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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1995, n. 177

Current text a fecha 1995-10-19

Entrata in vigore del decreto: 20-05-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, che demanda ad apposito regolamento la disciplina necessaria per l'applicazione del medesimo articolo, concernente l'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, nonche' per la definizione delle modalita' di pagamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 marzo 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1995;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicabilita' dell'accertamento con adesione per anni pregressi

1.Le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applicano ai soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonche' ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e riguardano le annualita' relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto le cui dichiarazioni sono state presentate entro il 30 settembre 1994.

2.Ai fini della determinazione del reddito complessivo del contribuente, l'accertamento con adesione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e al presente regolamento definisce l'ammontare dell'imponibile esclusivamente con riferimento ai redditi d'impresa, di lavoro autonomo e ai redditi imputati, ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai soggetti ivi indicati.

3.L'accertamento con adesione e' escluso, oltre che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche in caso di dichiarazione nulla o non sottoscritta, salvo l'effetto della regolarizzazione ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imposte sui redditi e dell'art. 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'imposta sul valore aggiunto, come integrati, rispettivamente, dal comma 9-quater e dal comma 9-ter dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473.

4.Se e' stato notificato avviso di accertamento, l'accertamento con adesione e' escluso per tutti i tributi relativi all'annualita' interessata.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Il testo dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' il seguente: "Art. 3 (Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi). - 1. La definizione di cui all'art. 2-bis del presente decreto, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, puo' essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici anche sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni. La definizione non puo' essere effettuata se e' stato notificato avviso di accertamento. 2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del comma 1, nonche' le modalita' di pagamento, anche rateizzato, da effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 564/1994 si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: "Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimita' o a maggioranza; b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali; c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 puo' essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata. 4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. 5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado". - Il testo dell'art. 8, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 1, comma 9-quater, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, e' il seguente: "La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' puo' essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente". - Il testo dell'art. 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1, comma 9-ter, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, e' il seguente: Art. 55 (Accertamento induttivo). - Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto puo' procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata e' priva di sottoscrizione e il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione o reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi: 1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, o ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture; 2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse; 3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilita' del contribuente. Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare gia' decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33".

Art. 2

Criteri generali da porre a base delle elaborazioni dell'anagrafe tributaria

4.I criteri di determinazione del maggiore ricavo di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti che, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche della attivita' esercitata, non sono classificabili per gruppi omogenei.

5.I criteri indicati nel presente articolo escludono, ad ogni effetto di legge, ai fini dell'accertamento con adesione, l'applicabilita' dell'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni; l'applicabilita' dei coefficienti presuntivi, di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni; nonche' la liquidazione e la riscossione delle maggiori imposte di cui al comma 1 dell'art. 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

6.Con decreto del Ministro delle finanze sono approvate le relative metodologie di calcolo.

Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 8, primo comma, del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, e' il seguente: "I soggetti previsti dalle lettere a) e c) dell'art. 1, che commettano, nel corso di un triennio, tre violazioni previste nel precedente articolo, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con le forme di cui al titolo quarto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Essi sono altresi' sottoposti, secondo le prescrizioni e i criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, al controllo globale per tutti i tributi". - Il testo dell'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' il seguente: "Art. 12. - 1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'art. 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita'. L'accertamento e' effettuato, a pena di nullita', previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attivita', i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di cio' l'amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. 2. In sede di accertamento effettuato in base al comma 1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri componenti negativi diversi da quelli dichiarati e da quelli presi a base per l'applicazione dei coefficienti, ne' sono riconosciute le relative detrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il disposto dell'art. 75, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 3. (Abrogato). 4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1994, sono stabiliti i criteri ed i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilita', nonche' i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilita', mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo art. 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'art. 11 possono essere altresi' utilizzati ai fini della programmazione dell'attivita' di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilita' ordinaria. 5. La determinazione dei maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale". - Il testo dell'art. 11-bis, comma 1, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' il seguente: "Art. 11-bis (Liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo). - 1. Per i soggetti, diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attivita' commerciali e per quelli che esercitano arti e professioni i cui ricavi o compensi non superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma dell'art. 18 e nel quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, qualora il reddito derivante dall'esercizio di attivita' commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione, e dei suoi collaboratori familiari, soci o associati, determinato ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalita' previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione; in tal caso si applicano gli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni".

