LEGGE 12 aprile 1995, n. 146

Type Legge
Publication 1995-04-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 30-4-1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 del protocollo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 329 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione della stanziamento scritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Le predette somme sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Protocole

Protocole Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA DEL 1979, RELATIVO ALLA LOTTA CONTRO LE EMISSIONI DEI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI O LORO FLUSSI TRANSFRONTALIERI Le Parti, Risolute ad attuare la Convezione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, Preoccupate per il fatto che le attuali emissioni di composti organici volatili (COV) ed i prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne derivano, pregiudicano, nelle regioni esposte d'Europa e d'America del Nord, risorse naturali di importanza vitale dal punto di vista ecologico ed economico che hanno, in alcune condizioni di esposizione, effetti nocivi sulla salute umana, Notando che in virtu' del Protocollo relativo alla lotta contro le emissioni di ossido di azoto o i loro flussi transfrontalieri adottato a Sofia il 31 ottobre 1988 e' stato gia' convenuto di ridurre le emissioni di ossido di azoto, Riconoscendo l'apporto dei COV e degli ossidi di azoto alla formazione di ozono troposferico, Riconoscendo inoltre che i COV, gli ossidi di azoto e l'ozono che ne deriva sono trasportati attraverso le frontiere internazionali ed influiscono sulla qualita' dell'aria negli Stati vicini, Consapevoli che il meccanismo di produzione di ossidanti fotochimici e' tale da rendere indispensabile una riduzione delle emissioni di COV per diminuire l'incidenza degli ossidanti fotochimici, Consapevoli inoltre che il metano ed il monossido di carbonio emesso per via delle attivita' dell'uomo sono presenti sotto forma di concentrazioni di fondo nell'aria sovrastante la regione della CEE e contribuiscono a creare occasionalmente concentrazioni di punta di ozono; che inoltre la loro ossidazione a livello mondiale alla presenza di ossidi di azoto contribuisce a formare concentrazioni di fondo di ozono troposferico cui si sovrappongono episodi fotochimici; e che il metano dovrebbe essere oggetto di misure di lotta in altre istanze; Ricordando che l'organo esecutivo della Convezione ha riconosciuto nella sua sesta sessione la necessita' di lottare contro le emissioni di COV o i loro flussi transfrontalieri e di controllare l'incidenza degli ossidanti fotochimici, e che le Parti che avevano gia' ridotto queste emissioni erano tenute a mantenere e rivedere le loro norme di emissione per i COV, Tenendo conto dei provvedimenti gia' adottati da piu' Parti che hanno avuto come effetto di ridurre le loro emissioni annuali nazionali di ossidi, di azoto e di COV, Notando che alcune Parti hanno stabilito norme di qualita' dell'aria e/o obiettivi per l'ozono troposferico e che norme relative alle concentrazioni di ozono troposferico sono state fissate dall'Organizzazione mondiale della sanita' e di altri organi competenti, Risolute ad adottare misure efficaci per lottare contro le emissioni annuali nazionali di COV o i flussi transfrontalieri di COV ed i prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne risultano, ed in vista di ridurli, in particolare applicando adeguate norme nazionali o internazionali di emissione alle nuove fonti mobili ed alle nuove fonti fisse, adattando le principali fonti fisse esistenti nonche' limitando la proporzione di componenti suscettibili di emettere COV nei prodotti destinati ad utilizzazioni industriali e domestiche, Consapevoli che i composti organici volatili differiscono notevolmente gli uni dagli altri per reattivita' e capacita' a creare ozono troposferico ed altri ossidanti fotochimici, e che, per ogni componente individuale le possibilita' possono variare da un momento all'altro e da un luogo all'altro in funzione di fattori meteorologici ed altri, Riconoscendo che occorre tener conto delle divergenze e delle variazioni in questione se si vuole che le misure adottate per lottare contro le emissioni ed i flussi transfrontalieri di COV e per ridurle abbiano la massima efficacita' possibile ed abbiano come risultato la riduzione al minimo della formazione di ozono troposferico e di altri ossidanti fotochimici, Prendendo in considerazione i dati scientifici e tecnici esistenti concernenti le emissioni, gli spostamenti atmosferici e gli effetti sull'ambiente dei COV e degli ossidanti fotochimici, nonche' le tecniche di lotta, Riconoscendo che le cognizioni scientifiche e tecniche su queste questioni sono in via di sviluppo e che sara' necessario tener conto di tale evoluzione nell'esaminare l'attuazione del presente Protocollo e nel decidere ulteriori provvedimenti da prendere, Notando che l'elaborazione di un approccio basato su livelli critici mira a stabilire una base scientifica focalizzata sugli effetti, di cui occorrera' tener conto nell'esaminare l'attuazione del presente Protocollo, e prima di decidere i nuovi provvedimenti convenuti a livello internazionale destinati a limitare e ridurre le emissioni di COV o i flussi transfrontalieri di COV e di ossidanti fotochimici, Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo Definizioni Ai fini del presente Protocollo, 1. L'espressione "Convezione" significa la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979; 2. L'espressione "EMEP" significa il Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa; 3. L'espressione "Organo esecutivo" significa l'Organo esecutivo della Convenzione costituito in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 10 della Convenzione; 4. L'espressione "zona geografica delle attivita' dell'EMEP" significa la zona definita al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di vigilanza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984; 5. L'espressione "zona di gestione dell'ozono troposferico" (ZGOT) significa una zona specificata nell'annesso I in conformita' con le condizioni esposte al capoverso b) del paragrafo 2 dell'articolo 2; 6. L'espressione "Parti" significa, salvo incompatibilita' con il contesto, le Parti al presente Protocollo; 7. L'espressione "Commissione" significa la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa; 8. L'espressione "livelli critici" significa concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera, per una durata di esposizione specificata al di sotto alle quali, allo stato attuale delle cognizioni, non vengono prodotti effetti nefasti diretti su ricevitori come l'uomo, i vegetali, gli ecosistemi o i materiali; 9. L'espressione "composti organici volatili" o "COV" salvo indicazione contraria, significa tutti i composti organici artificiali diversi dal metano che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare; 10. L'espressione "grande categoria di fonti" indica ogni categoria di fonti che emettono inquinanti atmosferici sotto forma di COV, in particolare le categorie descritte negli annessi tecnici II e III e che contribuiscono per almeno 1% al totale annuale delle emissioni nazionali di COV, misurato o calcolato in base al primo anno civile che segue la data di entrata in vigore del presente Protocollo, ed ogni quattro anni successivamente; 11. L'espressione "fonte fissa nuova" significa ogni fonte fissa la cui costruzione e' iniziata o che si prevede di modificare sensibilmente allo scadere di un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo; 12. L'espressione "fonte mobile nuova" significa ogni autoveicolo stradale costruito dopo la scadenza di un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo; 13. L'espressione "potenziale di creazione di ozono fotochimico" (PCOP) significa il potenziale di un dato COV in relazione a quello di altri COV, a formare ozono per reazione, con ossidi di azoto in presenza d luce solare, cosi' come descritto all'annesso IV.

