LEGGE 12 maggio 1995, n. 210
Entrata in vigore della legge: 02/06/1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 della convenzione stessa.
Art. 3
1.Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilita' o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non sia ne' cittadino ne' stabilmente residente, senza far parte delle forze armate di una delle Parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da due a sette anni.
2.Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa ad un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrita' territoriale di uno Stato estero di cui non sia ne' cittadino ne' stabilmente residente, senza far parte delle forze armate dello Stato ove il fatto sia commesso ne' essere stato inviato in missione speciale da altro Stato, e' punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.
Art. 4
1.Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti nell'articolo 3 e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da quattro a quattordici anni.
Art. 5
1.Non e' punibile chi ha commesso alcuni dei fatti previsti dalla presente legge con l'approvazione del Governo, se adottata in conformita' agli obblighi derivanti da trattati internazionali.
Art. 6
Art. 7
2.Nel primo comma dell'articolo 288 del codice penale le parole: "tre a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a quindici anni".
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 244 del codice penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 244 (Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra). - Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, e' punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene e' punito con l'ergastolo. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e' della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena e' della reclusione da cinque a quindici anni". - Il testo dell'art. 288 del codice penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 288 (Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero). - Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perche' militino al servizio o a favore dello straniero, e' punito con la reclusione da quattro a quindici anni. La pena e' aumentata sa fra gli arruolati sono militari in servizio o persone tuttora soggette agli abblighi del servizio militare".
Art. 8
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Convention
CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE RECRUTEMENT, L'UTILITATION, LE FINANCEMENT ET L'INSTRUCTION DE MERCENAIRES Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONTRO IL RECLUTAMENTO, L'UTILIZZAZIONE IL FINANZIAMENTO E L'ISTRUZIONE DI MERCENARI Gli Stati Parti alla presente Convenzione, Ribadendo le finalita' ed i principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale relativa alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione tra gli Stati in conformita' con lo Statuto delle Nazioni Unite, Nella consapevolezza che vengono reclutati, utilizzati finanziati e ed istruiti mercenari per attivita' che violano i principi del diritto internazionale quali l'uguaglianza sovrana, l'indipendenza politica e l'integrita' territoriale degli Stati nonche' l'autodeterminazione dei popoli, Affermando che il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari sono da considerare reati che preoccupano vivamente tutti gli Stati e che ogni persona che abbia commesso uno qualunque di questi reati deve essere tradotta in giustizia o estradata, Convinti della necessita' di sviluppare e di rafforzare la cooperazione internazionale tra gli Stati in vista di prevenire, di perseguire e di reprimere tali reati, Preoccupati dalle nuove attivita' internazionali illecite che vedono uniti i trafficanti di droga ed i mercenari nella perpetrazione di atti di violenza che minano l'ordine costituzionale degli Stati, Convinti altresi' che l'adozione di una convenzione contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari contribuirebbe alla eliminazione di tali reprensibili attivita' e di conseguenza al rispetto delle finalita' e dei principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite, Consapevoli che le questioni che non sono regolate da tale Convenzione continuano ad essere disciplinate dalle regole e dai principi del diritto internazionale, Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo Ai fini della presente Convenzione, 1. L'espressione "mercenario" significa ogni persona: a) espressamente reclutata nel paese o all'estero per combattere in un conflitto armato; b) che partecipa alle ostilita' essenzialmente in vista di ottenere un vantaggio personale ed alla quale e' stata effettivamente promessa, da una parte al conflitto o a nome di quest'ultima, una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o pagata a combattenti aventi rango e funzioni analoghe nelle forze armate di detta Parte; c) che non e' cittadina di una parte al conflitto, ne' residente del territorio controllato da una parte al conflitto; d) che non e' membro delle forze armate di una parte al conflitto; e) che non e' stata inviata da uno Stato diverso da una parte al conflitto, in missione ufficiale come membro delle forze armate di tale Stato. 