DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 197

Type Decreto legislativo
Publication 1995-05-12
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1.Le disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, sono modificate a norma dei seguenti commi.

2.Al primo comma dell'art. 1, le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: "a) ruolo degli agenti e assistenti; b) ruolo dei sovrintendenti; c) ruolo degli ispettori; d) ruolo dei commissari; e) ruolo dei dirigenti".

3.L'art. 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4. (Ruolo degli agenti ed assistenti). - 1. Il ruolo degli agenti e assistenti è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: agente; agente scelto; assistente; assistente capo".

4.L'art. 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. 2. Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute. Può, altresì, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato. 3. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più agenti in servizio operativo".

5.Dopo l'art. 7, l'intitolazione "CAPO III" è soppressa e gli articoli 8 e 9 sono abrogati.

6.L'art. 10 è sostituito dal seguente: "Art. 10 (Promozione ad assistente). - 1. La promozione alla qualifica di assistente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto".

7.L'art. 11 è abrogato.

8.L'art. 12 è sostituito dal seguente: "Art. 12 (Promozione ad assistente capo). - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente".

9.Gli articoli 13 e 14 sono abrogati.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.