LEGGE 12 aprile 1995, n. 147

Type Legge
Publication 1995-04-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 30-4-1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamento, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo VI dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Accordo - art. I

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'ALBANIA SULLA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE PROPRIA DI CIASCUNO DEI DUE STATI Nel desiderio di stabilire la linea di delimitazione tra le rispettive zone della piattaforma continentale nel Mare Adriatico e nel Canale di Otranto, sulle quali ciascuno dei due Stati esercita rispettivamente diritti sovrani ai fini della esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali; Avendo deciso che la delimitazione tra le due zone di piattaforma continentale sia determinata in base al principio dell'equidistanza che si esprime nella linea mediana; Riaffermando l'esigenza che lo sfruttamento delle rispettive piattaforme continentali non deve pregiudicare l'equilibrio ecologico del mare che bagna le coste dei due Stati; e la loro determinazione di cooperare a tal fine, anche in armonia con quanto stabilito nella Dichiarazione sul Mare Adriatico firmata ad Ancona il 13 luglio 1991; Le due Parti contraenti hanno convenuto di concludere il seguente Accordo: ARTICOLO I 1. In applicazione del principio dell'equidistanza che si esprime nella linea mediana, di cui al Preambolo del presente Accordo, la linea di delimitazione tra le due zone della piattaforma continentale, proprie a ciascuno dei due Stati, e' definita dalle linee che seguono gli archi di geodetica che uniscono i punti le cui coordinate geografiche, riferite al sistema geodetico European Datum 1950, sono le seguenti: Punto Latitudine Nord Latitudine Est 1 41 16 39 18 27 43 2 41 11 37 18 32 34 3 41 08 01 18 34 37 4 41 06 29 18 35 42 5 40 55 03 18 39 31 6 40 53 06 18 39 34 7 40 50 50 18 40 16 8 40 43 59 18 42 40 9 40 40 10 18 44 23 10 40 38 46 18 44 43 11 40 35 38 18 45 35 12 40 30 44 18 47 45 13 40 23 17 18 51 05 14 40 21 30 18 51 35 15 40 18 50 18 52 48 16 40 12 13 18 57 05 17 40 07 55 18 58 38 Tale linea di delimitazione viene riportata a titolo indicativo, nella carta allegata al presente Accordo. La base cartografica utilizzata e' la carta nautica albanese "Da Corfu' a Dubrovnik - Da Capo Santa Maria di Leuca alle Isole Tremiti", scala 1:500.000, proiezione di Mercatore, edizione 1984. 2. Le Parti contraenti hanno convenuto che per il momento la delimitazione non viene estesa al di la' del primo e dell'ultimo punto definiti al paragrafo precedente. Il completamento della delimitazione a Nord del punto 1 ed a Sud del punto 17 resta riservato ad ulteriori accordi da concludere con le parti rispettivamente interessate.

Accordo - art. II

ARTICOLO II 1. Ove un giacimento di risorse minerarie, ivi comprese sabbia e ghiaia, venga intersecato dalla linea di delimitazione delle due zone di piattaforma continentale, e la parte del giacimento situata da uno dei due lati della linea di delimitazione sia coltivabile, in tutto o in parte, da installazioni situate dall'altro lato di tale linea, le Parti contraenti cercheranno, previa consultazione con i concessionari dei diritti di coltivazione mineraria, ove esistano, di accordarsi sulle condizioni e sul metodo di coltivazione del giacimento, affinche' tale coltivazione sia la piu' redditizia, compatibilmente con la tutela del giacimento, ed in modo che ciascuna delle Parti conservi l'insieme dei propri diritti sulle risorse minerarie del suolo e del sottosuolo della propria piattaforma continentale. 2. In particolare, tale procedimento si applichera' se le condizioni od il metodo di coltivazione della parte del giacimento situata da 1 o della linea di delimitazione influisca sulle condizioni o sul metodo di coltivazione dell'altra parte del giacimento.

Accordo - art. III

ARTICOLO III Nessuna delle disposizioni del presente Accordo pregiudica il regime giuridico delle acque e quello dello spazio aereo sovrastanti la piattaforma continentale.