Protocollo - art. 2

Articolo 2 Obblighi fondamentali 1. Le Parti controllano e limitano le loro emissioni di COV al fine di ridurre i flussi transfrontalieri di questi composti ed i flussi di prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne risultano proteggendo in tal modo la salute e l'ambiente da effetti nocivi. 2. Al fine di soddisfare alle prescrizioni del paragrafo 1 di cui sopra, ciascuna parte controlla e riduce le sue emissioni annuali nazionali di COV o i loro flussi transfrontalieri secondo una delle seguenti modalita' che saranno precisate all'atto della firma. a) Essa adotta, in un primo tempo ed il prima possibile, misure efficaci per ridurre le sue emissioni annauli nazionali di COV di almeno il 30% entro il 1999, adottando come base i livelli del 1988 o ogni altro livello annuo del periodo 1984-1990 da specificare all'atto della firma del presente Protocollo o della sua adesione; oppure b) Se le sue emissioni annuali contribuiscono alle concentrazioni di ozono troposferico in zone situate nell'ambito della giurisdizione di una o piu' Parti, e provengono unicamente da zone poste sotto la sua giurisdizione, specificate in quanto ZGOT all'annesso I, essa adotta in un primo tempo ed il prima possibile, provvedimenti efficaci per: i) Ridurre le sue emissioni annuali di COV provenienti dalle zone specificate nella misura di almeno il 30% entro il 1999, adottando come base i livelli del 1988 o ogni altro livello annuo del periodo 1984-1990 da specificare all'atto della firma del presente Protocollo o della sua adesione; ii) Fare in modo che il totale delle sue emissioni annuali nazionali di COV entro il 1999 non superi i livelli del 1988; c) se le sue emissioni annuali di COV sono state nel 1988 inferiori a 500.000 tonnellate e 20 kg. per abitante ed a 5 tonnellate per metro quadro, essa adotta in un primo tempo ed il prima possibile, misure efficaci per fare almeno in modo che, non oltre il 1999, le sue emissioni annuali nazionali di COV non superino i livelli del 1988. 3. a) Inoltre, al massimo due anni dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti: i) applicheranno alle nuove fonti fisse adeguate norme nazionali o internazionali di emissione basate sulle migliori tecniche disponibili ed economicamente fattibili, in considerazione dell'annesso II; ii) applicheranno misure nazionali o internazionali per i prodotti che contengono solventi e promuoveranno l'utilizzazione di prodotti a tenore di COV debole o nullo, in considerazione dell'annesso II, compresa l'adozione di un'etichettatura che precisi il tenore in COV dei prodotti; iii) Applicheranno alle nuove fonti mobile adeguate norme nazionali o internazionali di emissione basate sulle migliori tecniche disponibili ed economicamente fattibili, in considerazione dell'annesso III; iv) Inciteranno la popolazione a partecipare ai programmi di lotta contro le emissioni per mezzo di annunci pubblici, promuovendo la migliore utilizzazione di tutti i modi di trasporto e varando programmi di gestione della circolazione; b) Inoltre, cinque anni al massimo dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, nelle zone dove le norme nazionali o internazionali concernenti l'ozono troposferico sono oltrepassate o nelle quali flussi transfrontalieri hanno o potrebbero avere origine, le Parti: i) Applicheranno alle fonti fisse esistenti nelle grandi categorie di fonti le migliori tecniche disponibili ed economicamente fattibili, in considerazione dell'annesso II; ii) Applicheranno tecniche atte a ridurre le emissioni di COV provenienti dalla distribuzione di prodotti petroliferi e da operazioni di rifornimento in carburante dei veicoli automobili, ed a ridurre il carattere volatile dei prodotti petroliferi, in considerazione degli annessi II e III. 4. Nell'adempiere agli obblighi che incombono loro in attuazione del presente articolo, le Parti sono invitate a concedere la massima priorita' alla riduzione o al controllo delle emissioni di sostanze che presentano il PCOP piu' elevato, in considerazione dei dati presentati all'annesso IV. 5. