LEGGE 12 aprile 1995, n. 151

Type Legge
Publication 1995-04-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 30-4-1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione e di scambi cinematografici tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco con norme di procedura, fatto a Rabat il 29 luglio 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1994-1996, valutato in lire 10 milioni annue per ciascuno degli anni 1994 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Accordo - art. 1

ACCORDO DI COOPERAZIONE E DI SCAMBI CINEMATOGRAFICI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco, animati dal proposito di sviluppare ed incrementare la loro cooperazione nel settore cinematografico e di facilitare la produzione in comune di opere cinematografiche, consapevoli del contributo che le coproduzioni qualificate possono apportare allo sviluppo delle industrie interessate ed all'incremento dei loro scambi culturali e commerciali, hanno convenuto quanto segue: Art. 1: Ai fini del presente Accordo si intendono per films di coproduzione le opere cinematografiche di lungo o corto metraggio di lunghezza conforme alle norme di ciascuno dei due Paesi, realizzate da uno o piu' produttori italiani unitamente ad uno o piu' produttori marocchini, conformemente alla norme di cui al presente Accordo, in base ad un contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato dalle competenti Autorita' dei rispettivi Paesi: per l'Italia il Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo; per il Regno del Marocco il Centro Cinematografico Marocchino - C.C.M.

Accordo - art. 2

Art. 2 : I films realizzati in coproduzione tra l'Italia ed il Marocco verranno considerati come films nazionali dalle competenti Autorita' dei due Paesi, purche' realizzati in conformita' alle disposizioni cinematografiche legislative vigenti negli stessi. Essi beneficiano dei vantaggi previsti per i films nazionali dalle disposizioni di legge in vigore o che potrebbero essere emanate in ciascun Paese coproduttore. Tali vantaggi sono acquisiti solamente dall'impresa produttrice del Paese che li concede. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente Accordo i coproduttori devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle proprie leggi nazionali per avere diritto alle provvidenze previste in favore della produzione cinematografica nazionale, nonche' i requisiti stabiliti dalle norme di procedura di cui al successivo art. 15. Il films di coproduzione devono altresi' essere realizzati da imprese che posseggono una adeguata organizzazione tecnica e finanziaria ed una esperienza professionale riconosciuta dalle Autorita' nazionali secondo le rispettive normative interne.

Accordo - art. 3

Art. 3 : Le istanze inoltrate dalle societa' produttrici ai fini di essere ammesse ai benefici del presente Accordo devono essere redatte in conformita' alle disposizioni fissate nelle norme di procedura, e trasmesse alle competenti Amministrazioni di ciascun Paese.

Accordo - art. 4

Art. 4 : Nella produzione dei films la produzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi sara' fissata per ciascuna coproduzione di comune accordo dai coproduttori interessati. Per quanto concerne la partecipazione minoritaria italiana, essa non potra' essere inferiore al 30%. La quota di partecipazione finanziaria minoritaria deve essere impiegata nel Paese del coproduttore minoritario. L'apporto di ciascun coproduttore deve consistere in una partecipazione, oltre che finanziaria, anche artistica e tecnica, di cittadini del proprio Paese, salvo quanto previsto dall'art. 5. La partecipazione artistica e tecnica deve essere adeguatamente proporzionata alla partecipazione finanziaria del coproduttore stesso e sottomessa alla approvazione delle competenti Autorita' dei due Paesi. Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista avente la cittadinanza di uno dei Paesi coproduttori.

Accordo - art. 5

Art. 5 : I films devono essere realizzati con autori, tecnici ed interpreti che abbiano la cittadinanza italiana o marocchina o siano residenti in uno dei due Paesi da almeno tre anni prima della data di inizio di lavorazione dei film, e cio' in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali. Tenuto conto delle esigenze del film, puo' essere consentita, previo accordo tra le Autorita' dei due Paesi, la partecipazione di interpreti, autori e tecnici qualificati non residenti aventi la cittadinanza di un terzo Paese. E' consentito l'impiego di interpreti stranieri per esigenze genotipiche.

