LEGGE 12 maggio 1995, n. 208
Entrata in vigore della legge: 02/06/1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 del protocollo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO DI ADESIONE DEL REGNO DEI PAESI BASSI ALLA CONVENZIONE DEL 16 DICEMBRE 1988 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE E ALLA GESTIONE DI UN LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE I Governi: del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia, del Regno di Spagna, del Regno di Svezia, della Confederazione Elvetica, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Firmatari della Convenzione relativa alla costruzione e alla gestione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone (di seguito sempre indicata come "Convenzione") fatta a Parigi il 16 dicembre 1988, da una parte, e Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, dall'altra, di seguito indicati come "Parti Contraenti", Considerato che, in seguito alla dichiarazione ufficiale fatta dal Governo del Regno del Belgio il 16 dicembre 1988, in occasione della firma della Convenzione, i Governi del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi conclusero, a Bruxelles il 12 novembre 1990, un accordo relativo alla loro congiunta partecipazione alla costruzione e alla gestione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone (ESRF), intendendo che il Governo del Regno del Belgio e il Governo del Regno dei Paesi Bassi agiranno come un'unica parte contraente; Considerato che, a questo scopo e nel contesto del sopra citato accordo, il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Passi, hanno formato un consorzio BENESYNC; Considerato l'unanime accordo espresso dai firmatari della Convenzione in occasione della riunione del Consiglio ESRF tenutasi a Grenoble il 20 dicembre 1988, relativamente sia all'art. 12 della Convenzione concernente le condizioni di accesso, sia all'art. 20 degli Statuti della Societa', in merito alle clausole per l'ammissione di nuovi Membri; hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Il Regno dei Paesi Bassi aderisce alla Convenzione come Parte Contraente.
Protocollo - art. 2
Articolo 2 2.1 I Governi del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi hanno costituito un consorzio, agendo congiuntamente come un'unica Parte Contraente. 2.2 Questo consorzio denominato BENESYNC e' considerato un Membro della Societa' fin dalla costituzione della medesima.
Protocollo - art. 3
Articolo 3 La Convenzione e' emendata come segue: 3.1 Il preambolo e' emendato e sostituito dal seguente nuovo preambolo: "Il Governo del Regno del Belgio, Il Governo del Regno della Danimarca, Il Governo della Repubblica di Finlandia, Il Governo della Repubblica Francese, Il Governo della Repubblica Federale di Germania, Il Governo della Repubblica Italiana, Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, Il Governo del Regno di Norvegia, Il Governo del Regno di Spagna, Il Governo del Regno di Svezia, Il Governo della Confederazione Elvetica, Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, qui di seguito denominati "Parti Contraenti", Essendo inteso che i Governi del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia agiranno congiuntamente come un'unica Parte Contraente; Essendo inteso che i Governi del Regno di Belgio e del Regno dei Paesi Bassi agiranno congiuntamente come un'unica Parte Contraente; Desiderando consolidare ulteriormente la posizione dell'Europa nel campo della ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica al di la' dei confini nazionali e disciplinari; Riconoscendo che la radiazione di sincrotrone acquistera' in futuro una grande importanza in molti campi diversi e per applicazioni industriali; Nella speranza che altri Paesi Europei parteciperanno alle attivita' che essi intendono svolgere insieme ai sensi di questa Convenzione; Basandosi sulla positiva cooperazione degli scienzati europei nel quadro della Fondazione Europea della Scienza e sul lavoro preparatorio svolto sotto i suoi auspici ed in base al Protocollo d'Intesa firmato a Bruxelles il 10 dicembre 1985 e nel rispetto del Protocollo datato 22 dicembre 1987; Avendo deciso di promuovere la costruzione e la gestione di un Laboratorio Europeo di radiazione di sincrotrone che contenga una sorgente di Raggi X ad alte prestazioni ad uso delle loro comunita' scientifiche; Hanno convenuto quanto segue:" 3.2 L'Articolo 6 viene emendato e sostituito