, o sarebbe contraria ai principi fondamentali del suo sistema giuridico; b) se il reato per il quale si procede nello Stato richiedente e' considerato dallo Stato richiesto reato politico o reato esclusivamente militare; c) se lo Stato richiesto ha ragioni sostanziali per ritenere che il procedimento possa essere influenzato negativamente da considerazioni relative alla razza, alla religione, alla nazionalita' o alle opinioni politiche; d) se e' stata pronunciata nello Stato richiesto una sentenza definitiva contro la stessa persona e per lo stesso fatto per il quale l'assistenza e' richiesta, a condizione sempre che questa persona non si sia sottratta all'esecuzione della pena imposta. 2. Nel valutare se rifiutare l'assistenza, secondo quando previsto dai commi (b), (c) e (d) del punto 1, lo Stato richiesto tiene conto del consenso della persona nei cui confronti si procede. 3. Lo Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente della decisione dello Stato richiesto di non dar seguito, in tutto o in parte, alla richiesta di assistenza, e comunica le ragioni di una tale decisione.

Trattato - art. 4

ARTICOLO 4 MODALITA' DI ESECUZIONE 1. Le richieste di assistenza sono eseguite senza indugio in conformita' con la legge dello Stato richiesto e, nella misura in cui cio' non e' vietato da quella legge, nel modo richiesto dallo Stato richiedente. 2. Lo Stato richiesto, su domanda, informa lo Stato richiedente della data e del luogo di esecuzione della richiesta di assistenza. 3. Se l'esecuzione della richiesta dovesse interferire con procedimenti penali nello Stato richiesto, lo Stato richiesto puo' rinviare l'esecuzione oppure effettuarla alle condizioni specificate dallo Stato richiesto. Lo Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente del rinvio o delle condizioni poste e ne fornisce le ragioni.

Trattato - art. 5

ARTICOLO 5 PRESENZA DI PERSONE INTERESSATE AL PROCEDIMENTO Nella misura in cui cio' non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto, le autorita' giudiziarie o i funzionari dello Stato richiedente e ogni altra persona interessata alle indagini o al procedimento possono essere autorizzati ad essere presenti all'esecuzione della richiesta ed a partecipare al procedimento nello Stato richiesto. Tale autorizzazione comporta anche che alla difesa ed all'accusa e' permesso porre domande.

Trattato - art. 6

ARTICOLO 6 RISERVATEZZA 1. Lo Stato richiesto mantiene riservata, nella misura richiesta dallo Stato richiedente, la domanda di assistenza, il suo contenuto e gli eventuali documenti a sostegno, nonche' il fatto di concedere l'assistenza, fatto salvo quanto e' necessario per eseguire la richiesta. 2. Fermo quanto disposto al punto 1, se la richiesta non puo' essere eseguita senza violare la riservatezza, lo Stato richiesto informa di cio' lo Stato richiedente, che decide in quale misura desidera che la richiesta sia eseguita. 3. Lo Stato richiedente, se cosi' richiesto, mantiene riservata ogni prova o informazione fornita dallo Stato richiesto, salva la loro rivelazione nella misura in cui essa sia necessaria per le indagini o il procedimento descritti nella richiesta.

Trattato - art. 7

ARTICOLO 7 NOTIFICA DI ATTI 1. La richiesta di notifica di atti e' trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data in cui la notifica deve essere effettuata. 2. Lo Stato richiesto fornisce le prove del fatto che la notifica e' stata effettuata inviando o una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una certificazione relativa alla forma ed alla data della notifica assieme ai dati relativi all'identita' della persona che ha ricevuto l'atto ed al rapporto che la lega al destinatario.

Trattato - art. 8

ARTICOLO 8 TRASMISSIONE DI DOCUMENTI E DI OGGETTI 1. Quando la richiesta di assistenza riguarda la trasmissione di atti e documenti, lo Stato richiesto puo' trasmettere copie certif- icate conformi dei suddetti, salvo che lo Stato richiedente richieda espressamente gli originali. 2. L'atto o documento originale e l'oggetto trasmessi allo Stato richiedente sono restituiti allo Stato richiesto al piu' presto possibile, su domanda di quest'ultimo. 3. Nella misura in cui cio' non e' vietato dalla legge dello Stato richiesto, i documenti, gli oggetti e gli atti sono trasmessi nella forma, o sono accompagnati dalla certificazione che sia stata richiesta dallo Stato richiedente al fine di renderli utilizzabili secondo quanto previsto dalla legge dello Stato richiedente medesimo.