Accordo - art. 6

Art. 6 : Le riprese del film devono essere effettuate in Italia o in Marocco, salvo che particolari esigenze di sceneggiatura richiedano il ricorso a scenari non esistenti in nessuno dei due Paesi. Le riprese in interni devono essere effettuate, preferibilmente, nel Paese del coproduttore maggioritario. Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo ed un controtipo, o un negativo ed un internegativo. I coproduttori saranno proprietari di un negativo originale immagine e sonoro, qualunque sia il luogo ove esso e' depositato. Il coproduttore minoritario puo', previa intesa con il coproduttore maggioritario, disporre del negativo originale e della banda sonora internazionale. In linea di massima lo sviluppo del negativo si effettuera' nei laboratori di uno dei due Paesi. La stampa delle copie destinate alla programmazione in ciascun Paese verra' effettuata nei rispettivi laboratori.

Accordo - art. 7

Art. 7 : Nei limiti del possibile, vi dovra' essere un equilibrio generale nei rapporti di coproduzione.

Accordo - art. 8

Art. 8 : La ripartizione dei proventi dei mercati derivanti da qualsiasi utilizzazione dell'opera deve, di massima, essere proporzionata alla partecipazione finanziaria dei coproduttori al costo di produzione del film ed essere approvata dalle competenti Autorita' dei due Paesi.

Accordo - art. 9

Art. 9 : Previo accordo tra i coproduttori, le esportazioni di films di coproduzione saranno effettuate di preferenza dal Paese la cui partecipazione finanziaria sia maggioritaria.

Accordo - art. 10

Art. 10 : Il coproduttore minoritario deve trasferire il saldo della propria quota di partecipazione finanziaria al coproduttore maggioritario entro il termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nel Paese minoritario.

Accordo - art. 11

Art. 11 : Le disposizione del presente Accordo si estendono altresi' alla realizzazione di films tra le imprese coproduttrici delle due parti contraenti ed alle imprese dei due Paesi con i quali l'una e l'altra parte sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione. La realizzazione di films a carattere artistico e finanziariamente elevato dovra' essere esaminata con particolare interesse.

Accordo - art. 12

Art. 12 : I titoli di testa dei films di coproduzione devono indicare, in un quadro separato, sia le imprese produttrici che la dicitura "coproduzione italo-marocchina" o "coproduzione marocco-italiana". I films saranno presentati ai Festivals internazionali dal Paese avente la partecipazione finanziaria maggioritaria o a cui appartiene il regista, salva diversa disposizione presa dai coproduttori ed approvata dalle competenti Autorita' dei due Paesi.

Accordo - art. 13

Art. 13 : Tutte le facilitazioni saranno accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico impiegato nei films realizzati in coproduzione ai sensi del presente Accordo, come pure l'importazione e l'esportazione nei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei suddetti films, nonche' per i trasferimenti valutari relativi al pagamento del materiale e delle prestazioni. Le facilitazioni suddette sono accordate in ottemperanza degli accordi vigenti tra i due Paesi e, in difetto, alla normativa interna di ciascun Paese.

Accordo - art. 14

Art. 14 : Nell'ambito della legislazione vigente in ciascuno dei due Paesi, la vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione dei films dichiarati nazionali non saranno sottoposte a restrizione alcuna da ambo le Parti. Ciascun contraente facilitera' ed incoraggera' nel proprio territorio la diffusione del film riconosciuto nazionale dall'altro Paese. I trasferimenti dei proventi derivanti dalla vendita e dallo sfruttamento dei films saranno effettuati in esecuzione delle norme del contratto di coproduzione, conformemente alla normativa vigente in ciascun Paese.

Accordo - art. 15

Art. 15 : Le Autorita' competenti dei due Paesi si comunicheranno le informazioni di carattere tecnico e finanziario relative alla coproduzione, all'interscambio dei films ed in generale quelle relative alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi. Le stesse Autorita' concorderanno le norme di procedura per l'esecuzione del presente Accordo. Tali norme verranno formalizzate mediante intese tecniche tra le stesse.

Accordo - art. 16

Art. 16 : Le Parti contraenti convengono di istituire una Commissione Mista che sara' presieduta dai funzionari responsabili del settore cinematografico di ciascun Paese, assistiti da esperti e funzionari designati dalle rispettive Autorita' competenti, che avra' il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente Accordo. La Commissione ha il compito di cercare di risolvere in uno spirito di mutua collaborazione le difficolta' che potranno presentarsi e proporre alle Autorita' competenti dei due Paesi le modifiche che ritenga conveniente apportare all'Accordo. La Commissione ha inoltre il compito di proporre modifiche alle norme di procedura per l'esecuzione dell'Accordo. La Commissione Mista si riunira' in linea di massima ogni anno, alternativamente in Italia ed in Marocco, e potra' altresi' riunirsi in caso di importanti modifiche alla legislazione o alla normativa applicabile alla produzione cinematografica.

