Act 095G0199
Entrata in vigore del decreto: 20/8/1995
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico n. 156/1973 relativamente alla prevenzione ed all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale s' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1986, con il quale e' stata approvata la normativa relativa ai collegamenti radiomobili privati, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 1986;
Considerato che, giusta quanto disposto al punto n. 17, comma 2, dell'allegato 1 al citato decreto ministeriale 21 febbraio 1986, l'Amministrazione si riserva la facolta' di imporre la coutenza di impianto o l'impiego di canali affasciati ad accesso multiplo nei casi in cui esistano le condizioni per tale tipo di utilizzazione;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1990, con cui sono state apportate modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, concenente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del 28 aprile 1992;
Visto il parere del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 16 marzo 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Il richiedente l'omologazione per gli apparati radioelettrici a tecnica multiaccesso deve presentare domanda in duplice copia, di cui una in bollo con firma autenticata, indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, viale America, 201, 00144 Roma.
4.La documentazione, di cui al comma 3 punto c), deve essere redatta in lingua italiana, quella relativa agli altri punti dello stesso comma deve essere redatta in lingua italiana o, eventualmente, in lingua inglese.
5.Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni accertata la regolarita' della documentazione, provvede ad inviare all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, in seguito denominato ISPT, incaricato di effettuare le verifiche tecniche di laboratorio, copia della domanda corredata dalla documentazione tecnica.
6.Le verifiche tecniche sono eseguite su un esemplare del modello di apparato presso l'ISPT oppure, se quest'ultimo lo ritiene opportuno, in fabbrica in Italia o all'estero, restando, in ogni caso, a carico del richiedente le relative spese.
7.Effettuate le verifiche tecniche ed accertato l'avvenuto saldo delle relative spese, l'ISPT comunica l'esito delle verifiche stesse al competente organo del Ministero.
8.Il predetto organo provvede a comunicare, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda di omologazione, l'esito al richiedente e, nel caso di esito positivo, invia il certificato di omologazione.
10.Il competente organo del Ministero, valutata e verificata la richiesta di esonero, ((invia il nuovo certificato di omologazione al richiedente.))
11.Il richiedente e' autorizzato ad immettere sul mercato gli apparati dalla data di ricevimento del certificato di omologazione.
Art. 2
1.Gli apparati di cui all'articolo 1 debbono essere muniti di una targhetta con l'indicazione del modello dell'apparato, dell'anno di fabbricazione e degli estremi di rispondenza al regolamento riportati del certificato di omologazione.
Art. 3
1.I sistemi radiomobili a tecnica multiaccesso per gruppi chiusi di utenti, ai fini dell'omologazione, devono rispondere alla regola tecnica di cui all'allegato 1, suddivisa in tre tomi, che fa parte integrante del presente decreto.
Il Ministro: GAMBINO
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1995
Registro n. 5, Poste, foglio n. 64
all. 1 - art. 1
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