Art. 3

Determinazione della maggior imposta per ll calcolo degli importi dovuti dai contribuenti

1.Il maggior ricavo determinato ai sensi dell'art. 2 costituisce base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

3.Le persone fisiche che percepiscono redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono definire tali redditi, sulla base della definizione accettata dalla societa', versando le somme dovute ai sensi della lettera a) del comma 2.

Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 5 del testo unico approvato con D.P.R. n. 917/1976 si veda in nota all'art. 1.

Art. 4

Predisposizione di dati informativi

1.La societa' concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, comunica agli uffici finanziari preposti all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto i nominativi dei soggetti, individuati ai sensi dell'art. 2.

2.Gli uffici controllano la posizione dei contribuenti ed escludono i soggetti che non posseggono i requisiti richiesti, segnalando al sistema informativo del Ministero delle finanze, entro il termine di un mese dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1, i relativi nominativi.

3.La societa' concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, dopo aver comunque acquisito l'assenso degli uffici all'ulteriore corso delle comunicazioni, effettua una nuova verifica della ricorrenza delle condizioni ostative all'accertamento con adesione escludendo i contribuenti non in possesso dei necessari requisiti.

Art. 5

Proposta di accertamento con adesione e competenza degli uffici

1.La societa' concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze predispone appositi avvisi nominativi contenenti "proposta di accertamento con adesione" con l'invito a definire la posizione tributaria risultante dalla proposta mediante l'accettazione degli importi indicati. La proposta viene predisposta, per ciascun contribuente, per tutti i tributi e puo' essere formulata con atti distinti per una o piu' annualita'.

3.Gli uffici di cui al comma 2, lettera a), competenti a gestire le proposte di accertamento con adesione, sono individuati in base all'ultimo domicilio fiscale risultante al sistema informativo del Ministero delle finanze, anche se per alcune annualita' oggetto di accertamento con adesione la competenza territoriale spetta ad altro ufficio. La competenza territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette prevale su quella dell'ufficio per l'imposta sul valore aggiunto; per gli uffici distrettuali delle imposte dirette aventi sede nei capoluoghi di provincia o nei comuni sedi anche di ufficio IVA la competenza territoriale per i comuni compresi nel relativo distretto e' equivalente a quella dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 6

Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione

1.Gli uffici finanziari, tramite la societa' concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, inviano per posta ordinaria direttamente ai contribuenti gli avvisi contenenti la "proposta di accertamento con adesione".

2.Il contribuente, qualora intenda accettare la proposta, effettua direttamente il pagamento degli importi ivi indicati con le modalita' e nei termini di cui all'art. 7, senza intervento dell'ufficio. La definizione dell'accertamento con adesione per ciascuna annualita' si perfeziona con l'avvenuto pagamento delle somme indicate nell'avviso.

3.Copia dell'avviso, sottoscritta e corredata degli attestati di versamento, va spedita all'ufficio ivi indicato, a mezzo raccomandata, o direttamente depositata presso il medesimo ufficio, entro quindici giorni successivi al pagamento. Il contribuente conserva l'originale dell'avviso e un esemplare dell'attestato di versamento anche ai fini indicati nel comma 2 dell'art. 8.

4.Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da aver determinato l'amministrazione finanziaria a non effettuarla per una o piu' annualita', ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, puo' chiedere la formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell'ufficio indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.

5.Qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente, per le annualita' fino al 1992, entro il 31 agosto 1995 e, per l'annualita' 1993, entro il 15 ottobre 1995, lo stesso puo' chiedere all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ufficio IVA nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tal caso l'ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, sempreche' non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.

Art. 7

Modalita' di pagamento

1.Per le annualita' sino al 1992 il pagamento delle somme indicate nella proposta puo' essere effettuato in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 15 settembre 1995 e la seconda entro il 15 dicembre 1995. Per le annualita' relative all'anno 1993 il pagamento deve essere effettuato entro il 15 dicembre 1995.

3.Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' tecniche, la modulistica e i codici di versamento per l'attuazione del comma 2.

Art. 8

Effetti dell'adesione

1.L'accertamento con adesione non e' revocabile ne' soggetto ad impugnazione e non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

((

2.L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione mediante pagamento delle somme dovute costituisce titolo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 5 dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, ed inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33 e 38 del decreto del Presidente della Repubbtica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52, 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate e' opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso.

))

3.L'accertamento con adesione del contribuente dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite.

Art. 9

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FANTOZZI, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1995

Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 28