2. L'espressione "mercenario" significa altresi', in ogni altra circostanza, ogni persona: a) espressamente reclutata nel paese o all'estero per partecipare ad un atto concordato di violenza mirante a: i) rovesciare un governo o colpire, in qualsiasi altro modo, l'ordine costituzionale di uno Stato; oppure ii) colpire l'integrita' territoriale di uno Stato; b) che partecipa a tale atto essenzialmente in vista di ottenerne un vantaggio personale significativo ed e' spinta ad agire dietro promessa o pagamento di una remunerazione materiale; c) che non e' ne' cittadina, ne' residente dello Stato contro il quale tale atto e' diretto; d) che non e' stata inviata da uno Stato in missione ufficiale; e) che non e' membro delle forze armate dello Stato sul di cui territorio l'atto ha avuto luogo.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Chiunque recluti, utilizzi, finanzi o istruisca mercenari ai sensi dell'articolo primo della presente Convenzione, commette reato ai sensi della Convenzione.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 1. Un mercenario ai sensi dell'articolo primo della presente Convenzione, che partecipa direttamente ad ostilita' o ad un atto concordato di violenza, a seconda dei casi, commette reato ai sensi della Convenzione. 2. Nessuna disposizione del presente articolo limita la sfera di applicazione dell'articolo 4 della presente Convenzione.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Commette reato chiunque: a) tenta di commettere uno dei reati definiti nella presente Convenzione; b) si rende complice di una persona che commette o tenta di commettere uno dei reati definiti nella presente Convenzione.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 1. Gli Stati parti si impegnano a non reclutare, utilizzare, finanziare o istruire mercenari ed a vietare le attivita' di tale natura in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. 2. Gli Stati parti si impegnano a non reclutare, utilizzare, finanziare o istruire mercenari con lo scopo di fare opposizione all'esercizio legittimo del diritto inalienabile dei popoli all'autodeterminazione cosi' come riconosciuto dal diritto internazionale, ed ad adottare in conformita' con il diritto internazionale; appropriati provvedimenti per prevenire il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento o l'istruzione di mercenari a tal fine. 3. Essi reprimono i reati definiti nella presente Convenzione mediante pene appropriate che tengano conto della natura grave di tali reati.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Gli Stati parti collaborano alla prevenzione dei reati definiti nella presente Convenzione, innanzitutto: a) adottando ogni provvedimento possibile al fine di prevenire la preparazione sui loro rispettivi territori di reati destinati ad essere perpetrati all'interno o fuori dal loro territorio, compresi i provvedimenti volti a vietare le attivita' illecite di individui, gruppi o organizzazioni che incoraggino, fomentino, organizzino o perpetrino tali reati; b) coordinando i provvedimenti amministrativi ed altri da adottare per prevenire la perpetrazione di questi reati.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Gli Stati parti collaborano nell'adottare i provvedimenti necessari per applicare la presente Convenzione.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Ogni Stato Parte che ha luogo di ritenere che uno dei reati definiti nella presente Convenzione e' stato, e' o sara' commesso, fornisce agli Stati Parti interessati, direttamente o tramite il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, in conformita' con le disposizioni della sua legislazione nazionale ogni informazione pertinente non appena ne sia venuto a conoscenza.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 1. Ciascuno Stato parte adotta i provvedimenti necessari per determinare la propria competenza al fine di giudicare i reati definiti nella presente Convenzione commessi: a) sul suo territorio o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato in detto Stato; b) da uno qualsiasi dei suoi cittadini, o qualora questo Stato lo ritenga appropriato, dagli apolidi che hanno la loro residenza abituale sul suo territorio. 2. Allo stesso modo, ciascun Stato Parte adotta i provvedimenti necessari per istituire la sua competenza al fine di giudicare i reati definiti agli articoli 2, 3 e 4 della presente Convenzione qualora il loro presunto autore si trovi sul suo territorio e qualora tale Stato non lo estradi verso uno qualunque degli Stati menzionati al paragrafo 1 del presente articolo. 3. La presente Convenzione non esclude una competenza penale esercitata in virtu' della legislazione nazionale.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, ogni Stato Parte sul di cui territorio si trova l'autore presunto del reato, provvede in conformita' con la sua legislazione, alla detenzione di questa persona ovvero adotta ogni altro adeguato provvedimento per trattenerlo in fermo durante il periodo necessario per l'inizio di un'azione penale o di una procedura di estradizione. Questo Stato Parte procede immediatamente ad una inchiesta preliminare in vista di stabilire i fatti. 