LEGGE 12 aprile 1995, n. 129

Type Legge
Publication 1995-04-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione medesima.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Convention - art. 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL SALVATAGGIO DEL 1989 GLI STATI PARTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE RICONOSCENDO l'auspicabilita' di stabilire per via convenzionale norme internazionali uniformi relative alle operazioni di salvataggio, NOTANDO che sviluppi sostanziali, in particolare una crescente preoccupazione per la protezione dell'ambiente hanno evidenziato la necessita' di procedere ad una revisione delle norme internazionali attualmente contenute nella Convenzione per l'Unificazione di Alcune Norme di Legge relative all'assistenza ed al salvataggio in mare, fatta a Bruxelles il 23 Settembre 1910, CONSAPEVOLI dell'importante contributo che puo' essere fornito da operazioni di salvataggio efficienti e tempestive alla sicurezza delle navi e di altri beni in pericolo, nonche' alla protezione dell'ambiente, CONVINTI della necessita' di prevedere adeguati incentivi per le persone che intraprendono operazioni di salvataggio riguardo a navi e ad altri beni in pericolo, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo primo Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a) L'espressione "operazione di salvataggio" significa ogni atto o attivita' intrapresa per assistere una nave o ogni altro bene in pericolo in acque navigabili o in qualsiasi altro corso d'acqua, b) L'espressione "nave" significa ogni bastimento di mare, nave o mezzo o ogni struttura atta alla navigazione, c) L'espressione "bene" significa ogni bene che non e' legato in maniera permanente ed internazionale al litorale e comprende il noleggio a rischio. d) L'espressione "danno all'ambiente" significa un pregiudizio materiale importante per la saluta dell'uomo, per la fauna o la flora marine, o per le risorse marine nelle acque costiere o interne o nelle zone adiacenti, causato da inquinamento, contaminazione, incendio, esplosione o gravi fatti analoghi. e) L'espressione "pagamento" significa ogni remunerazione, ricompensa o indennita' dovuta ai sensi della presente convenzione. f) L'espressione "Organizzazione" significa l'Organizzazione marittima internazionale g) L'espressione "Segretario generale" significa il Segretario generale dell'Organizzazione.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Applicazione della Convenzione La presente Convenzione si applica ogni qualvolta siano intentati procedimenti giudiziari o arbitrali in uno Stato Parte, relativi a questioni che sono oggetto della presente Convenzione.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Piattaforme ed Unita' di trivellazione La presente Convenzione non si applica alle piattaforme fisse o galleggianti ne' alle unita' mobili di trivellazione off shore quando queste piattaforme o unita' sono adibite, la' dove sono localizzate, alla esplorazione, allo sfruttamento o alla produzione di risorse minerali del fondo marino.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Navi di proprieta' di uno Stato 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, la presente Convenzione non si applica alle navi da guerra o ad altre navi non commerciali di proprieta' di uno Stato o da esso gestite e che beneficiano al momento delle operazioni di salvataggio, del diritto all'immunita' sovrana in base ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, a meno che questo Stato non decida diversamente. 2. Se uno Stato Parte decide di applicare la Convenzione alle sue navi da guerra o ad altre navi di cui al paragrafo 1, esso ne notifica in merito il Segretario Generale specificando le modalita' e le condizioni di tale applicazione.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Operazioni di salvataggio effettuate sotto il controllo di autorita' pubbliche 1. La presente Convenzione non pregiudica alcuna delle disposizioni della legislazione nazionale o di ogni Convenzione internazionale relative alle operazioni di salvataggio effettuate da Autorita' pubbliche o sotto il loro controllo. 2. Tuttavia i soccorritori che effettuano tali operazioni di salvataggio sono abilitati ad avvalersi dei diritti e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente Convenzione per quanto riguarda le operazioni di salvataggio. 3. La misura in cui un'autorita' pubblica avente l'obbligo di eseguire operazioni di assistenza puo' avvalersi dei diritti e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente Convenzione e' determinata dalla legislazione dello Stato nel quale tale autorita' e' situata.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 Contratti di salvataggio 1. La presente Convenzione si applica ad ogni operazione di salvataggio salvo nella misura in cui un contratto disponga diversamente, sia espressamente, sia implicitamente. 2. Il capitano ha facolta' di stipulare contratti di salvataggio a nome del proprietario della nave. Il capitano o il proprietario della nave hanno facolta' di concludere tali contratti per conto del proprietario dei beni che si trovano a bordo della nave. 3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'attuazione dell'articolo 7 o l'obbligo di prevenire o ridurre danni all'ambiente.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Annullamento e modifica dei contratti Un contratto, o qualsiasi sua condizione, puo' essere annullato o modificato se: a) il contratto e' stato concluso sotto indebita pressione, o sotto l'influenza di pericolo e le sue condizioni non sono eque; oppure se b) il pagamento convenuto in base al contratto e' eccessivamente elevato o eccessivamente basso per i servizi effettivamente corrisposti.