LEGGE 12 aprile 1995, n. 148

Type Legge
Publication 1995-04-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 30-4-1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla cooperazione nel campo turistico e dell'ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XII dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13 milioni per l'anno 1994, in lire 6 milioni per l'anno 1995 ed in lire 13 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Accordo - art. I

ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'ALBANIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO TURISTICO E DELL'AMBIENTE La Repubblica Italiana e La Repubblica d'Albania (d'ora in avanti denominate "Parti Contraenti") Animate dal desiderio di rafforzare i legami di amicizia gia' esistenti; Riconoscendo la crescente importanza del turismo, non soltanto per l'economia degli Stati, ma anche per l'intesa tra i popoli; Desiderando ampliare, con beneficio reciproco, la cooperazione tra i due Stati nel campo del turismo, tenendo conto delle normative stabilite dall'Organizzazione Mondiale del Turismo e all'U.N. Environment Program; Nello spirito dell'Iniziativa Adriatica; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Le due Parti si impegnano a collaborare per sviluppare l'interscambio turistico, puntando sulla valorizzazione e la protezione delle rispettive risorse naturali ed ambientali, a promuovere i contatti tra gli enti governativi rispettivamente competenti, sia per il turismo che per la protezione dell'ambiente, ed a indirizzare l'attivita' degli operatori privati secondo le finalita' del presente accordo.

Accordo - art. II

ARTICOLO II In conformita' alla legislazione interna nei due Paesi, ciascuna delle Parti potra' istituire e mantenere uffici di rappresentanza nel territorio dell'altra Parte contraente con il compito di promuovere l'interscambio turistico, con esclusione di qualsiasi attivita' a carattere commerciale. Entrambe le Parti si adopereranno per facilitare la creazione e il funzionamento di detti uffici.

Accordo - art. III

ARTICOLO III Le Parti contraenti cercheranno di facilitare e semplificare per quanto possibile le formalita' da applicarsi per l'ingresso ed il reingresso di turisti di entrambi gli Stati, come pure all'importazione ed esportazione di documenti e materiali di propaganda turistica.

Accordo - art. IV

ARTICOLO IV Le Parti, nel rispetto delle proprie legislazioni, agevoleranno e incoraggeranno le attivita' dei prestatori di servizi turistici, come ad esempio agenzie di viaggio, operatori turistici, catene alberghiere, compagnie aeree, ferrovie, operatori di autolinee e compagnie di navigazione, allo scopo di determinare ed incrementare flussi turistici verso entrambi i Paesi. A tale scopo, ciascuna delle Parti: a) permettera' ai vettori aerei, marittimi e terrestri dell'altra Parte, siano essi pubblici o privati, di aprire agenzie di vendita e di designare rappresentanti nel proprio territorio al fine di commercializzare i servizi da essi offerti; b) permettera' la vendita di biglietti di trasporto promozionali da distribuirsi nel territorio di ciascuna Parte da vettori dell'Altra, tramite agenzie autorizzate all'esercizio delle attivita' imprenditoriali turistiche.

Accordo - art. V

ARTICOLO V Entrambe le Parti adotteranno ogni utile provvedimento amministrativo, finanziario fiscale diretto a favorire gli investimenti reciproci, soprattutto attraverso la costituzione di imprese miste ("joint ventures"), allo scopo di ampliare le rispettive infrastrutture turistiche e contribuire all'incremento e alla regolarizzazione dei flussi turistici bilaterali. Le due Parti si impegnano a garantire all'investitore nel settore turistico il libero trasferimento nel Paese di origine, in valuta convertibile, degli utili di impresa, ad assicurare la piu' ampia possibilita' di disinvestimento secondo principi di equita' nonche' il rientro dei relativi capitali nel Paese di origine in valuta convertibile. Gli investimenti da promuovere nel settore turistico saranno soprattutto quelli che, generando adeguati flussi di valuta, non vengano a pesare sull'indebitamento del Paese ospite e siano idonei a determinare benefici per entrambe le Parti. Le due Parti stabiliranno canali specifici di informazione, eventualmente con l'istituzione di una apposita banca dati, sulle possibilita' di investimento nel settore turistico anche attraverso l'individuazione di progetti, l'interscambio di tecnici specialisti e l'organizzazione di visite e seminari per consulenti ed imprenditori.

Accordo - art. VI

ARTICOLO VI Le due Parti promuoveranno contatti tra i rispettivi Ministeri dell'ambiente allo scopo di sviluppare una collaborazione per la definizione di criteri di tutela ambientale, che risultassero di primaria importanza nel caso di sviluppo di nuovi rilevanti flussi di turismo. Le Amministrazione competenti potranno anche collaborare, e scambiarsi informazioni, circa i criteri per la valutazione dell'impatto ambientale di specifici progetti di sviluppo turistico. Tali collaborazioni potranno avvenire tramite la creazione di appositi Comitati misti, ai sensi del successivo articolo XI, oppure nell'ambito dell'Iniziativa Adriatica, di concerto con gli altri Paesi che ne fanno parte.

