LEGGE 12 aprile 1995, n. 150

Type Legge
Publication 1995-04-12
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore della legge: 30-4-1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma l'8 luglio 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XI dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28.000.000 per l'anno 1994, in lire 12.000.000 per l'anno 1995 ed in lire 28.000.000 per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Accordo - art. I

ACCORDO DI COOPERAZIONE TURISTICA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani (qui di seguito denominati "Le Parti "). CONSIDERANDO i legami di amicizia gia' esistenti fra di essi; CONVINTI dell'importanza che puo' avere lo sviluppo delle relazioni turistiche, sia per le rispettive economie che per una maggiore e profonda conoscenza fra i due popoli; CONSAPEVOLI che il turismo, in ragione della sua dinamica socio-culturale ed economica costituisce un eccellente strumento per promuovere lo sviluppo economico, la comprensione, la volonta' di rafforzare le relazioni fra i popoli; DESIDERANDO intraprendere una stretta collaborazione nel settore del turismo e fare in modo che dalla stessa derivi il maggior beneficio possibile; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I UFFICI TURISTICI In conformita' alla legislazione interna, ciascuna delle Parti potra' istituire e mantenere uffici di rappresentanza nel territorio dell'altra Parte, con il compito di promuovere l'interscambio turistico, con esclusione di qualsiasi attivita' a carattere commerciale. Entrambe le Parti si adopereranno per facilitare la creazione e il funzionamento di detti uffici.

Accordo - art. II

ARTICOLO II SVILUPPO DELL'INDUSTRIA TURISTICA E DELLE INFRASTRUTTURE 1. Le Parti, nel rispetto delle proprie legislazioni, agevoleranno e incoraggeranno le attivita' dei prestatori di servizi turistici, come ad esempio agenzie di viaggio, operatori turistici, catene alberghiere, compagnie aeree, ferrovie, operatori di autolinee e compagnie di navigazione, allo scopo di determinare ed incrementare flussi turistici verso entrambi i Paesi. A tale scopo, ciascuna delle Parti: a) permettera' ai vettori aerei, marittimi e terrestri dell'altra Parte, siano essi pubblici o privati, di aprire agenzie di vendita e di designare rappresentanti nel proprio territorio al fine di commercializzare i propri servizi; b) incoraggera', sulla base dell'Accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti Messicani, i vettori dell'altra Parte a sviluppare e promuovere attraverso agenzie di viaggio designate e autorizzate, i viaggi dai rispettivi territori, con tariffe speciali o escursionistiche, allo scopo di incentivare i rispettivi flussi turistici; c) permettera' la vendita di biglietti di trasporto promozionali da rilasciarsi nel territorio di ciascuna Parte da vettori dell'Altra, tramite agenzie autorizzate nel proprio territorio:

Accordo - art. III

ARTICOLO III FACILITAZIONI Nel rispetto della propria legislazione interna le Parti si concederanno reciprocamente tutte le facilitazioni per intensificare il flusso turistico delle persone semplificando ed eliminando, per quanto possibile, gli adempimenti procedurali ed amministrativi. Inoltre, le Parti si adopereranno per facilitare l'esportazione e l'importazione di documenti e di materiale pubblicitario di natura turistica.

Accordo - art. IV

ARTICOLO IV INTERSCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI TURISTICI Al fine di migliorare la conoscenze dell'industria turistica dei due Paesi e di scambiare consulenze e trasferimento di tecnologie, le Parti programmeranno un calendario annuale di visite tecniche contenente obiettivi specifici, profili professionali del personale specializzato, itinerari delle visite ed eventuale materiale necessario. Il risultato di tali consulenze, si riassumera' in documenti tecnici che individuino i settori nei quali si ritiene opportuno realizzare i programmi d'intervento, nonche' le linee, gli obiettivi e le modalita' dell'intervento medesimo. Al fine di offrire il massimo sostegno ai progetti da inserire nei programmi d'intervento, cosi' delineati, le Parti potranno costituire una Banca Dati per informazioni alle imprese, circa l'opportunita' e la convenienza degli investimenti.

Accordo - art. V

ARTICOLO V PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI Entrambe le Parti adotteranno ogni utile provvedimento diretto ad agevolare sul piano procedurale, finanziario e fiscale gli investimenti reciproci, soprattutto attraverso la costituzione di imprese miste (joint ventures) allo scopo di ampliare la propria infrastruttura turistica e di contribuire all'incremento e alla regolamentazione dei flussi turistici bilaterali. Le due Parti si impegnano ad applicare agli investimenti nel settore turistico la disciplina degli investimenti prevista dall'Accordo Quadro di Cooperazione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti Messicani. Le due Parti stabiliranno canali specifici di informazione sulle possibilita' di investimento nel settore turistico anche attraverso l'individuazione di progetti, l'interscambio di tecnici specialisti e l'organizzazione di visite e seminari per consulenti ed imprenditori.