Accordo - art. IV

ARTICOLO IV 1. Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure possibili al fine di evitare che l'esplorazione delle loro rispettive zone della piattaforma continentale, cosi' come la coltivazione delle risorse minerarie di quest'ultima, possano pregiudicare l'equilibrio ecologico del mare o possano interferire ingiustificatamente con altri usi legittimi del mare stesso. 2. Nel caso si producano sul proprio territorio o sulla propria piattaforma continentale situazioni suscettibili di produrre effetti ambientali negativi sulla piattaforma continentale dell'altra Parte, ciascuna Parte contraente si impegna a fornire immediatamente all'altra adeguate informazioni, e quest'ultima e' a sua volta legittimata a richiedere ed a ricevere tali informazioni, che saranno considerate come riservate , se cio' viene richiesto dalla Parte che le fornisce. 3. La Parte contraente, la cui piattaforma continentale ha probabilita' di essere contaminata dagli effetti negativi sull'ambiente derivanti da attivita' o da omissioni verificatesi sul territorio o sulla piattaforma continentale dell'altra Parte, dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo precedente, o nel caso in cui nessuna informazione sia stata fornita, e' legittimata a richiedere in qualsiasi momento la creazione di una Commissione d'inchiesta, per chiarire e stabilire gli elementi di fatto della situazione in questione, al fine di prevenire l'insorgere di una controversia tra le due Parti contraenti.

Accordo - art. V

ARTICOLO V 1. Le Parti contraenti si sforzeranno di risolvere per via diplomatica, nel minor tempo possibile, qualsiasi controversia possa sorgere in merito all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo. 2. In caso di controversia relativa alla posizione di installazioni od attrezzature rispetto alle linea di delimitazione di cui all'Articolo I del presente Accordo, le rispettive Autorita' competenti delle Parti contraenti verificheranno, di comune intesa, in quale zona della piattaforma continentale siano effettivamente situate tali installazioni od attrezzature. 3. Nel caso in cui una controversia tra le Parti non sia stata risolta entro il termine di quattro mesi dalla data in cui una delle Parti contraenti abbia fatto conoscere all'altra la propria intenzione di iniziare il procedimento previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, ciascuna Parte contraente potra' sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, a meno che nel medesimo termine le Parti non abbiano deciso di comune accordo di sottoporre la controversia ad altra istanza internazionale.

Accordo - art. VI

ARTICOLO VI 1. Il presente Accordo sara' ratificato, conformemente alle norme costituzionali, delle Parti contraenti. Gli strumenti di verifica verranno scambiati a Roma il piu' presto possibile. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. FATTO a Tirana, il 18.12.1992, in due esemplari originali in lingua italiana ed albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica d'Albania Parte di provvedimento in formato grafico

Processo Verbale

PROCESSO VERBALE Il giorno 18 dicembre 1992, a Tirana, nella sede della Presidenza della Repubblica il Ministro degli Affari Esteri per la Repubblica Italiana ed il Ministro degli Affari Esteri per la Repubblica d'Albania, hanno proceduto alla firma dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati (in conformita' ai pieni poteri loro concessi) A completamento delle disposizioni di cui all'Articolo II dell'Accordo stesso, le due parti contraenti concordano che, nel caso in cui siano gia' state coltivate risorse minerarie di un giacimento che si trova da entrambi i lati della linea di delimitazione delle due zone di piattaforma continentale, esse faranno tutto il possibile, dopo aver consultato gli eventuali concessionari dei diritti di coltivazione mineraria, per raggiungere un accordo ai fini di un equo indennizzo. Per quanto concerne le concessioni di esplorazione e di coltivazione delle risorse minerarie rilasciate eventualmente prima della conclusione dell'Accordo da ciascun Governo, le due Parti contraenti concordano, infine, che dette concessioni conservino la loro validita' solo entro i limiti della piattaforma continentale attribuita alla Parte concedente. Fatto a Tirana, il 18 dicembre 92, in due esemplari originali in lingua italiana ed albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA D'ALBANIA Parte di provvedimento in formato grafico

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