Trattato - art. 9

ARTICOLO 9 COMPARIZIONE DI PERSONE NELLO STATO RICHIESTO 1. Se l'assistenza richiesta implica la comparizione di una persona nello Stato richiesto al fine di eseguire la domanda, lo Stato richiesto puo' imporre e applicare le misure obbligatorie o le sanzioni previste dalla propria legge. Tuttavia, quando viene richiesta la comparizione di una persona indiziata o imputata nessuna misura obbligatoria o sanzione puo' essere applicata. 2. Nel caso di un esame di persone, su richiesta, va redatto un verbale integrale. Per redigere un tale verbale ci si potra' avvalere di mezzi tecnici.

Trattato - art. 10

ARTICOLO 10 COMPARIZIONE DI PERSONE NELLO STATO RICHIEDENTE 1. Lo Stato richiesto esegue le domande intese ad ottenere la comparizione di persone, per mezzo di citazioni o altro, nello Stato richiedente. La persona che non compare non puo' essere sottoposta ad alcuna sanzione o misura obbligatoria da parte dello Stato richiesto. 2. Lo Stato richiedente rimborsa tutte le spese e paga tutte le indennita' previste dalla sua legge ai testimoni e periti che hanno ottemperato alla richiesta. Lo Stato richiesto puo', su richiesta dell'altro Stato, concedere degli anticipi.

Trattato - art. 11

ARTICOLO 11 TRASFERIMENTO DI DETENUTI PER TESTIMONIARE O ASSISTERE ALLE INDAGINI 1. La persona detenuta nello Stato richiesto, la cui presenza nell'altro Stato e' richiesta per fini testimoniali o di indagine, ma non per il fine di essere sottoposta a giudizio, viene trasferita nello Stato richiedente a condizione che la persona stessa vi acconsenta e che il termine della detenzione non venga prolungato per effetto del trasferimento. Il trasferimento puo' essere rifiutato o rinviato se vi sono motivi di primaria importanza per rifiutarlo o rinviarlo. 2. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nello Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto reputi altrimenti. 3. Lo Stato richiedente riconsegna la persona trasferita allo Stato richiesto appena la presenza di tale persona non e' piu' necessaria e in ogni caso entro i termini fissati dallo Stato richiesto.

Trattato - art. 12

ARTICOLO 12 IMMUNITA' 1. Chiunque compare nello Stato richiedente a seguito di una richiesta, non puo' essere sottoposto, fermo quanto disposto all'Articolo 11, ad alcuna restrizione della liberta' personale in esecuzione di una condanna, ne' ad alcuna altra restrizione della liberta' personale per atti o omissioni precedenti alla partenza della suddetta persona dallo Stato richiesto. 2. L'immunita' prevista al punto 1 cessa se la persona che e' comparsa, avendo avuto la possibilita' di farlo, non lascia il territorio dello Stato richiedente entro quindici giorni dopo essere stata ufficialmente informata che la sua ulteriore presenza, non e' piu' necessaria, o se, dopo aver lasciato quel territorio, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Trattato - art. 13

ARTICOLO 13 TRASMISSIONE DI SENTENZE Nel trasmettere una sentenza lo Stato richiesto fornisce tutte le informazioni relative al procedimento in questione che siano eventualmente domandate dallo Stato richiedente.

Trattato - art. 14

ARTICOLO 14 PRECEDENTI PENALI I certificati dei precedenti penali necessari nello Stato richiedente a fini di un procedimento penale sono trasmessi allo Stato richiedente secondo le stesse condizioni in cui essi sarebbero forniti per i fini di un procedimento simile nello Stato richiesto.

Trattato - art. 15

ARTICOLO 15 PROVENTI DI REATO 1. Ciascuna Parte da' notizia all'altra di proventi di reato che si ritiene siano ubicati nel territorio dell'altra Parte. 2. Le Parti forniscono la massima assistenza nei procedimenti relativi alla confisca dei proventi di reato e alle restituzioni alle vittime del reato.

Trattato - art. 16

ARTICOLO 16 STATI TERZI Quando le autorita' giudiziarie di uno Stato terzo emettono un ordine, nel quadro di un'indagine o di un procedimento penale, che ha l'effetto di richiedere ad un cittadino o ad una persona residente in uno degli Stati Parte di fare o non fare qualcosa nel territorio dell'altra Parte e cio' e' in conflitto con la legge o con le determinazioni politiche stabilite dell'altra Parte, le Parti convengono di consultarsi al fine di identificare i modi per evitare o ridurre al minimo tale conflitto.

