29/4/1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il il trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, del trattato stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministro degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Trattato - art. 1
TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE. La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria desiderando intensificare la cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Obbligo di prestare assistenza. 1. Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, in conformita' con le disposizioni del presente Trattato, la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia penale. Tale assistenza comprende in particolare: ricerca e identificazione di persone, notificazione di citazioni e di altri atti giudiziari, interrogatorio di persone sottoposte ad indagini o di imputati, svolgimento di attivita' di acquisizione probatoria, ivi compresi l'esame di testimoni, l'espletamento di perizie, ispezioni, perquisizioni e sequestri; trasmissione di oggetti e documenti, trasferimento di persone detenute a fini probatori, trasmissione di sentenze penali o di estratti del casellario giudiziale, informazioni concernenti singole condanne e scambio di documentazione legislativa. 2. Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legge della Parte richiesta. 3. La cooperazione prevista dal presente Trattato non concerne: a) l'estradizione e l'arresto ai fini estradizionali; b) l'esecuzione nella Parte richiesta di sentenze di condanna pronunciate nella Parte richiedente; c) il trasferimento per l'esecuzione della pena di persone condannate; d) la trasmissione del procedimento penale.
Trattato - art. 2
Art. 2 Fatti che danno luogo all'assistenza. L'assistenza per gli interrogatori e per le attivita' di acquisizione probatoria ai fini del procedimento penale e' prestata se i fatti per cui l'assistenza e' domandata costituiscono reato anche secondo la legge della Parte richiesta, a meno che l'imputato o la persona sottoposta ad indagini manifesti espressamente il suo consenso per tale assistenza.
Trattato - art. 3
Art. 3 Rifiuto dell'assistenza. 1. L'assistenza e' rifiutata quando: a) gli atti richiesti sono vietati dalla legge della Parte richiesta o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte; b) il fatto in relazione al quale si procede e' considerato dalla Parte richiesta reato politico, reato connesso a reato politico o reato esclusivamente militare; c) la Parte richiesta ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni sociali e personali possono influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del procedimento penale; d) la persona nei confronti della quale si procede penalmente nella Parte richiedente e' gia' stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena; e) la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza puo' portare pregiudizio alla propria sovranita', alla propria sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali. 2. Tuttavia, nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, l'assistenza puo' essere prestata se risulta che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso. 3. L'assistenza puo' essere rifiutata se l'esecuzione degli atti richiesti puo' ostacolare lo svolgimento di un procedimento penale in corso nella Parte richiesta; tale Parte puo', tuttavia, proporre che l'esecuzione degli atti richiesti sia differita o sottoposta a deter- minate condizioni. 4. Se l'assistenza e' rifiutata o se l'esecuzione degli atti richiesti e' differita o sottoposta a determinate condizioni, la Parte richiesta ne informa prontamente la Parte richiedente, indicandone i motivi.
Trattato - art. 4
Art. 4 Esecuzione della richiesta di assistenza. 1. Per l'esecuzione degli atti richiesti si applicano le disposizioni della legge della Parte richiesta. Se la Parte richiedente ha sollecitato l'applicazione di determinate forme e modalita', la Parte richiesta le osserva se non sono contrarie ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico. 2. La Parte richiesta informa la Parte richiedente, che ne ha fatto domanda espressa, della data e del luogo dell'esecuzione degli atti richiesti. In tal caso, in conformita' alla legge della Parte richiesta, le Autorita' della Parte richiedente e le persone in causa possono essere autorizzate ad assistere all'esecuzione della rogatoria ed a cooperarvi nei limiti del possibile.
Trattato - art. 5
Art. 5 Notificazioni 1. La domanda che ha ad oggetto la notificazione di atti deve essere trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data utile per la notificazione stessa. 2. La Parte richiesta da' la prova dell'avvenuta notificazione, inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario o un'attestazione delle modalita' e della data della notificazione nonche' delle generalita' e della qualita' della persona che ha ricevuto l'atto.
Trattato - art. 6
Art. 6 Trasmissione di atti documenti e oggetti. 1. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto la trasmissione di atti o documenti, la Parte richiesta ha la facolta' di trasmetterne copie autenticate, salvo che la Parte richiedente non domandi espressamente gli originali. Tale domanda sara' accolta dall'altra Parte nei limiti del possibile. 2. I documenti e gli atti originali come pure gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta se quest'ultima ne fa domanda. 3. Gli oggetti trasmessi ai sensi di questo Trattato sono esenti da dazi doganali e da imposte.
Trattato - art. 7
Art. 7 Comparizione di persone dimoranti nel territorio della Parte richiesta. Se la prestazione dell'assistenza comporta la comparizione di persone per lo svolgimento di atti nel territorio della Parte richiesta, tale Parte puo' applicare le misure coercitive e le sanzioni previste dalla propria legge.
Trattato - art. 8
Art. 8 Comparizione di persone nel territorio della Parte richiedente. 1. Se la domanda di assistenza ha ad oggetto la comparizione di persone nel territorio della Parte richiedente, la persona citata che non ottemperi non puo' essere sottoposta a sanzioni o misure coercitive. 2. La Parte richiedente paga le spese e corrisponde le indennita' e i compensi previsti dalla sua legge al testimone ed al perito che abbiano ottemperato alla citazione. La Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, puo' corrispondere un anticipo.
