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LEGGE 18 maggio 1995, n. 187

Current text a fecha 1995-05-23

Entrata in vigore della legge: 24/5/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico "Bambino Gesu'" ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Citta' del Vaticano il 15 febbraio 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO ------------

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA SANTA SEDE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'OSPEDALE PEDIATRICO "BAMBINO GESU'" ED IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. LA SANTA SEDE ED IL GOVERNO ITALIANO Visto che ai sensi dell'art. 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i rapporti tra l'ospedale Bambino Gesu', istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi del decreto interministeriale del 13 maggio 1985, appartenente alla Santa Sede, e il Servizio sanitario nazionale relativamente all'attivita' assistenziale sono disciplinati da apposito accordo da stipularsi tra la Santa Sede e il Governo italiano; Considerato che gli anzidetti rapporti, per effetto del sopracitato decreto legislativo n. 502 del 1992, non possono continuare ad essere disciplinati dalle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833 (art. 41); Nell'intento di dare applicazione al disposto del succitato art. 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992, salvo successiva revisione della disciplina convenzionale, ed avendo anche presenti le pertinenti disposizioni del Trattato Lateranense, convengono quanto segue: Art. 1. 1. Il presente accordo disciplina i rapporti tra l'ospedale Bambino Gesu', appartenente alla Santa Sede (con le sue dipendenti strutture, ivi comprese quelle di Palidoro, Santa Marinella e di via Baldelli in Roma) e il Servizio sanitario nazionale, ai sensi e in prima attuazione dell'art. 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativamente all'assistenza prestata a cittadini italiani e agli altri soggetti a tali fini equiparati secondo l'ordinamento italiano. 2. Le opere di ampliamento, trasformazione e ammodernamento degli edifici destinati alle strutture, che comportino maggiori oneri per lo Stato italiano, sono preventivamente concordate con il Ministero della sanita' d'intesa con la regione Lazio, in base alle norme dell'ordinamento italiano vigenti.

Accordo - art. 2

Art. 2. L'ospedale Bambino Gesu' con le strutture dallo stesso dipendenti assicura l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza sanitaria previsti dalla normativa vigente nello Stato italiano, nel rispetto degli indirizzi ed obiettivi indicati dal Piano sanitario nazionale.

Accordo - art. 3

Art. 3. 1. L'ospedale comunica al Ministero della sanita', entro trenta giorni dall'approvazione del presente accordo, i servizi e le divisioni con il relativo numero dei posti letto, ivi compresi quelli per l'assistenza diurna, la pianta organica in atto, nonche' l'elenco nominativo dei dipendenti in servizio con l'indicazione delle rispettive qualifiche con riferimento alla situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo. 2. Il Ministero della sanita' verifica la sussistenza degli elementi di cui al comma 1. Ogni variazione delle divisioni e dei servizi e' preventivamente concordata con il Ministero della sanita', sentita la regione interessata, al fine di assicurare il rispetto della programmazione sanitaria nazionale e regionale. 3. L'ordinamento dei servizi e il regolamento del personale sono adeguati, nel rispetto della natura dell'ente e per la parte compatibile, ai principi della disciplina dei servizi e del personale delle istituzioni ospedaliere riconosciute istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ed a quelli di cui all'[art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art4-com7), e sono approvati ai sensi del [decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;269). 4. Nulla e' innovato alla vigente disciplina normativa che regola il riconoscimento di titoli e servizi acquisiti dal personale.

Accordo - art. 4

Art. 4. L'attivita' sanitaria dell'ospedale e delle dipendenti strutture e' sottoposta alla vigilanza e al controllo delle autorita' e istituzioni sanitarie competenti secondo l'ordinamento italiano vigente.

Accordo - art. 5

Art. 5. 1. L'accesso alla struttura ospedaliera e' consentito nei limiti della ricettivita' dei posti letto di cui all'art. 3, comma 1. 2. Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano le disposizioni di legge italiane che disciplinano le modalita' di erogazione dell'assistenza sanitaria nei presidi ospedalieri pubblici. 3. Per comprovati, eccezionali motivi, l'ospedale puo' accettare malati anche in soprannumero rispetto ai posti letto, dandone immediata comunicazione al Ministero della sanita'.

Accordo - art. 6

Art. 6. L'ospedale puo' avvalersi della facolta' di acquistare direttamente dai produttori le specialita' medicinali e gli altri medicinali prodotti industrialmente.

