LEGGE 12 aprile 1995, n. 128

Type Legge
Publication 1995-04-12
State In force
Source Normattiva
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29/4/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il il trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 del trattato stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Trattato - art. 1

TRATTATO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE TRA LE REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DEL MAROCCO La Repubblica Italiana e il Regno del Marocco, d'ora innanzi detti le Alte Parti contraenti, consapevoli dei loro antichi rapporti storici e culturali, arricchiti dagli apporti e dalle reciproche influenze delle civilta' europea ed arabo-islamica, sensibili agli scambi e ai contatti umani che si vanno intensificando tra i due Paesi, perseguendo le finalita' del progresso economico e sociale dei loro popoli nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, essenziali al pieno sviluppo della persona umana e all'effettiva affermazione della sua dignita', determinati a rafforzare i rapporti e la cooperazione bilaterali e i contatti culturali tra i due popoli sulla base della fiducia, della collaborazione e del reciproco rispetto, coscienti delle responsabilita' che competono loro nella regione e determinati a conferire alle relazioni italo-marocchine un carattere esemplare che rifletta i legami di amicizia e di collaborazione esistenti tra i due popoli, desiderosi di conferire un apporto concreto alla creazione di condizioni di stabilita' e di cooperazione nella regione del Mediterraneo, che permettano di eliminare definitivamente le tensioni nell'intera regione e in particolare nel Mediterraneo occidentale, consapevoli del contributo importante che a tali obiettivi puo' recare l'intensificazione dei processi di integrazione regionale che rispettivamente li concernono, convinti della necessita' di proseguire l'esercizio in atto di cooperazione nel Mediterraneo occidentale senza perdere di vista la prospettiva di una cooperazione panregionale, desiderosi di contribuire all'avvento di un nuovo ordine internazionale fondato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia e sulla liberta', riaffermando la loro stretta adesione alle norme del diritto internazionale e, in particolare, agli obblighi, agli obiettivi e ai principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite, tenendo presente l'insieme degli accordi e convenzioni in vigore tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad operare costantemente al fine del rafforzamento delle relazioni umane tra i due Paesi e della loro collaborazione in tutti i settori. Esse convengono d'intraprendere ogni azione suscettibile di favorire l'intesa e la comprensione tra i popoli italiano e marocchino e di consolidare i rapporti di amicizia che intrattengono da secoli.

Trattato - art. 2

Articolo 2 Le Alte Parti Contraenti, tenendo conto della qualita' delle loro relazioni bilaterali ispirate a uno spirito di cooperazione e consultazione che si traduce in incontri e scambi periodici a livelli politici elevati, decidono di istituzionalizzare tali incontri e convengono di: a) avere consultazioni, almeno una volta all'anno, a livello dei Ministri degli Affari Esteri; b) promuovere scambi di visite di altri Ministri e riunioni tra funzionari dei due Ministeri degli Esteri. Esse favoriscono la cooperazione tra i Parlamenti dei due Stati.

Trattato - art. 3

Articolo 3 Le Alte Parti Contraenti, al fine di potenziare ulteriormente le favorevoli prospettive esistenti nel campo della cooperazione bilaterale, esprimono la volonta' di dare una nuova dimensione ai loro rapporti economici. In particolare esse concordano di passare dalla fase dell'interscambio commerciale a quella del cosviluppo, allargando il ventaglio delle loro attivita' in materia finanziaria, industriale, tecnologica e in ogni altro campo dell'economia che possa favorire l'avvento di una piu' feconda integrazione tra le due economie.

Trattato - art. 4

Articolo 4 Le Alte Parti Contraenti guardano con favore ad ogni forma di partenariato e, specialmente, al partenariato tra piccole e medie imprese ed in questo spirito si impegnano ad assicurare al dialogo economico i necessari sostegni per consentire una reale concorrenzialita' internazionale dei progetti industriali ed in particolare di quelli che favoriscono lo sviluppo del Marocco. In questo spirito esse incoraggiano sempre piu' intensi contatti fra gli operatori dei due Paesi in vista di identificare nuove occasioni di cooperazione in una prospettiva di medio e lungo termine.

Trattato - art. 5

Articolo 5 Le Alte Parti Contraenti, tenuto conto dell'importanza della cooperazione finanziaria, elemento necessario per la promozione dell'insieme delle relazioni economiche, in un quadro di equilibrio e di reciproco interesse, incoraggiano la realizzazione in comune di progetti nel campo delle infrastrutture, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Esse favoriscono lo sviluppo in Marocco di attivita' congiunte nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca al fine di assicurare la sua autosufficienza alimentare.