dal seguente nuovo articolo 6: "(1) La Parte Contraente francese mettera' a disposizione della Societa', gratuitamente e pronto per la costruzione, il sito Grenoble segnato sulla pianta nell'allegato 4. (2) I Membri contribuiranno ai costi di costruzione, al netto di IVA, nelle seguenti proporzioni: 33% per i Membri della Repubblica Francese (comprensivo del premio di localizzazione pari al 10%), 23% per i Membri della Repubblica Federale di Germania, 14% per i Membri della Repubblica Italiana, 12% per i Membri del Regno Unito, 6% in totale per i Membri del Regno di Belgio e del Regno dei Paesi Bassi, 4% per i Membri del Regno di Spagna, 4% in totale per i Membri del Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Norvegia e Regno di Svezia, 4% per i Membri della Confederazione Elvetica. Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti o da Governi che accedano a questa Convenzione in virtu' dell'art. 12, andranno a ridurre il contributo dei Membri di ciascuna Parte Contraente che superano il 4%, in modo proporzionale al loro contributo del momento, da cio' escludendo il 10% aggiuntivo per il premio di localizzazione. (3) I Membri contribuiranno ai costi di gestione, al netto di IVA, secondo le seguenti proporzioni: 27.5% per i Membri della Repubblica Francese (comprensivo del premio di localizzazione pari al 2%), 25.5% per i Membri della Repubblica Federale di Germania, 15% per i Membri della Repubblica Italiana, 14% per i Membri del Regno Unito, 6% in totale per i Membri del Regno di Belgio e del Regno dei Paesi Bassi, 4% per i Membri del Regno di Spagna, 4% in totale per i Membri del Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Norvegia e Regno di Svezia, 4% per i Membri della Confederazione Elvetica. Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti o da Governi che accedano a questa Convenzione in virtu' dell'art. 12, andranno a ridurre equamente i contributi dei Membri Francesi fino al 26% e dei Membri Tedeschi fino al 25%, dopodiche' si ridurra' il contributo dei Membri di ciascuna Parte Contraente proporzionalmente a quello attuale, a condizione che i contributi dei Membri di ciascuna Parte Contraente non si riducano mai al di sotto del 4%. (4) Qualora il Consiglio si renda conto che esiste uno squilibrio persistente e significativo tra l'uso del Laboratorio ad opera della Comunita' Scientifica di una Parte Contraente e il contributo dei Membri della stessa, il Consiglio puo' prendere misure adeguate per limitare tale uso, a meno che le Parti Contraenti non si accordino nel riequilibrare idoneamente le quote di contribuzione stabilite nel precedente paragrafo 3."
Protocollo - art. 4
Articolo 4 L'allegato 1 alla Convenzione (Statuto della Societa' Civile "Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone") viene emendato di conseguenza ed annesso al presente Protocollo.
Protocollo - art. 5
Articolo 5 Il presente Protocollo entrera' in vigore un mese dopo che tutti i Governi firmatari della Convenzione e il Governo del Regno dei Paesi Bassi avranno depositato presso il Governo della Repubblica Francese uno strumento di ratifica, approvazione o accettazione di questo accordo. Fatto a Parigi il 9 dicembre 1991 nelle lingue francese, inglese, italiana, olandese, spagnola e tedesca, essendo tutti i testi ugualmente identici, in un singolo originale, che verra' depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, che, trasmettera' una copia autenticata a tutte le Parti Contraenti e ai Governi aderenti e notifichera' loro successivamente qualsiasi emendamento.
Addendum
Addendum all'Atto Finale della Conferenza dei Plenipotenziari per la creazione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone firmato a Parigi il 16 dicembre 1988 Considerando la firma a Parigi in data 9 dicembre 1991 di un Protocollo di accesso del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 relativa alla costruzione e alla gestione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone. I Governi del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia, del Regno di Spagna, del Regno di Svezia, della Confederazione Elvetica, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. prendono atto dell'adesione del Governo dei Paesi Bassi alle condizioni stabilite nell'atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari per la creazione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone, sottoscritta a Parigi il 16 dicembre 1988.