Trattato - art. 17

ARTICOLO 17 RICHIESTA DI ASSISTENZA 1. In ogni caso le richieste di assistenza comprendono: (a) il nome dell'autorita' competente che conduce le indagini o il procedimento cui si riferisce la richiesta; (b) il motivo per il quale la richiesta viene formulata e la natura dell'assistenza richiesta; (c) quando sia possibile, l'identita' e l'ubicazione della persona o delle persone oggetto dell'indagine o del procedimento; e (d) salvo che nei casi di richiesta di notifica di atti, la descrizione sommaria delle azioni o delle omissioni che si assume costituiscono il reato, ed una dichiarazione che indichi le leggi applicabili e la sussistenza della giurisdizione. 2. Inoltre, le richieste di assistenza comprendono: (a) nel caso di richieste di notifica di atti, il nome e l'indirizzo della persona alla quale la notifica e' indirizzata; (b) nel caso di richieste di misure coercitive, una dichiarazione nella quale sono indicate le ragioni per cui si ritiene che possono essere raccolte prove nel territorio dello Stato richiesto, salvo che cio' non emerga dalla richiesta stessa; (c) nel caso di perquisizione e di sequestri, una dichiarazione da parte dell'autorita' competente secondo cui la perquisizione o il sequestro potrebbe essere ottenuto per mezzo di misure coercitive se i beni si trovassero nello Stato richiedente; (d) nel caso di richieste per l'assunzione di testimonianza di una persona, l'argomento sul quale la persona deve essere esaminata, compresa, quando possibile, una lista di domande e dettagliate informazioni su eventuali diritti della persona stessa a rifiutarsi di fornire la testimonianza; (e) nel caso in cui si debba porre un detenuto a disposizione dello Stato richiedente, la persona o la categoria di persone incaricate della custodia dello stesso durante il trasferimento, il luogo in cui il detenuto deve essere trasferimento e la data della riconsegna dello stesso; (f) nel caso in cui venga fornito materiale probatorio, la persona o la categoria di persone incaricate della custodia dello stesso, il luogo in cui tale materiale deve essere portato e la data entro la quale verra' restituito; (g) dettagliate informazioni su qualsiasi procedura particolare che lo Stato richiedente desidera sia seguita, e le ragioni relative; e (h) l'eventuale richiesta di riservatezza. 3. Ulteriori informazioni sono fornite, ogni qualvolta cio' sembri necessario, allo Stato richiesto per l'esecuzione di una qualsiasi richiesta specifica.

Trattato - art. 18

ARTICOLO 18 COMUNICAZIONI 1. Ai fini del presente Trattato, le richieste ed ogni altra comunicazione sono effettuate, per la Repubblica Italiana, dal Ministero di Grazia e Giustizia, per il Canada, dal Dipartimento della Giustizia. I due organi comunicano direttamente. La via diplomatica puo' anche essere usata. 2. Le comunicazioni tra le Parti sono fatte nella lingua della Parte che le effettua e non e' necessaria la traduzione ne' delle comunicazioni ne' di qualsiasi atto allegato. 3. Non e' necessaria l'autenticazione degli atti trasmessi tra le Parti.

Trattato - art. 19

ARTICOLO 19 SPESE 1. Le spese sostenute nello Stato richiesto per l'esecuzione della domanda sono a carico di quello Stato. 2. Tuttavia, sono a carico dello Stato richiedente le spese relative al trasferimento di detenuti nel suo territorio, le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio dello Stato richiesto, e le spese previste nel punto 2 dell'Articolo 10. Queste spese, quando sostenute nel territorio dello Stato richiesto, possono essere antic- ipate dallo stesso. 3. Se durante l'esecuzione della richiesta diviene evidente che sono necessarie spese di natura straordinaria per poter adempiere alla stessa, le Parti si consultano al fine di determinare i termini e le condizioni secondo i quali continuera' l'esecuzione della richiesta.

Trattato - art. 20

ARTICOLO 20 RATIFICA, ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA 1. Il presente Trattato e' soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Ottawa. 2. Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui sono stati scambiati gli strumenti di ratifica. 3. Il presente Trattato si applica alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore anche se le relative azioni o omissioni sono avvenute prima di quella data. 4. Il presente Trattato rimane in vigore per un periodo indeterminato. Ogni Parte puo' denunciarlo in qualsiasi momento e la denuncia ha effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte ne ha ricevuto notifica. Fatto in duplice esemplare, a Roma il 6.12.90 nelle lingue italiana, inglese e francese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per li Canada Parte di provvedimento in formato grafico

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