Trattato - art. 9
Art. 9 Comparizione nella Parte richiedente di persone detenute. 1. Una persona detenuta nel territorio della Parte richiesta, citata a comparire davanti all'Autorita' competente della Parte richiedente a fini di testimonianza, confronto o ricognizione, vi e' trasferita temporaneamente secondo le modalita' concordate dalle Parti e a condizione che: a) la persona in questione acconsenta al trasferimento; b) la sua detenzione non sia suscettibile di essere prolungata dal trasferimento; c) la Parte richiedente si impegni a ritrasferirla non appena siano venute meno le ragioni del trasferimento e comunque entro il termine fissato dalla Parte richiesta. Il termine puo' essere prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi. 2. La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente, secondo le modalita' concordate dalle Parti con il consenso del detenuto, e fino a quando la Parte richiesta non domandi che il detenuto venga custodito diversamente, sempre con il suo consenso, o rimesso in liberta'. 3. Il trasferimento puo' essere rifiutato se vi ostano ragioni im- perative.
Trattato - art. 10
Art. 10 Immunita'. 1. Nei casi in cui, su domanda della Parte richiedente, una persona citata compare davanti alle Autorita' di tale Parte, essa non puo' essere sottoposta a provvedimenti coercitivi o restrittivi della liberta' personale per fatti anteriori alla notificazione della citazione. 2. L'immunita' prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona comparsa, pur avendone avuto la possibilita', non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dalle Autorita' competenti ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
Trattato - art. 11
Art. 11 Informazioni relative a condanne. Ciascuna Parte informa annualmente l'altra Parte delle sentenze di condanna pronunciate dalle proprie Autorita' giudiziarie nei confronti di cittadini di tale ultima Parte.
Trattato - art. 12
Art. 12 Trasmissione di copie di sentenze e di estratti del Casellario giudiziale. Ciascuna Parte procede, su richiesta dell'altra Parte, alla trasmissione di copia di sentenze penali e di estratti del casellario giudiziale. La Parte richiesta, quando trasmette copia di una sentenza penale, fornisce anche, se richieste, le necessarie informazioni concernenti il relativo procedimento.
Trattato - art. 13
Art. 13 Scambio di informazioni su questioni giuridiche. Ciascuna Parte, su richiesta dell'altra Parte, da' informazioni relative alla propria legislazione e prassi giudiziaria, trasmettendo copia di atti normativi e giurisprudenziali.
Trattato - art. 14
Art. 14 Autorita' centrali. 1. Agli effetti del presente Trattato qualsiasi comunicazione dovra' essere inoltrata dall'Autorita' centrale di una Parte all'Autorita' centrale dell'altra Parte. Queste comunicheranno direttamente tra di loro. Per la Repubblica italiana Autorita' centrale e' il Ministro di Grazia e Giustizia; per la Repubblica di Bulgaria sono Autorita' centrale il Ministro della Giustizia e il Procuratore Generale della Repubblica. E' ammessa anche la comunicazione per via diplomatica. 2. Le comunicazioni tra le Parti sono redatte nella lingua della Parte che le effettua e non e' necessaria la traduzione ne' delle stesse, ne' dei documenti allegati. 3. Gli atti e i documenti trasmessi tra le Parti in originale o in copia autenticata sono esenti da legalizzazione ai fini del presente Trattato.
Trattato - art. 15
Art. 15 Assistenza su domanda. 1. La domanda di assistenza deve contenere le seguenti indicazioni: a) l'Autorita' che procede penalmente e le generalita' della persona nei cui confronti si procede, nonche' l'oggetto e la natura del procedimento e le norme penali applicabili; b) l'oggetto e la natura della domanda; c) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti e, in particolare, indicazioni relative all'identita' e, se possibile, al luogo dove si trova la persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti; d) le forme e le modalita' particolari eventualmente richieste per l'esecuzione degli atti, nonche' le generalita' delle Autorita' o delle persone in causa che possono parteciparvi. 2. La domanda, qualora abbia ad oggetto l'interrogatorio o l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere l'indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'atto, nonche', se del caso, delle domande particolari da porre.
Trattato - art. 16
Art. 16 Spese 1. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute per la prestazione dell'assistenza. 2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente le spese concernenti il trasferimento nel suo territorio di persone detenute e lo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta. Sono a carico della Parte richiedente anche le spese di cui al paragrafo 2 dell'Art. 8.
Trattato - art. 17
Art. 17 Ratifica ed entrata in vigore. 1. Il presente Trattato e' soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Sofia. 2. Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. Il presente Trattato si applica anche all'esecuzione di richieste di assistenza avanzate prima della sua entrata in vigore e a quelle successive pur se relative a fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore. 4. Il presente Trattato e' concluso per una durata illimitata. Ciascuna Parte puo' denunciarlo in ogni momento. La denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avra' ricevuto la relativa notifica.
Trattato - art. 18