Accordo - art. VI

ARTICOLO VI PROGRAMMI TURISTICI CULTURALI Le Parti stimoleranno le attivita' di promozione turistica allo scopo di incrementare l'interscambio e di far conoscere l'immagine dei rispettivi Paesi attraverso la partecipazione a manifestazioni turistiche, culturali, sportive e l'organizzazione di seminari, conferenze e fiere.

Accordo - art. VII

ARTICOLO VII FORMAZIONE TURISTICA 1. Le Parti incoraggeranno i rispettivi esperti all'interscambio di informazioni tecniche e/o di documentazione nei seguenti campi: a) sistemi e metodi per formare insegnanti e istruttori in settori tecnici, con particolare attenzione alle procedure per le forniture, la gestione e l'amministrazione alberghiera; b) borse di studio per insegnanti, istruttori, studenti e guide turistiche; c) curriculum e programmi di studio per scuole alberghiere. 2. Ciascuna delle Parti incoraggera' i rispettivi studenti e professori nel settore turistico ad utilizzare le borse di studio offerte da scuole, universita' e centri di formazione dell'altra Parte contraente. Inoltre, svilupperanno la cooperazione tra professionisti di entrambi i Paesi al fine di innalzare il livello dei propri tecnici turistici e di dare impulso alla ricerca nel settore.

Accordo - art. VIII

ARTICOLO VIII SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI STATISTICHE TURISTICHE 1. Entrambe le Parti si scambieranno informazioni su: a) Le proprie risorse turistiche e gli studi relativi al turismo; b) La legislazione vigente per la regolamentazione delle attivita' turistiche e per la protezione e conservazione delle risorse naturali e culturali di interesse turistico. 2. Le Parti si adopereranno per migliorare l'affidabilita' e la compatibilita' delle statistiche turistiche nei due Paesi. 3. Le Parti considerano opportuno lo scambio di informazioni sul volume e sulle caratteristiche del reale potenziale del mercato turistico di entrambi i Paesi. 4. Le Parti concordano che a tale scopo vengano adottati i parametri di ottenimento e di presentazione delle statistiche turistiche interne e internazionali stabiliti dall'Organizzazione Mondiale del Turismo.

Accordo - art. IX

ARTICOLO IX ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO 1. Le Parti agiranno in base alle disposizioni dell'Organizzazione Mondiale del Turismo per sviluppare e dare impulso all'adozione di modelli uniformi e di procedure raccomandate che, essendo applicabili dai Governi, siano utili a stimolare il turismo.

Accordo - art. X

ARTICOLO X CONSULTAZIONI Al fine di seguire l'applicazione del presente Accordo, nonche' per la promozione e la valutazione dei suoi risultati, le Parti creeranno un gruppo di lavoro composto, da Parte italiana da rappresentanti del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, del Ministero degli Affari Esteri, dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) e di altre Amministrazioni ed Enti che potranno di volta in volta essere necessari e, da Parte messicana dai rappresentanti della Segreteria del turismo, del Fondo Nazionale per lo Sviluppo Turistico (FONATUR), e di altre Istituzioni che potranno essere necessarie. A tale gruppo di lavoro potranno essere invitati membri del settore turistico privato al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo stesso. Il gruppo di lavoro si riunira' alternativamente in Messico e in Italia, con la frequenza stabilita dal Gruppo stesso al fine di valutare i risultati delle attivita' svolte nel quadro del presente Accordo.

Accordo - art. XI

ARTICOLO XI VALIDITA' 1. Il presente Accordo entrera' in vigore nella data in cui entrambi i Paesi si notificheranno, per le vie diplomatiche, l'avvenuto adempimento delle procedure interne richieste dalla rispettiva legislazione nazionale. 2. La validita' del presente Accordo e' di cinque anni rinnovabile automaticamente per periodi di uguale durata, a meno che una delle Parti non lo denunci per iscritto all'altra Parte Contraente e per le vie diplomatiche tre mesi prima della sua scadenza. 3. La denuncia dell'Accordo non influira' sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validita' dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmeranno il presente Accordo nella citta' di Roma il giorno otto del mese di luglio dell'anno millenovecentonovantuno in due esemplari originali nelle lingue spagnola e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEGLI Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.