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Obblighi del soccorritore, del proprietario e del capitano 1. Il soccorritore ha, nei confronti del proprietario della nave o degli altri beni in pericolo, l'obbligo: a) di effettuare le operazioni di soccorso con la dovuta cura; b) nell'adempiere all'obbligo specificato al capoverso a), di agire con la dovuta cura per prevenire o ridurre danni all'ambiente; c) ogni qualvolta le circostanze lo richiedano in maniera ragionevole, di sforzarsi di ottenere l'assistenza di altri soccorritori; d) di accettare l'intervento di altri soccorritori qualora ne sia ragionevolmente richiesto dal capitano o dal proprietario della nave o di altri beni in pericolo; rimane tuttavia inteso che l'importo della sua remunerazione non sara' pregiudicato qualora risulti che detta richiesta non era ragionevole. 2. Il capitano ed il proprietario della nave o il proprietario degli altri beni in pericolo hanno nei confronti del soccorritore, l'obbligo: a) di cooperare pienamente con esso durante le operazioni di soccorso; b) cio' facendo, di agire con la dovuta cura per prevenire o ridurre danni all'ambiente; c) quando la nave o gli altri beni sono stati condotti in un luogo sicuro, di accettarne la riconsegna qualora il soccorritore lo chieda loro in maniera ragionevole.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 Diritti degli Stati costieri Nulla nella presente Convenzione pregiudica il diritto dello Stato costiero interessato di adottare provvedimenti, in conformita' con i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, al fine di proteggere il suo litorale o interessi connessi, da inquinamento o minacce di inquinamento derivanti da un incidente in mare, o da atti connessi a tale incidente per i quali si possano ragionevolmente prevedere gravi conseguenze pregiudizievoli, ivi compreso il diritto di uno Stato costiero di impartire direttive per quanto riguarda le operazioni di salvataggio.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Obbligo di prestare assistenza 1. Ogni capitano e' tenuto, nella misura in cui puo' farlo senza grave pericolo per la sua nave e per le persone a bordo, a prestare assistenza ad ogni persona in pericolo di scomparire in mare. 2. Gli Stati parti adottano i provvedimenti necessari per far rispettare l'obbligo enunciato al paragrafo 1. 3. Il proprietario della nave non e' responsabile della violazione, da parte del capitano, dell'obbligo enunciato al paragrafo 1.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Cooperazione Ogni qualvolta uno Stato parte promulga regole o adotta decisioni su questioni relative ad operazioni di salvataggio, come l'accettazione nei porti delle navi in pericolo o la fornitura di mezzi ai soccorritori, esso prendera' in considerazione la necessita' di una cooperazione tra i soccorritori, le altre parti interessate e le autorita' pubbliche al fine di garantire il buon successo e l'efficace attuazione delle operazioni di salvataggio volte a trarre in salvo vite umane o beni in pericolo, nonche' prevenire al contempo i danni all'ambiente in generale.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 Requisiti per il diritto ad una ricompensa 1. Le operazioni di salvataggio che hanno avuto un risultato utile danno diritto ad una remunerazione. 2. Salvo disposizione contraria, nessun pagamento e' dovuto in base alla presente Convenzione se le operazioni di salvataggio non hanno dato luogo a risultati utili. 3. Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche se la nave tratta in salvo e la nave che effettua le operazioni di soccorso appartengono allo stesso proprietario.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 Criteri per stabilire la remunerazione 1. La remunerazione e' stabilita in vista di incoraggiare le operazioni di soccorso, tenendo conto dei seguenti criteri, ma indipendentemente dall'ordine in cui sono enumerati in appresso; a) valore della nave e degli altri beni tratti in salvo; b) cura e sforzi dei soccorritori per prevenire o ridurre danni all'ambiente; c) portata dei positivi risultati ottenuti dal soccorritore; d) natura ed importanza del pericolo; e) abilita' e sforzi dei soccorritori nel trarre in salvo la nave, gli altri beni e le vite umane; f) tempo utilizzato, spese e perdite incorse dai soccorritori; g) rischio di responsabilita' ed altri rischi incorsi dai soccorritori o dalle loro attrezzature; h) rapidita' dei servizi resi; i) disponibilita' ed uso di navi o di altri materiali destinati alle operazioni di salvataggio; j) stato di preparazione, nonche' efficienza e valore delle attrezzature del soccorritore. 2. Il pagamento di una remunerazione stabilita in conformita' con il paragrafo 1 sara' effettuato da tutte le parti interessate alla nave ed agli altri beni tratti in salvo, proporzionalmente al loro valore rispettivo. Tuttavia, uno Stato parte puo' prevedere nella sua legislazione nazionale che il pagamento di un compenso speciale sia effettuato da una delle parti interessate, fatto salvo il diritto di tale parte in causa diritto di ricorrere contro le altre parti per quanto riguarda le rispettive quote. Nulla nel presente articolo pregiudica l'esercizio di un eventuale diritto di difesa. 3. Le remunerazioni, che non includono interessi e spese legali ricuperabili dovuti se del caso al riguardo, non dovranno superare il valore della nave e degli altri beni tratti in salvo.