LEGGE 12 aprile 1995, n. 127

Type Legge
Publication 1995-04-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 29/4/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 del trattato stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Trattato - art. 1

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria, d'ora in avanti denominate Parti, desiderando sviluppare la loro cooperazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue Articolo 1 OBBLIGO DI ESTRADARE 1. Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte, su domanda, secondo le norme ed alle condizioni stabilite dal presente Trattato, le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte ai fini dello svolgimento di un procedimento penale in corso nei loro confronti o ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale, irrogata con sentenza divenuta irrevocabile.

Trattato - art. 2

Articolo 2 FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE 1. L'estradizione e' concessa per fatti che secondo la legge di entrambe le Parti costituiscono reati punibili con una pena restrittiva della liberta' personale di durata superiore nel massimo ad un anno o piu' severa. Inoltre quando l'estradizione e' domandata per l'esecuzione di una o piu' pene, la durata della pena complessiva ancora da scontare deve essere superiore a nove mesi. 2. Tuttavia, quando la domanda di estradizione riguarda piu' fatti distinti, per alcuni dei quali non sussistono le condizioni relative all'entita' della pena previste nel paragrafo 1, l'estradizione, se concessa per un fatto rispetto al quale le suddette condizioni sussistono, e' concessa anche per gli altri sempre che ricorrano le altre condizioni previste dal presente Trattato. 3. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, in materia di tasse e imposte, dogane e cambi, l'estradizione non puo' essere rifiutata per il solo motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse e imposte, di dogane e cambi della legge della Parte richiedente.

Trattato - art. 3

Articolo 3 RIFIUTO DI ESTRADIZIONE 1. L'estradizione non e' concessa: a) se per lo stesso fatto la persona richiesta e' sottoposta a procedimento penale o e' gia' stata giudicata dalle autorita' giudiziarie della Parte richiesta; b) se alla data della ricezione della domanda e' intervenuta, secondo la legge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena; c) se il fatto per il quale l'estradizione e' domandata ricade sotto la giurisdizione della Parte richiesta e, secondo la legge di questa, costituisce reato per il quale e' intervenuta amnistia; d) se la persona richiesta e' o e' stata o sara' giudicata da un tribunale di eccezione dalla Parte richiedente; e) se il fatto per il quale l'estradizione e' domandata e' considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare; f) se alla data di ricezione della domanda la persona richiesta e' cittadino della Parte richiesta; g) se la persona richiesta e' minore degli anni diciotto e la legge della Parte richiedente non prevede per tale categoria di soggetti un trattamento processuale e sostanziale conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. 2. L'estradizione non e' inoltre concessa se vi e' fondato motivo di ritenere che la persona richiesta: a) e' stata o sara' sottoposta, per il fatto per il quale e' domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa. La circostanza che il procedimento si e' svolto in contumacia della persona richiesta non costituisce di per se' motivo di rifiuto dell'estradizione; b) sara' sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali e sociali, ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazioni di uno dei diritti fondamentali della persona.

Trattato - art. 4

Articolo 4 RIFIUTO FACOLTATIVO DI ESTRADIZIONE 1. L'estradizione puo' essere rifiutata: a) se il fatto per il quale e' domandata e' stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato tale dalla legge della Parte stessa; b) se il fatto per il quale e' domandata e' stato commesso fuori dal territorio delle Parti e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilita' del reato in questione quando e' commesso fuori dal proprio territorio.

Trattato - art. 5

Articolo 5 PENA DI MORTE 1. Se il fatto per il quale e' domandata l'estradizione e' punibile secondo la legge della Parte richiedente con la pena di morte, l'estradizione puo' essere concessa solo se detta Parte da' assicurazioni, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, che tale pena non sara' inflitta o, se gia' inflitta, non sara' eseguita.

Trattato - art. 6

Articolo 6 INSTAURAZIONE DI PROCEDIMENTO PENALE NELLA PARTE RICHIESTA 1. In caso di rifiuto dell'estradizione per i motivi indicati dall'art. 3, paragrafi 1, lettere f) e g) e 2, e dall'articolo 5, la Parte richiesta, se l'altra Parte lo domanda, sottopone il caso alle autorita' competenti per l'eventuale instaurazione di procedimento penale. A tale scopo la Parte richiedente fornisce la documentazione processuale e ogni altro elemento utile in suo possesso. 2. La Parte richiesta comunica senza indugio all'altra Parte il seguito dato alla domanda e l'esito del procedimento eventualmente instaurato.