Allegato 1
ALLEGATO 1 al Protocollo STATUTO del LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE (Societa' Civile) 1. Il preambolo e' emendato e sostituito dal seguente nuovo preambolo: "I sottoscritti Centre National de la Recherche Scientifique 15 quai Anatole France, F-75700 PARIS rappresentato dal Direttore Generale Commissariat a' l'Energie Atomique 31-33 rue de la Federation, F-75752 PARIS Cedex 15 rappresentato dall'Amministratore Generale Forschungszentrum Julich GmbH Postfach 1913, D-5170 JULICH rappresentato dal Consiglio dei Direttori Consiglio Nazionale delle Ricerche Piazzale Aldo Moro 7, I-00185 ROMA rappresentato dal Presidente Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Casella Postale 56, I-00044 FRASCATI rappresentato dal Presidente Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia Via Dodecaneso 33, I-16146 GENOVA rappresentato dal Direttore Il Consorzio BENESYNC formato da Services de Programmation de la Politique Scientifique 8 rue de la Science, B-1040 BRUXELLES rappresentato dal Segretario Generale Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Postbus 93138, NL-2509 AC DEN HAAG rappresentato dal Presidente Consorzio NORDSYNC formato da Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad H.C. Andersens Boulevard 40 DK 1553 KOBENHAVN rappresentato dal Presidente Suomen Akatemia PL 57, SF-00551 HELSINKI rappresentato dal Presidente Norges Allmennvitenskapelige Forskningsrad Sandakerveien 99, N-0483 OSLO rappresentato dal Direttore Naturvetenskapliga Forskningsradet Box 6711, S-11385 STOCKHOLM rappresentato dal Segretario Generale Regno di Spagna rappresentato dal Presidente della Comision Interministerial de Ciencia y Tecnologia Rosario Pino 14-16, E-28020 MADRID Confederazione Elvetica rappresentata dal Direttore dell'Ufficio Federale dell'Educazione e della Scienza PO Box 2732, CH-3001 BERNE Science and Engineering Research Council Polaris House, UK - SWINDON SN2 IET rappresentato dal Presidente d'ora in poi denominati "Membri", Tenendo presente che l'organizzazione belga e l'organizzazione olandese hanno costituito un consorzio "BENESYNC" e le quattro organizzazioni nordiche hanno formato un consorzio "NORDSYNC", per la loro partecipazione alla Societa' e, benche' tutti abbiano sottoscritto il presente Statuto, solo il consorzio "BENESYNC", rappresentato dal Servizio Programmazione della Politica Scientifica, e il consorzio, "NORDSYNC", rappresentato da Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad, sono Membri della Societa'; Tenendo conto della Convenzione, d'ora in poi denominata "la Convenzione", relativa alla costruzione e alla gestione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone, firmata a Parigi il giorno 16 dicembre 1988, tra le Parti Contraenti, d'ora in poi denom- inate "Parti Contraenti", cosi' come definito nel preambolo della Convenzione stessa. CONVENGONO di istituire una Societe' Civile, ai sensi degli Artt. da 1832 a 1873 del Code Civil francese, d'ora in poi denominata "La Societa'", disciplinata dalla Convenzione e dal presente Statuto". 2. L'Art. 18 e' emendato e sostituito dal seguente nuovo articolo 18: "1. Il capitale sociale sara' composto da un minimo di centomila Franchi francesi (100.000 FF) divisi in diecimila (10.000) quote del valore di dieci Franchi ciascuna (10 FF). I Membri sottoscriveranno il seguente numero di quote proporzionali ai loro contributi per i costi di gestione: BENESYNG rappresentato da Services de Programmation de la Politique Scientifique 600 Centre National de la Recherche Scientifique 1375 Commissariat a l'Energie Atomique 1375 Fonschungszentrum Julich GmbH 2550 Consiglio Nazionale delle Ricerche 500 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 500 Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia 500 NORDYNC rappresentato da Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad 400 Il Regno di Spagna rappresentato dal Presidente della Comision Interministerial de Ciencia y Tecnologia 400 La Confederazione Elvetica rappresentata dal Direttore dell'Ufficio Federale dell'Educazione e della Scienza 400 Science and Engineering Research Council 1400" 3. Questi emendamenti entreranno in vigore all'atto della firma da parte di tutti i Membri". Fatto a Parigi il 9 dicembre 1991 in cinque originali in lingua francese, e in un singolo originale nelle lingue olandese, inglese, tedesca, italiana e spagnola. In caso di contenzioso, fara' testo la versione francese.
Protocole
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