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 Compenso speciale 1. Se il soccorritore ha effettuato operazioni di soccorso riguardo ad una nave che di per se' o per via del suo carico minacciava di causare danni all'ambiente, e non e' riuscito ad ottenere, ai sensi dell'articolo 13 una remunerazione almeno equivalente al compenso speciale calcolato in conformita' al presente articolo, egli ha diritto di ottenere dal proprietario di quella nave, un compenso speciale equivalente alle sue spese come qui defi- nite. 2. Se, nelle circostanze enunciate al paragrafo 1, il soccorritore ha prevenuto o limitato i danni all'ambiente nelle operazioni di salvataggio, il compenso speciale dovuto dal proprietario al soccorritore in base al paragrafo 1 puo' essere aumentato fino ad un massimo del 30% delle spese incorse dal soccorritore. Tuttavia, qualora lo ritenga equo e giusto, ed in considerazione dei criteri pertinenti enunciati al paragrafo 1 dell'articolo 13, il Tribunale potra' ulteriormente aumentare tale compenso speciale, ma l'aumento totale non dovra' in ogni caso ammontare a piu' del 100% delle spese incorse dal soccorritore. 3. Le spese del soccorritore includono, ai fini dei paragrafi 1 e 2, le somme anticipate ragionevolmente sborsate dal soccorritore nelle operazioni di soccorso nonche' una equa cifra per il materiale ed il personale effettivamente e ragionevolmente utilizzati nelle operazioni di soccorso, in base ai criteri enunciati ai capoversi h), i) e j) del paragrafo 1 dell'articolo 13. 4. Il compenso speciale totale di cui al presente articolo sara' pagato solo nel caso e nella misura in cui esso sia superiore ad ogni remunerazione che il soccorritore abbia possibilita' di ottenere in base all'articolo 13. 5. Se il soccorritore e' stato negligente ed abbia di conseguenza mancato di prevenire o ridurre i danni all'ambiente, egli potra' essere privato di tutto il compenso speciale dovuto in base al presente articolo o di parte di esso. 6. Nulla nel presente articolo pregiudica qualsiasi diritto di ricorso del proprietario della nave.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 Spartizione tra i soccorritori 1. La spartizione di una ricompensa in base all'articolo 13 tra i soccorritori sara' effettuata in base ai criteri contenuti in tale articolo. 2. La spartizione tra il proprietario, il capitano ed altre persone al servizio di ogni nave di soccorso sara' determinata secondo la legge di bandiera di tale nave. Se il salvataggio non e' stato effettuato a partire da una nave, la spartizione sara' determinata secondo la legge che disciplina il contratto concluso tra il soccorritore ed i suoi incaricati.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 Salvataggio di persone 1. Nessuna remunerazione e' dovuta dalle persone che sono state tratte in salvo, tuttavia nessuna norma del presente articolo pregiudica le disposizioni della legislazione nazionale in materia. 2. Una persona che ha tratto in salvo vite umane e che ha partecipato ai servizi resi in occasione dell' incidente che ha dato luogo ad operazioni di soccorso, ha diritto ad una parte equa del pagamento assegnato al soccorritore per aver tratto in salvo la nave o altri beni, o prevenuto o limitato i danni all'ambiente.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 Servizi resi in virtu' di contratti esistenti Nessun pagamento e' dovuto ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, a meno che i servizi resi non eccedano cio' che puo' ragionevolmente essere considerato come la dovuta esecuzione di un contratto concluso prima della sopravvenienza del pericolo.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 Conseguenze del fallo di un soccorritore Un soccorritore potra' essere privato di tutto o di parte del pagamento dovuto in base alla presente Convenzione, qualora le operazioni di soccorso siano state rese necessarie o piu' difficili per sua colpa o negligenza o se il soccorritore si e' reso colpevole di frode o altro comportamento disonesto.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 Divieto di effettuare operazioni di soccorso I servizi resi malgrado il divieto espresso e ragionevole del proprietario o del capitano della nave o del proprietario di ogni altro bene in pericolo che non e' e che non e' stato a bordo della nave, non danno diritto ad un pagamento ai sensi della presente Convenzione.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 Privilegio marittimo 1. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il privilegio marittimo del soccorritore derivante da una Convenzione internazionale o dalla legislazione nazionale. 2. Il soccorritore non puo' far valere il suo privilegio marittimo se una garanzia sufficiente gli e' stata debitamente offerta o fornita per l'importo del suo credito, interessi e spese comprese.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 Obbligo di fornire una garanzia 1. A richiesta del soccorritore, la persona che e' debitrice di un pagamento in base alla presente Convenzione, dovra' fornire un'adeguata garanzia a fronte del credito del soccorritore, interessi e spese comprese. 2. fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, il proprietario della nave tratta in salvo fara' ogni sforzo per ottenere dai proprietari del carico, prima del rilascio di quest'ultimo, una garanzia adeguata a fronte dei crediti che si sono formati contro di essi, interessi e spese comprese. 3. La nave e gli altri beni tratti in salvo non potranno, senza il consenso del soccorritore, essere rimossi dal primo porto o luogo in cui sono pervenuti al termine delle operazioni si soccorso sino a quando non sia stata costituita una garanzia sufficiente a fronte del credito del soccorritore, sulla nave o sui beni in oggetto.