Trattato - art. 7

Articolo 7 PRINCIPIO DI SPECIALITA' 1. Senza il consenso della Parte richiesta la persona estradata non puo' essere sottoposta a processo penale o a provvedimenti coercitivi o restrittivi della liberta' personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata concessa. 2. Se la qualificazione giuridica data al fatto per il quale l'estradizione e' stata concessa e' modificata nel corso del procedimento, la persona estradata puo' essere sottoposta a processo penale o a restrizione della liberta' personale solo se per il fatto diversamente qualificato e' consentita l'estradizione. 3. Senza il consenso della Parte richiesta la persona estradata non puo' essere consegnata ad uno Stato terzo per un fatto commesso anteriormente alla consegna alla Parte richiedente. 4. La Parte che intende ottenere il consenso previsto nei paragrafi 1 e 3 deve farne richiesta allegando la documentazione indicata nell'articolo 8 lett. b) e c) e, quando esista, anche quella indicata alla lett. a) o, se si tratta di consegna ad uno Stato terzo, la domanda di estradizione e i documenti presentati da quest'ultimo. Alla domanda sono inoltre allegate le dichiarazioni rese dalla persona estradata all'autorita' giudiziaria della Parte richiedente in ordine all'estensione dell'estradizione o alla consegna allo Stato terzo. 5. Le disposizioni dei paragrafi che precedono non si applicano quando la persona estradata, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio della Parte alla quale e' stata consegnata entro 45 giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Trattato - art. 8

Articolo 8 DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLA DOMANDA 1. Alla domanda di estradizione devono essere allegati: a) l'originale o una copia autenticata del provvedimento restrittivo della liberta' personale o, se l'estradizione e' richiesta per l'esecuzione di pena, della sentenza irrevocabile di condanna accompagnata dall'indicazione della pena ancora da scontare; b) l'esposizione dei fatti per i quali l'estradizione viene richiesta, con l'indicazione del tempo e del luogo della loro consumazione e la loro qualificazione giuridica; c) il testo delle disposizioni di legge applicabili ivi comprese le norme sulla prescrizione; d) i dati segnaletici disponibili della persona richiesta e qualsiasi informazione utile a identificarla e a determinarne la cittadinanza. 2. Se le informazioni fornite sono insufficienti, la Parte richiesta domanda alla Parte richiedente le ulteriori informazioni necessarie, fissando un termine per la loro comunicazione. Tale termine puo' essere prorogato su domanda motivata.

Trattato - art. 9

Articolo 9 ARRESTO PROVVISORIO 1. Se, in caso di urgenza, una Parte domanda l'arresto provvisorio di una persona di cui intende chiedere l'estradizione, l'altra Parte puo', prima di ricevere la domanda di estradizione, procedere all'arresto o applicare altre misure coercitive. 2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere l'indicazione del provvedimento restrittivo della liberta' personale o della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti della persona da arrestare la dichiarazione che ne sara' chiesta l'estradizione, la descrizione del fatto con l'indicazione del tempo e del luogo della sua commissione, la specificazione del reato e della pena per esso prevista e, ove occorra, della pena ancora da scontare, nonche' gli elementi necessari per l'identificazione della persona. 3. La Parte richiesta informa immediatamente l'altra Parte del seguito dato alla richiesta, comunicando la data dell'arresto o dell'applicazione di altre misure coercitive. 4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati all'articolo 8 non pervengono alla Parte richiesta entro 40 giorni dalla data indicata nel paragrafo 3, l'arresto provvisorio e le altre misure coercitive cessano di avere efficacia. Tuttavia cio' non impedisce un nuovo arresto o la nuova applicazione di misure coercitive, ne' l'estradizione, se la domanda di estradizione perviene dopo la scadenza del termine suddetto.

Trattato - art. 10

Articolo 10 DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA 1. La Parte richiesta fa conoscere senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione sulla domanda di estradizione, Il rifiuto, anche parziale, deve essere motivato. 2. Se l'estradizione e' concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente del luogo della consegna e della data a partire dalla quale e possibile procedervi, dando altresi' precise indicazioni circa le misure coercitive subite dall'estradando ai fini dell'estradizione. 3. Il termine per la consegna e' di 20 giorni dalla data di cui al paragrafo precedente e, a domanda motivata della Parte richiedente, puo' essere prorogato di altri 20 giorni. 4. La decisione di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando. In tal caso quest'ultimo e' posto in liberta' e la Parte richiesta puo' rifiutarne l'estradizione per lo stesso fatto.