2. Quando uno Stato Parte, in conformita' con le disposizioni del presente articolo, ha posto una persona in detenzione o adottato ogni altro provvedimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso ne avvisa senza ritardo direttamente o tramite il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite: a) lo Stato parte in cui il reato e' stato commesso; b) lo Stato parte che e' stato oggetto del reato o del tentativo di reato; c) lo Stato parte in cui la persona fisica o giuridica che e' stata oggetto del reato o del tentativo di reato ha la cittadinanza; d) lo Stato parte di cui il presunto autore del reato ha la nazionalita' o, se quest'ultimo e' apolide, lo Stato parte sul di cui territorio esso ha la sua residenza abituale; e) ogni altro Stato parte interessato che riterra' opportuno avvisare. 3. Ogni persona nei confronti della quale sono stati adottati i provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha diritto: a) di comunicare senza indugio con il rappresentante qualificato piu' vicino dello Stato di cui ha la cittadinanza o che e' in altro modo abilitato a proteggere i suoi diritti, oppure se si tratta di una persona apolide, con lo Stato sul cui territorio essa ha la sua abituale residenza; b) di ricevere la visita di un rappresentante di questo Stato. 4. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo non pregiudicano il diritto di ogni Stato parte che ha stabilito la sua competenza in conformita' con il capoverso b) del paragrafo 1 dell'articolo 9 di invitare il Comitato Internazionale della Croce Rossa a comunicare con il presunto autore del reato ed a visitarlo. 5. Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 1 del presente articolo ne comunica rapidamente le conclusioni agli Stati di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed indica loro se intende esercitare la sua competenza.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Ogni persona contro cui e' intentata un'azione legale per uno qualsiasi dei reati definiti nella presente Convenzione beneficia, a tutti gli stadi della procedura, della garanzia di un trattamento equo e di tutti i diritti e garanzie previsti dal diritto dello Stato interessato. Si dovra' tener conto delle norme applicabili del diritto internazionale.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Lo Stato parte sul cui territorio e' scoperto il presunto autore del reato, qualora non estradi quest'ultimo, e' tenuto, senza alcuna eccezione ed a prescindere dal fatto se il reato in questione sia stato commesso o meno sul suo territorio, a sottoporre il caso alle sue autorita' competenti per l'esercizio dell'azione penale, secondo una procedura conforme alla legislazione di questo Stato. Queste autorita' prendono una decisione nelle stesse condizioni come per ogni altro reato di natura grave, in conformita' con la legislazione di questo Stato.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 1. Gli Stati parti si concedono l'assistenza giudiziaria piu' ampia possibile in ogni procedura penale relativa ai reati definiti nella presente Convenzione, compreso per quanto concerne la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura. In tutti i casi la legge applicabile per l'esecuzione di una domanda di assistenza reciproca e' quella dello Stato richiesto. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano gli obblighi relativi all'assistenza giudiziaria reciproca previsti in ogni altro trattato.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 Lo Stato parte nel quale un'azione penale e' stata intentata contro il presunto autore del reato ne comunica in conformita' con la sua legislazione, il risultato definitivo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa gli altri Stati interessati.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 1. I reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente Convenzione sono a pieno titolo compresi come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione stipulato tra Stati parti. Gli Stati parti si impegnano ad includere questi reati come casi di estradizione in ogni Trattato di estradizione da stipulare tra di loro. 2. Se uno Stato parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato e' investito di una domanda di estradizione proveniente da un altro Stato parte al quale non e' vincolato da un trattato di estradizione, esso ha facolta' di considerare la presente Convenzione come base giuridica dell'estradizione per quanto riguarda questi reati. L'estradizione e' subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto. 3. Gli Stati parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un Trattato riconoscono questi reati come casi di estradizione tra di loro alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto. 4. Tra Stati parti, i reati sono considerati ai fini dell'estradizione come essendo stati commessi sia sul luogo della loro perpetrazione che sul territorio degli Stati tenuti a stabilire la loro competenza in virtu' dell'articolo 9 della presente Convenzione.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 La presente Convenzione non pregiudica: a) le regole relative alla responsabilita' internazionale degli Stati; b) il diritto dei conflitti armati ed il diritto internazionale umanitario, comprese le disposizioni relative allo statuto di combattente o di prigioniero di guerra.
Convenzione - art. 17
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