Entrata in vigore della legge: 30-4-1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l'11 dicembre 1991.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo X dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annue a decorre dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Accordo - art. I
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEL TURISMO Il Governo della Repubblica Italiana e Il Governo della Repubblica Federativa del Brasile (d'ora in avanti denominate "Parti Contraenti"), Animate dal desiderio di rafforzare i legami di amicizia gia' esistenti; Riconoscendo la crescente importanza del turismo, non soltanto per l'economia degli Stati, ma anche per l'intesa fra i popoli; Desiderando ampliare, con beneficio reciproco, la cooperazione fra i due Stati nel campo del turismo; Nello spirito delle raccomandazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sul Turismo e Viaggi internazionali svoltasi a Roma, nel settembre 1963; Nello spirito dell'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologica, Tecnica e Culturale fra il Governo della Repubblica Federativa del Brasile e il Governo della Repubblica Italiana, firmato il 17 di ottobre del 1989. Concordano: ARTICOLO I Le Parti Contraenti adotteranno, anche tramite i loro Enti ufficiali del turismo, misure volte all'incremento delle correnti turistiche fra entrambi i Paesi ed al coordinamento di processi applicabili al turismo intercontinentale.
Accordo - art. II
ARTICOLO II Le Parti Contraenti promuoveranno e appoggeranno, anche attraverso i propri Enti ufficiali del turismo e sulla base di un reciproco beneficio, la collaborazione fra imprese pubbliche e private, organizzazioni e istituzioni dei due Stati, nel campo del turismo.
Accordo - art. III
ARTICOLO III Le Parti contraenti cercheranno di facilitare e semplificare per quanto possibile le formalita' applicate all'ingresso di turisti di entrambi gli Stati, come pure all'importazione ed esportazione di documenti e materiali di propaganda turistica.
Accordo - art. IV
ARTICOLO IV Le Parti Contraenti studieranno i mezzi per perfezionare e intensificare il trasporto e le comunicazioni fra i due Paesi, stimolando il flusso di turisti nelle due direzioni.
Accordo - art. V
ARTICOLO V Le Parti Contraenti adotteranno le misure e procedimenti legali applicabili nei settori finanziario e fiscale, destinati a favorire gli investimenti reciproci, soprattutto attraverso la creazione di imprese miste ("joint ventures"), con lo scopo di ampliare l'infrastruttura turistica e di contribuire all'incremento ed alla regolarizzazione del flusso turistico bilaterale. Le Parti Contraenti si impegneranno ad applicare agli investimenti nel settore turistico la disciplina che regola tali investimenti, prevista dall'Accordo Quadro firmato il 17 ottobre 1989 e cioe': a) concessione di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini e di quello riservato a investitori di Paesi terzi, qualunque sia il trattamento piu' favorevole concesso in base ad accordi bilaterali; b) garanzia del rientro degli utili e della possibilita' di disinvestimento; c) concessione di un equo risarcimento in caso di esproprio; d) non utilizzazione di qualsiasi meccanismo di protezione interna nell'intento di ostacolare gli obiettivi del presente Accordo. Le Parti Contraenti stabiliranno specifici canali di informazione sulle possibilita' di investimento nel settore turistico mediante - tra le altre iniziative - l'identificazione di progetti, l'interscambio di tecnici specialisti, l'organizzazione di visite e di seminari per imprenditori e la costituzione di registri di investitori potenziali.
Accordo - art. VI
ARTICOLO VI Le Parti Contraenti esamineranno la possibilita' di: a) realizzare studi congiunti, relativi alla domanda turistica effettiva e potenziale bilaterale; b) concedere mutua assistenza in campagne di pubblicita' e promozione turistica; c) attuare l'interscambio di informazioni relative a dati statistici, pianificazione turistica e legislazione, compresa quella relativa alla conservazione e protezione delle risorse naturali e culturali; d) coordinare e promuovere programmi e altre attivita' miranti all'incremento dei flussi turistici nelle due direzioni, specialmente riguardo a viaggi collettivi e turismo giovanile; e) promuovere l'interscambio di periti nel settore del turismo.
Accordo - art. VII
ARTICOLO VII Le Parti Contraenti ricercheranno mezzi per trarre profitto da azioni comuni nel settore promozionale, dando priorita' alle attivita' che possano essere svolte congiuntamente in avvenimenti turistici internazionali, forme di promozione congiunte nei mercati esteri e istituzione di Borse periodiche per turismo, volte alla divulgazione dell'offerta turistica di espressione italo-brasiliana.
Accordo - art. VIII
ARTICOLO VIII Le Parti Contraenti studieranno la possibilita' di offrire borse di studio presso istituti di insegnamento superiore e medio nell'area del turismo, in modo da favorire la formazione di tecnici e di personale specializzato in turismo.
Accordo - art. IX
ARTICOLO IX Allo scopo di studiare e proporre misure idonee alla concretizzazione del presente Accordo, gli organi di turismo di entrambe le Parti effettueranno, tramite i canali diplomatici, consultazioni e scambi periodici di informazioni, in modo da mantenersi reciprocamente informate sui progressi realizzati. Potranno essere creati, quando necessari, gruppi di lavoro per l'esame di argomenti di mutuo interesse.
Accordo - art. X
ARTICOLO X Ogni Parte Contraente notifichera' all'altra l'adempimento delle formalita' richieste dal proprio ordinamento giuridico per l'approvazione del presente Accordo, che entrera' in vigore 30 (trenta) giorni dopo la data della seconda notifica.
Accordo - art. XI
ARTICOLO XI Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato. Potra' essere denunciato in qualsiasi momento, per mezzo di avviso, per iscritto e per via diplomatica, da una delle Parti all'altra. In questo caso, la denuncia avra' effetto sei (6) mesi dopo la data del ricevimento della notifica. Fatto a Roma il giorno 11 del mese di dicembre 1991 in due esemplari originali, in portoghese e in italiano, essendo i due testi ugualmente identici. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA REPUBBLICA ITALIANA FEDERATIVA DEL BRASILE Parte di provvedimento in formato grafico