Trattato - art. 11

Articolo 11 CONSEGNA RINVIATA O TEMPORANEA 1. Se la persona da estradare e' sottoposta a procedimento penale o deve scontare una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, la Parte richiesta deve ugualmente decidere senza ritardo sulla domanda di estradizione e far conoscere la sua decisione all'altra Parte. 2. In caso di accoglimento della domanda di estradizione la Parte richiesta puo' differire la consegna della persona finche' il procedimento penale non sia concluso o la pena inflitta non sia stata scontata. Tuttavia, su domanda dell'altra Parte, la Parte richiesta puo' consegnare temporaneamente la persona alle condizioni e con le modalita' concordate tra le due Parti. La persona consegnata rimane in stato di detenzione durante il suo soggiorno nel territorio della Parte richiedente ed e' riconsegnata alla Parte richiesta nel termine convenuto.

Trattato - art. 12

Articolo 12 CONSEGNA DI COSE 1. La Parte richiesta, nei limiti consentiti dalla propria legge, provvede al sequestro e, se l'estradizione e' concessa, consegna a fini di 2. Le cose indicate nel paragrafo precedente sono consegnate anche se l'estradizione gia' concessa non puo' aver luogo per la morte o la fuga della persona da estradare. 3. La Parte richiesta puo' trattenere le cose indicate nel paragrafo 1 per il tempo reso necessario da un procedimento penale in corso, ovvero puo', per la stessa ragione, consegnarle a condizione che le siano restituite. 4. Sono fatti salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi sulle cose consegnate. Se tali diritti esistono, alla fine del procedimento le cose sono restituite senza indugio alla Parte richiesta.

Trattato - art. 13

Articolo 13 CONCORSO DI DOMANDE DI ESTRADIZIONE 1. Se una Parte ed altri Stato domandano l'estradizione della stessa persona, la Parte richiesta decide tenendo conto di tutte le circostanze ed in particolare della gravita' e del luogo di commissione dei fatti, della cittadinanza e della residenza della persona richiesta, della possibilita' di riestradizione, della data di ricezione della domanda.

Trattato - art. 14

Articolo 14 INFORMAZIONI SULL'ESITO DEL PROCEDIMENTO 1. La Parte che ha ottenuto l'estradizione per lo svolgimento di un procedimento penale comunica all'altra Parte la decisione irrevocabile che lo definisce.

Trattato - art. 15

Articolo 15 TRANSITO 1. Ciascuna Parte autorizza, su domanda dell'altra Parte, il transito sul proprio territorio della persona estradata da uno Stato terzo verso quest'ultima Parte. 2. Alla domanda di autorizzazione del transito si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Il transito puo' essere rifiutato per i motivi per i quali puo' essere rifiutata l'estradizione ai sensi del presente Trattato. 3. Se e' utilizzata la via aerea e non e' previsto alcun atterraggio non e' necessaria l'autorizzazione della Parte il cui territorio e' sorvolato. Tuttavia tale Parte deve essere in anticipi informata del transito dall'altra Parte, la quale fornisce i dati relativi all'identita' della persona, dara' indicazioni del fatto commesso, della sua qualificazione giuridica ed eventualmente della pena da scontare e attesta l'esistenza di un provvedimento restrittivo della liberta' personale o di una sentenza irrevocabile di condanna a pena restrittiva della liberta' personale. Se l'atterraggio avviene questa comunicazione produce gli stessi effetti della domanda di arresto provvisorio prevista all'articolo 9.

Trattato - art. 16

Articolo 16 COMUNICAZIONI 1. Ai fini del presente Trattato le comunicazioni sono effettuate per la Repubblica Italiana dal Ministero di Grazia e Giustizia, per la Repubblica di Bulgaria dal Ministero della Giustizia o della Procura Generale. E' fatto salvo il ricorso alla via diplomatica. La domanda di arresto provvisorio puo' essere inoltrata anche tramite l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol). 2. Le domande di estradizione e le altre comunicazioni sono redatte nella lingua della Parte richiedente e non e' richiesta la traduzione degli atti e documenti allegati. 3. Gli atti ed i documenti trasmessi in originale o in copia autenticata sono esenti da ogni forma di legalizzazione ai fini del presente Trattato.

Trattato - art. 17

Articolo 17 SPESE 1. Le spese relative all'estradizione sono a carico della Parte sul territorio della quale esse sono effettuate; tuttavia quelle di trasporto per via aerea ai fini della consegna sono a carico della Parte che lo ha richiesto. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

Trattato - art. 18

Articolo 18 DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Trattato e' soggetto a ratifica. 2. Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, che avverra' a 3. Il presente Trattato e' concluso per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti puo' in ogni momento denunciarlo. La denuncia ha effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte ha ricevuto la relativa notifica. Fatto a Roma il 9 gennaio 1992 in duplice esemplare nella lingua italiana e bulgara, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica di Bulgaria Parte di provvedimento in formato grafico

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