Accordo - art. 17

Art. 17 : Ciascuna Parte contraente notifichera' l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dal proprio ordinamento per l'approvazione del presente Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima di questa notifica.

Accordo - art. 18

Art. 18 : Il presente Accordo ha la durata di quattro anni dalla data di entrata in vigore e sara' rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di quattro anni, salvo denuncia scritta di una delle due Parti contraenti con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza. I rappresentanti dei due Governi firmano e siglano il presente Accordo in due esemplari originali, in lingua italiana e in lingua araba. Fatto a Rabat, il giorno 29 luglio del 1991, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e araba, ambedue i testi facenti fede. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO DELLA REPUBBLICA ITALIANA [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=095G016500100180110001&dgu=1995-04-29&art.dataPubblicazioneGazzetta=1995-04-29&art.codiceRedazionale=095G0165)

Norme di Procedura

NORME DI PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CINEMATOGRAFICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DEL MAROCCO Per l'applicazione dell'Accordo di cooperazione cinematografica Italo-Marocchina firmato in data odierna, le due Delegazioni fissano le seguenti norme di procedura: Le domande, volte a beneficiare della coproduzione cinematografica, allegate al contratto di coproduzione, devono essere presentate contemporaneamente presso le due Amministrazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese del film. I documenti per l'ammissione, redatti in lingua italiana per l'Italia ed in lingua araba o francese per il Marocco, debbono essere i seguenti: Un documento comprovante che la proprieta' di diritti d'autore per l'adattamento cinematografico e' stata legalmente acquisita. Una sinossi dettagliata. Un contratto di coproduzione (in tre esemplari firmati e siglati) stipulante come noto una riserva di approvazione delle autorita' competenti dei due Paesi. Il suddetto contratto dovra' inoltre precisare: Il titolo del film; Il nome dell'autore del soggetto e dell'adattatore, ove si tratti di un soggetto tratto da un'opera letteraria; Il nome del realizzatore; Il costo del film; L'importo delle quote di coproduzione; La ripartizione dei proventi e dei mercati; L'impegno dei produttori a coprire le eventuali maggiori spese o a beneficiare delle economie sul costo proporzionalmente ai loro contributi. La partecipazione alle maggiori spese si puo' limitare, per il coproduttore minoritario, al 30% del costo del film; Una clausola del contratto dovra' menzionare che l'ammissibilita' del contratto non impegna le autorita' dei due Paesi per cio' che concerne il rilascio di un visto di esercizio; Una clausola dovra' precisare le modalita' di liquidazione finanziaria; ove le autorita' competenti non autorizzino le proiezioni pubbliche del film, nell'uno o nell'altro Paese o all'estero; ove le rimesse dei contributi finanziari non siano state effettuate conformemente alle disposizioni di cui all'art. 10 dell'Accordo; L'indicazione del periodo massimo previsto prima dell'inizio delle riprese. Il piano di finanziamento ed il preventivo delle spese. La lista dei tecnici e degli artisti del film con l'indicazione della loro nazionalita' e dei ruoli attribuiti agli attori. Lo scenario del film dovra' pervenire alle due Amministrazioni prima dell'inizio delle riprese. Inoltre, le due Amministrazioni possono richiedere qualsiasi altro documento o precisazione complementare ritenuto necessario. Le modifiche, che possono includere la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originale di coproduzione prima della fine della lavorazione; esse devono essere sottoposte all'approvazione delle autorita' competenti dei due Paesi prima della fine delle riprese. La sostituzione di un coproduttore non potra' essere ammessa che in casi eccezionali, e per motivi riconosciuti validi dalle due Amministrazioni. Le amministrazioni si informeranno delle loro decisioni, scambiandosi le documentazioni relative al piano di realizzazione del film. Per il Governo Per il Governo del Regno del Marocco della Repubblica Italiana Parte di provvedimento in formato grafico Rabat, 29 luglio 1991

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