Convenzione - art. 22

Articolo 22 Pagamento provvisorio 1. Il tribunale competente a deliberare sul credito del soccorritore, puo', mediante una decisione provvisoria, ordinare che quest'ultimo riceva a titolo di acconto, un ammontare equo e giusto, ed a determinate condizioni, come eventualmente una garanzia, che siano eque e giuste a seconda delle circostanze del caso. 2. In caso di pagamento provvisorio ai sensi del presente articolo, la garanzia prevista all'articolo 21 e' ridotta in proporzione.

Convenzione - art. 23

Articolo 23 Prescrizione per le azioni legali 1. Ogni azione legale relativa al pagamento in base alla presente Convenzione cade in prescrizione se una procedura giudiziaria o arbitrale non e' istituita entro un termine di due anni. La durata del termine di prescrizione decorre dal giorno in cui le operazioni di soccorso hanno avuto fine. 2. La persona contro la quale viene presentato un reclamo, puo' in qualsiasi momento, durante la durata del termine di prescrizione, prorogare questo periodo mediante una dichiarazione indirizzata al creditore. Il termine potra' essere ulteriormente prorogato in maniera analoga. 3. Un'azione di rivalsa puo' essere intentata anche dopo lo scadere del termine di prescrizione di cui nei paragrafi precedenti, se e' presentata entro il termine stabilito dalla legislazione dello Stato in cui il procedimento e' intentato.

Convenzione - art. 24

Articolo 24 Interessi Sara' determinato in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede il Tribunale adito della controversia, il diritto del soccorritore ad interessi su ogni pagamento dovuto in base alla presente Convenzione.

Convenzione - art. 25

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