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LEGGE 12 maggio 1995, n. 209

Current text a fecha 1995-06-01

Entrata in vigore della legge: 02/06/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 del protocollo stesso.

Art. 3
Art. 4

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 40 miliardi annue per gli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA FINANZIARIA, ECONOMICA E TECNICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E MALTA Il Governo della Repubblica italiana e Il Governo di Malta, animati dal desiderio di intensificare i tradizionali rapporti di amicizia, di buon vicinato e di collaborazione economica tra i due Paesi, di favorire lo sviluppo della sicurezza nel Mediterraneo e di contribuire a promuovere il rafforzamento del processo di cooperazione e di integrazione europea, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Il Governo della Repubblica italiana nell'intento di assicurare un contributo diretto alla crescita dell'economia maltese si impegna a fornire al Governo di Malta, per il periodo 1995-2000, assistenza finanziaria per un ammontare globale massimo fino a 250 miliardi di lire italiane. A valere sull'anzidetta cifra: a) 130 miliardi di lire italiane saranno utilizzati quale contributo alla bilancia dei pagamenti maltese, a norma del successivo Articolo 2 e secondo una lista di beni e prodotti primari di origine italiana da concordarsi annualmente; b) i restanti 120 miliardi di lire italiane saranno destinati alla erogazione di contributi a fondo perduto per il finanziamento di programmi e progetti di sviluppo economico, tecnico, sociale e di assistenza culturale individuati di comune accordo a norma del successivo Articolo 3. In aggiunta all'assistenza prevista dal precedente comma, e nell'intento di favorire la collaborazione economica, industriale e tecnica tra gli operatori dei due Paesi, i due Governi si impegnano ad utilizzare gli strumenti normativi esistenti per promuovere e sostenere gli investimenti di capitali italiani a Malta in settori produttivi, principalmente quelli "export-oriented", con particolare riguardo alla creazione di occupazione.

Protocollo - art. 2

ARTICOLO 2 I fondi di cui all'Articolo 1, lettera a) verranno messi a disposizione della Parte maltese per un ammontare di 20 miliardi di lire italiane per ognuno degli anni dal 1995 al 1997 e per un ammontare di 23 miliardi di lire italiane per ognuno degli anni 1998 e 1999 e di 24 miliardi di lire italiane per l'anno 2000. I fondi verranno corrisposti entro il 30 aprile di ciascuno degli anni di riferimento del presente Protocollo. Il Governo maltese si impegna a trasmettere, annualmente, al Governo italiano una relazione circa l'effettivo utilizzo delle somme erogate, specificando i beni e i prodotti primari di origine italiana acquistati in Italia, di cui alla lista concordata, ed il loro valore.

Protocollo - art. 3

ARTICOLO 3 I fondi di cui all'Articolo 1, lettera b), nella misura di 20 miliardi di lire italiane per ognuno degli anni di riferimento del presente Protocollo, potranno essere utilizzati particolarmente per la realizzazione di: a) studi di fattibilita' e di progettazione; b) progetti infrastrutturali di natura economica e culturale e servizi pubblici essenziali; c) iniziative di formazione tecnica, professionale, scientifica e sanitaria, nonche' iniziative mirate all'approfondimento della conoscenza delle materie di competenza comunitaria, allo scopo di favorire il pieno sfruttamento delle opportunita' derivanti dai legami presenti e futuri di Malta con l'Unione Europea. Le Parti auspicano che i programmi e i progetti concordati consentano il rafforzamento dei rapporti tra istituzioni analoghe dei due Paesi. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma per le spese locali, i fondi indicati nel presente Articolo saranno destinati all'acquisto di beni e servizi italiani inerenti le iniziative concordate in attuazione del primo comma del presente Articolo e utilizzati per rimborsare i pagamenti contrattuali gia' effettuati alle imprese ed agli operatori italiani dagli acquirenti maltesi con fondi propri per progetti concordati ai sensi del presente Protocollo. Le richieste di rimborso saranno corredate da documentazione idonea a dimostrare che i contributi finanziari sono stati utilizzati, nelle migliori condizioni economiche, per gli scopi previsti. Una aliquota non superiore al 15% dei fondi di cui all'Art. 1, lettera b) potra' essere destinata a copertura delle spese locali per opere e lavori sostenuti da parte maltese per i programmi e i progetti concordati. Per ciascun programma o progetto l'importo destinato alla copertura delle suddette spese locali non potra' rappresentare una percentuale superiore al 40% del finanziamento previsto per quello stesso programma o progetto. Ai fini di un'utilizzazione ottimale degli strumenti e dei mezzi previsti nel presente Protocollo, le Parti stabiliscono di comune accordo, in base alle proposte avanzate da Malta, un programma indicativo che definisce le finalita' specifiche dell'assistenza economica, finanziaria, tecnica e culturale e i settori prioritari di intervento. Il programma indicativo puo' essere riveduto, di comune accordo, in funzione dei mutamenti della situazione economica di Malta o degli obiettivi e priorita' stabiliti nel suo piano di sviluppo. Nel contesto del programma indicativo, il Governo maltese presentera' al Governo italiano le iniziative e gli impegni da finanziare che verranno esaminati, tenendo conto di quanto previsto nel programma indicativo, sulla base di una documentazione idonea a consentire una loro valutazione sotto il profilo economico e tecnico. I contributi non possono essere utilizzati per coprire le spese locali correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento. Le due Parti concorderanno, per le vie diplomatiche, i programmi e i progetti ammessi al finanziamento e l'ammontare dei relativi finanziamenti. Una decisione in proposito sara' presa, d'accordo tra i due Paesi, entro quattro mesi dalla presentazione dei programmi e progetti stessi. L'assegnazione dei lavori e la stipula dei contratti saranno effettuate direttamente dalle Autorita' maltesi sulla base della propria legislazione interna.

Protocollo - art. 4

ARTICOLO 4 Le somme stanziate per programmi e progetti di cui all'Articolo 1, lettera b), non utilizzate nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzate negli anni successivi, comunque non oltre il 31 dicembre 2002, purche' riferibili a programmi e progetti concordati tra le Parti entro il 31 dicembre 2000.

Protocollo - art. 5

ARTICOLO 5 Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti si saranno notificate l'avvenuto perfezionamento delle proce- dure di ratifica. Esso potra' applicarsi a progetti concordati tra le Parti conformemente al presente Protocollo, la cui esecuzione abbia avuto inizio dopo l'1 gennaio 1995 e precedentemente alla data di approvazione del progetti stessi. Fatto a La Valletta il 28/3/1994 in due originali, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo di Malta Repubblica italiana Parte di provvedimento in formato grafico