Accordo - art. VII

ARTICOLO VII Nell'ambito del presente Accordo l'azione delle due Parti sara' intesa a: a) realizzare studi congiunti relativi alla reciproca domanda turistica effettiva e potenziale; b) concedere mutua assistenza a campagne di pubblicita' e promozione turistica; c) attuare un interscambio di informazioni relative a dati statistici, pianificazione turistica e legislazione, comprese quelle relative alla conservazione e protezione delle risorse naturali e culturali; d) coordinare e promuovere programmi e altre attivita' miranti all'incremento dei flussi turistici nelle due direzioni, specialmente riguardo a viaggi collettivi ed al turismo giovanile; e) promuovere l'interscambio di esperti nel settore turistico. In particolare la Parte italiana, ove richiesta, prestera' la propria consulenza nelle forme che la Parte albanese riterra' opportune, specificatamente per la costruzione di un sistema turistico albanese nel rispetto delle peculiarita' tipiche della nazione albanese, della sua storia e delle sue tradizioni.

Accordo - art. VIII

ARTICOLO VIII Le Parti contraenti ricercheranno mezzi per trarre profitto da azioni comuni nel settore promozionale, dando priorita' alle attivita' in occasione di avvenimenti turistici internazionali che possano essere svolte congiuntamente, da forme di promozione congiunte effettuate nei mercati esteri e dalla istituzione di Borse periodiche per il turismo, volte alla divulgazione dell'offerta turistica di espressione italo-albanese.

Accordo - art. IX

ARTICOLO IX Le Parti contraenti studieranno la possibilita' di offrire borse di studio, secondo piani da concordarsi, presso istituti di istruzione superiore e media a carattere turistico, in modo da favorire la formazione di tecnici e di personale specializzato di settore.

Accordo - art. X

ARTICOLO X 1. Entrambe le Parti si scambieranno informazioni circa: a) Le proprie risorse turistiche e i propri studi nello specifico settore. b) La legislazione vigente per la regolamentazione delle attivita' turistiche e per la protezione e conservazione delle risorse naturali di interesse turistico. 2. Le Parti concorderanno criteri omogenei per migliorare l'affidabilita' e la compatibilita' delle statistiche nei due Paesi. 3. Le Parti considereranno opportuno lo scambio di informazioni sul volume e sulle caratteristiche del reale potenziale del mercato turistico in entrambi i Paesi. 4. Le Parti concorderanno che a tale scopo vengano adottati i parametri di rilevazione e di elaborazione delle statistiche turistiche interne e internazionali, stabilite dall'Organizzazione Mondiale del Turismo.

Accordo - art. XI

ARTICOLO XI Per l'attuazione del presente Accordo, nonche' per la promozione e la valutazione dei suoi risultati, le Parti costituiranno un Comitato misto composto da parte albanese da rappresentanti del Ministero del Commercio Interno e Turismo, del Ministero degli Affari Esteri e di altre Amministrazioni ed Enti che potranno di volta in volta essere necessari e, da parte italiana da rappresentanti del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, del Ministero degli Affari Esteri, dell'Ambiente, dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) e di altre Amministrazioni ed Enti che potranno di volta in volta essere necessari. Ciascuna delle due Parti nominera', secondo la procedura interna del proprio ordinamento, un coordinatore dei lavori del Comitato, avendo cura di comunicarne il nominativo all'altra Parte. Ai lavori del Comitato potranno essere invitati membri del settore turistico privato al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo. Il Comitato misto, con la frequenza stabilita dal Comitato stesso, si riunira' alternativamente in Albania e in Italia. Per ciascuna riunione verra' redatto un documento illustrativo dello stato di attuazione dell'Accordo e delle iniziative e obiettivi che il Comitato si propone e che, sottoscritto dai due coordinatori, sara' comunicato alle rispettive Autorita' competenti.

Accordo - art. XII

ARTICOLO XII Il presente Accordo entrera' in vigore nella data in cui entrambi i Paesi si notificheranno, per le vie diplomatiche, l'avvenuto adempimento delle procedure interne richieste dalla rispettiva legislazione nazionale.

Accordo - art. XIII

ARTICOLO XIII Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato. Esso potra' essere denunciato in qualsiasi momento, a mezzo di notifica, per iscritto e per via diplomatica, da una delle Parti all'altra Parte contraente. La denuncia avra' effetto sei (6) mesi dopo la data di ricezione della notifica. Fatto ad Ancona, il tredici del mese di luglio del millenovecentonovantuno in due esemplari originali in lingua italiana. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALBANESE REPUBBLICA ITALIANA Parte di provvedimento in formato grafico

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