Trattato - art. 6

Articolo 6 Le Alte Parti Contraenti favoriscono la cooperazione tra le Forze Armate, soprattutto per quanto concerne la realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, lo scambio di personale e di esperienze nel campo dei materiali di difesa.

Trattato - art. 7

Articolo 7 Le Alte Parti Contraenti, nel quadro della cooperazione, individueranno delle iniziative nei settori economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale e dell'ambiente, secondo una strategia di integrazione e di interconnessione che sara' perseguita sia sul piano bilaterale sia sul piano regionale.

Trattato - art. 8

Articolo 8 Le Alte Parti Contraenti favoriscono lo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica, sia sulla base di programmi gia' concordati, sia identificando nuove linee di priorita'. Esse attribuiscono un carattere prioritario alla collaborazione in materia di innovazioni tecnologiche, nel settore energetico e delle biotecnologie.

Trattato - art. 9

Articolo 9 Le Alte Parti Contraenti, nello spirito delle tradizionali relazioni culturali esistenti tra i due Paesi, dedicano una particolare attenzione alla promozione della conoscenza dei respettivi patrimoni nazionali nei campi dell'istruzione, dell'arte e della cultura. Esse favoriscono lo sviluppo e l'insegnamento della lingua italiana in Marocco e della lingua araba in Italia. Esse confermano la loro disponibilita' a favorire gli scambi di docenti, studenti e borsisti, ed a promuovere iniziative nei settori delle mostre d'arte, del cinema, della musica e della cultura. Esse sostengono inoltre le iniziative atte a favorire la collaborazione tra Archivi e Biblioteche, nonche' quelle attinenti al settore radiotelevisivo e agli altri settori dell'informazione, al fine dell'accrescimento della reciproca conoscenza in tutti i campi. Esse adottano disposizioni atte a contribuire allo sviluppo dei loro scambi turistici.

Trattato - art. 10

Articolo 10 Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la valorizzazione dei loro patrimoni culturale e artistico, e ad incoraggiare la collaborazione tra Musei e tra Istituzioni incaricate della conservazione e del restauro dei monumenti. Esse convengono che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovino nel loro territorio siano restituite all'altra Parte.

Trattato - art. 11

Articolo 11 Le Alte Parti Contraenti, nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali, convengono di adoperarsi, in particolare attraverso il dialogo e la concertazione, al fine di assicurare condizioni di lavoro e di sostegno adeguate nel proprio Paese ai cittadini dell'altra Parte. Esse si impegnano a stabilire una stretta collaborazione tra i rispettivi servizi consolari con l'obiettivo di giungere ad una migliore integrazione dei cittadini italiani in Marocco e marocchini in Italia. A tal riguardo esse si impegnano a studiare la possibilita' di stipulare una Convenzione Consolare.

Trattato - art. 12

Articolo 12 Le Alte Parti Contraenti promuovono la cooperazione giuridica in materia civile, commerciale, penale e amministrativa e approfondiscono lo studio delle loro rispettive legislazioni. Per quanto concerne i suddetti settori, esse prendono in considerazione la possibilita' di concludere accordi per la reciproca esecuzione delle sentenze. Le Alte Parti Contraenti, nell'ambito del settore commerciale, si adoperano per facilitare la cooperazione tra le imprese dei due Paesi operanti sul loro territorio. Le Alte Parti Contraenti s'impegnano inoltre a proseguire la loro cooperazione nei settori della lotta contro il traffico illecito della droga e contro la criminalita'.

Trattato - art. 13

Articolo 13 I programmi ed i progetti concreti di cooperazione saranno individuati dalle commissioni miste per gli specifici settori.

Trattato - art. 14

Articolo 14 Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti e non dovranno arrecare pregiudizio ad alcun Paese Terzo.

Trattato - art. 15

Articolo 15 Il presente Trattato entrera' in vigore alla data in cui le Alte Parti Contraenti si saranno notificato, per via diplomatica, l'adempimento delle procedure costituzionali previste dalle leggi dei due Paesi. Il presente Trattato e' concluso per una durata indeterminata, salvo che una delle Parti notifichi all'altra Parte, per iscritto e con il preavviso di un anno, la propria decisione di denunciare il Trattato. Fatto a Roma il 25 novembre millenovecentonovantuno, in due originali in italiano e in arabo entrambi i testi facendo egualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per li Regno del Marocco Parte di provvedimento in formato grafico

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