Accordo - art. 7

Art. 7. L'ospedale puo', nel rispetto di quanto previsto all'[art. 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art6), a) provvedere alla formazione, ivi compresa quella specialistica, e all'aggiornamento professionale di operatori sanitari (personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione), nonche' alla promozione e svolgimento di studi, ricerche ed attivita' scientifiche e didattiche nel campo medico e sociale. All'accreditamento delle strutture di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione provvede il Ministero della sanita' d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) stipulare convenzioni con universita' italiane o altre strutture sanitarie pubbliche e private per esigenze assistenziali di ricerca e di insegnamento, nonche' per la formazione degli operatori sanitari di cui alla lettera a) e degli specializzandi; c) contribuire, mediante opportune intese con i competenti organi, alla realizzazione degli obiettivi in campo assistenziale e della ricerca previsti dalla programmazione statale e regionale nonche' da leggi e disposizioni vigenti.

Accordo - art. 8

Art. 8. 1. L'attivita' didattica e' svolta nel pieno rispetto della personalita' del paziente e, ove richiesto, con il suo consenso. 2. L'attivita' di ricerca, qualora comporti pratiche mediche sulla persona, e' svolta con il consenso informato del paziente o di chi ne esercita la tutela.

Accordo - art. 9

Art. 9. 1. Per l'esercizio della libera professione intramuraria e' riservata una quota non superiore al 10% dei posti letto per la istituzione di camere a pagamento. 2. Il ricovero in camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di qualita' alberghiera, nonche', se trattasi di ricovero richiesto in regime libero professionale, in vigenza del [decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-07;517), di una somma forfettaria comprensiva di tutti gli interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi differenziata in relazione al tipo degli interventi stessi.

Accordo - art. 10

Art. 10. 1. Nel caso di interruzione temporanea di uno o piu' servizi assistenziali, l'ospedale ne da' immediata comunicazione al Ministero della sanita'. 2. Il Ministero della sanita', compiuti i necessari accertamenti, puo' autorizzare l'ospedale ad avvalersi dei servizi di altre strutture pubbliche o convenzionate che abbiano manifestato la propria disponibilita' al riguardo, fissando un congruo termine entro il quale i servizi possono essere ripristinati.

Accordo - art. 11

Art. 11. 1. In deroga alle procedure previste dal [decreto legislativo n. 502 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502) e successive modificazioni, il Ministero del tesoro provvede, a decorrere dal 1 gennaio 1995, su proposta del Ministero della sanita', a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente spettanti alle regioni e province autonome, all'assegnazione, direttamente all'ospedale Bambino Gesu', delle somme dovute per le prestazioni rese dallo stesso ospedale e liquidate sulla base dei criteri e modalita' previsti dall'art. 8, commi 5 e 6, del citato [decreto legislativo n. 502 del 1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502). 2. L'ospedale Bambino Gesu' fornisce trimestralmente al Ministero della sanita' e alle regioni e province autonome interessate le relative contabilita' per singolo caso delle prestazioni rese. 3. Nelle more delle proposte di assegnazione di cui al comma 1, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad erogare in quote trimestrali a titolo di acconto il 90% di quanto corrisposto nell'anno precedente. 4. Per l'anno 1995 l'acconto di cui al comma 3 e' commisurato al 90% delle somme dovute a tale titolo dalla regione Lazio nell'anno 1993. 5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanita', provvede al conguaglio fra le regioni e province autonome, sulle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle stesse spettanti, dei rapporti di debito e credito sorti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti. 6. Le prestazioni erogate a cittadini stranieri non residenti in Italia che hanno diritto all'assistenza da parte del Servizio sanitario nazionale in base alla normativa vigente sono evidenziate con apposita contabilita' e rimborsate direttamente all'ospedale dal Ministero della sanita' o dal Ministero dell'interno in relazione alla specifica competenza.

Accordo - art. 12

Art. 12. Ai sensi di quanto previsto dall'[art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 269 del 30 giugno 1993](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;269~art7-com3), l'attivita' di ricerca dell'ospedale Bambino Gesu' e' disciplinata quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico secondo le modalita' previste dal citato decreto e successive modificazioni, per gli istituti di ricovero e cura aventi personalita' giuridica pubblica.

Accordo - art. 13

Art. 13. 1. Il presente accordo entra in vigore al momento dell'ultima notifica dell'avvenuto completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti. 2. Fino alla data di operativita' dell'accordo continuano ad applicarsi all'ospedale Bambino Gesu' le disposizioni che attualmente ne regolano l'attivita'. FATTO nella Citta' del Vaticano in duplice originale, il quindici febbraio millenovecentonovantacinque. p. La Santa Sede TAURAN p. La Repubblica italiana BOTTAI