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo ed in particolare di ogni misura di sostituzione di prodotti, le parti adottano le disposizioni richieste al fine di fare in modo che i COV tossici e cancerogeni o che attaccano lo strato di ozono troposferico non vengano a sostituire altri COV. 6. In un secondo tempo, le Parti inizieranno negoziati sei mesi al massimo dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo per quanto riguarda ulteriori provvedimenti da adottare per ridurre le emissioni annuali nazionali di composti organici volatili o i flussi transfrontalieri di queste emissioni e dei prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne derivano, tenendo conto delle migliori innovazioni scientifiche e disponibili, dei livelli critici determinati scientificamente e dei livelli campione accettati a livello internazionale, del ruolo degli ossidi di azoto nella formazione di ossidanti fotochimici e di altri elementi derivanti dal programma di lavoro intrapreso a titolo dell'articolo 5. 7. A tal fine le Parti cooperano in vista di definire: a) dati piu' dettagliati sui vari COV ed i loro potenziale di creazione di ozono fotochimico; b) i livelli critici per gli ossidanti fotochimici; c) le riduzioni di emissioni annuali nazionali o di flussi transfrontalieri di COV e di prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne derivano, in particolare nella misura in cio' e' necessario per conseguire gli obiettivi convenuti sulla base di livelli critici; d) le strategie di lotta, ad esempio degli strumenti economici, e che consentono di assicurare la redditivita' globale necessaria per conseguire gli obiettivi convenuti; e) le misure ed un calendario avente inizio non oltre il 1 gennaio 2000 per pervenire a realizzare tali riduzioni. 8. Durante queste negoziazioni, le Parti esaminano l'opportunita' di completare, ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, le ulteriori misure con provvedimenti destinati a ridurre le emissioni di metano.

Protocollo - art. 3

Articolo 3 Altre misure 1. Le misure prescritte nel presente Protocollo non dispensano le Parti dai loro altri obblighi di adottare provvedimenti per ridurre la totalita' delle emissioni di gas che possono contribuire sensibilmente alle variazioni climatiche, alla formazione di ozono di fondo nella troposfera, all'impoverimento dell'ozono nella stratosfera o che sono tossiche o cancerogene. 2. Le Parti possono adottare misure piu' rigorose di quelle prescritte dal presente Protocollo. 3. Le Parti istituiscono un meccanismo per vigilare sull'attuazione del presente Protocollo. In un primo tempo, in base alle informazioni fornite in attuazione dell'articolo 8 e di altre informazioni, ogni Parte che ha buoni motivi di ritenere che un'altra parte agisce o ha agito in maniera incompatibile con i suoi obblighi contratti in virtu' del presente Protocollo puo' informare l'Organo esecutivo ed al contempo le Parti interessate. A richiesta di ogni Parte la questione puo' essere presentata per esame alla sessione successiva all'organo esecutivo.

Protocollo - art. 4

Articolo 4 Scambio di tecnologia 1. Le Parti agevolano in conformita' con le loro leggi, regolamentazioni e prassi nazionali, lo scambio di tecnologia in vista di ridurre le emissioni di COV incoraggiando in particolare: a) lo scambio commerciale delle tecnologie disponibili; b) contatti e cooperazione diretti nel settore industriale, comprese le joint ventures; c) scambio di informazioni e di dati di esperienza; d) fornitura di un'assistenza tecnica. 2. Al fine di incoraggiare le attivita' indicate al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti creano condizioni favorevoli agevolando i contratti e la cooperazione tra gli organismi ed i privati competenti del settore pubblico e privato che sono in grado di fornire la tecnologia, i servizi di progettazione e di ingegneria ed il materiale o i finanziamenti necessari. 3. Non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti intraprendono di esaminare cio' che e' opportuno fare per creare condizioni piu' favorevoli allo scambio di tecnologie che consentano di ridurre le emissioni di COV.

Protocollo - art. 5

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