LEGGE 12 maggio 1995, n. 211

Type Legge
Publication 1995-05-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 02/06/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo di modifica alla convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Berna il 20 dicembre 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo V del protocollo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Protocole

PROTOCOLE 1990 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo - art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO 1990 DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE RELATIVA AI TRASPORTI INTERNAZIONALI FERROVIARI (COTIF) DEL 9 MAGGIO 1980 In attuazione degli articoli 6 e 19, par. 2 della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) firmata a Berna il 9 maggio 1980, la seconda Assemblea Generale dell'Organizzazione inter-governativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF) si e' svolta a Berna dal 17 al 20 dicembre 1990. Considerando la necessita' di emendare le disposizioni della COTIF per adattarle alle nuove esigenze della Comunita' internazionale e dei trasporti internazionali ferroviari, le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue: MODIFICHE DECISE DALL'ASSEMBLEA GENERALE Articolo I Modifiche relative alla Convenzione propriamente detta 1) Articolo 2 COTIF Completare il testo del par. 2 con un nuovo capoverso 2 del seguente tenore: "Sono assimilati ai trasporti effettuati su una linea, ai sensi del capoverso precedente, gli altri trasporti interni, effettuati sotto la responsabilita' della ferrovia, a complemento del trasporto ferroviario". 2) Articolo 3 COTIF Modificare il testo del par. 2 come segue: "Par. 2 Le linee di cui all'articolo 2, par. 1, e par. 2, comma primo sulle quali....." Precisare il comma primo del par. 3 nel modo seguente: "Par. 3 Le imprese da cui dipendono le linee di cui all'articolo 2, par. 2, primo comma, iscritte su....." 3) Articolo 4 COTIF Completare il testo come segue: "Nei testi che seguono, l'espressione "Convenzione" include la Convenzione propriamente detta, il Protocollo di cui all'articolo primo par. 2, capoverso 2, il Mandato addizionale per la revisione dei conti e le Appendici A e B compresi i loro annessi, di cui all'articolo 3, par. 1 e 4." 4) Articolo 7 COTIF Modificare il testo del par. 1, comma primo come segue: "Par. 1 Il Comitato amministrativo e' costituito dai rappresentanti di dodici Stati membri". Cancellare nella prima frase del capoverso 2 del par. 1, le parole: "... e assume la presidenza del Comitato". Completare il testo del par. 2, lettera a) come segue: "a) stabilisce il suo regolamento interno e nomina a maggioranza di due terzi, lo Stato membro che ne assume la presidenza per ciascun periodo quinquennale". Completare il testo del par. 2, lettera d) con un nuovo capoverso 2 del seguente tenore: "il direttore generale ed i vice-direttori generali sono nominati per un periodo rinnovabile di cinque anni". 5) Articolo 11 COTIF Sostituire il testo del par. 7 con quanto segue: "Par. 7 La revisione dei conti e' effettuata dal Governo svizzero secondo le regole stabilite nel Mandato addizionale in annesso alla Convenzione propriamente detta e, sotto riserva di ogni direttiva particolare del Comitato amministrativo, in conformita' con le disposizioni del Regolamento finanziario e contabile dell'Organizzazione". 6) Articolo 19 COTIF Completare il testo del par. 3 con una nuova lettera a) del seguente tenore: "a) Mandato addizionale per la revisione dei conti" Le lettere a) e b) divengono rispettivamente le lettere b) e c). Dopo il Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'OTIF, e' inserito il seguente Annesso: MANDATO ADDIZIONALE PER LA REVISIONE DEI CONTI 1. Il Revisore verifica i conti dell'Organizzazione, compresi tutti fondi fiduciari e conti speciali, come lo ritiene necessario, per accertarsi: a) che i rendiconti finanziari siano conformi ai libri ed alle scritture dell'Organizzazione; b) che le operazioni finanziarie riportate nei rendiconti sono state svolte in conformita' con le regole ed i regolamenti, le disposizioni di bilancio e le altre direttive dell'Organizzazione; c) che i valori ed il contante depositati in banca o in cassa sono stati sia verificati per mezzo di certificati direttamente ricevuti dai depositari dell'Organizzazione, sia effettivamente contati; d) che i controlli interni, compresa la revisione interna dei conti, sono adeguati; e) che tutti gli elementi dell'attivo e del passivo nonche' tutte le eccedenze ed i deficit sono stati contabilizzati secondo procedure da esso ritenute soddisfacenti. 2. Solo il Revisore e' competente ad accettare in tutto o in parte gli attestati e le giustificazioni fornite dal Direttore generale. Qualora lo ritenga opportuno, puo' procedere all'esame e ad una dettagliata revisione di ogni documento contabile relativo sia alle operazioni finanziarie, sia alle forniture ed al materiale. 3. Il Revisore ha liberamente accesso, in ogni tempo, a tutti i libri, scritture, documenti contabili ed altre informazioni di cui ritiene avere bisogno. 4. Il Revisore non e' competente a respingere qualsivoglia rubrica contabile, ma attira immediatamente l'attenzione del direttore generale su ogni operazione di cui la regolarita' o l'opportunita' gli appaiono discutibili affinche' quest'ultimo adotti i provvedimenti necessari. 5. Il Revisore presenta e firma un attestato relativo ai rendiconti finanziari del seguente tenore: "Ho esaminato i rendiconti finanziari dell'organizzazione per l'esercizio finanziario che si e' concluso il 31 dicembre ..... L'esame da me effettuato ha comportato una analisi generale dei metodi contabili nonche' il controllo dei documenti contabili e di altri documenti giustificativi da me ritenuto opportuno date le circostanze". Tale attestato indica, a seconda dei casi che: a) i rendiconti finanziari riflettono in maniera soddisfacente la situazione finanziaria alla data di scadenza del periodo in esame nonche' i risultati delle operazioni svolte durante il periodo conclusosi in tale data; b) i rendiconti finanziari sono stati stabiliti in conformita' con i principi contabili summenzionati; c) i principi finanziari sono stati applicati in base a modalita' concordanti con quelle adottate durante il precedente esercizio finanziario; d) le operazioni finanziarie sono state svolte in conformita' con le regole ed i regolamenti, le disposizioni di bilancio e le altre direttive dell'Organizzazione. 6. Nel suo rapporto sulle operazioni finanziarie, il Revisore indica: a) la natura e la portata della revisione effettuata; b) gli elementi attinenti alla completezza o all'esattezza dei conti, ivi compreso se del caso: 1. Le informazioni necessarie ai fini dell'interpretazione e di una corretta valutazione dei conti; 2. ogni importo che avrebbe dovuto essere percepito ma che non e' stata riportato nei conti; 3. ogni importo che e' stato oggetto di un impegno di spesa regolare o condizionale e che non e' stata contabilizzato o di cui non si e' tenuto conto nei rendiconti finanziari; 4. Le spese sprovviste di documenti giustificativi adeguati; 5. Se sono stati tenuti libri contabili in buona e debita forma. E' opportuno indicare i casi in cui la presentazione materiale dei rendiconti finanziari si discosta dai principi contabili generalmente riconosciuti e costantemente applicati; c) le altre questioni su cui e' necessario richiamare l'attenzione del Comitato amministrativo, ad esempio: 1. I casi di frode o di presunzione di frode; 2. lo spreco o l'utilizzazione irregolare di fondi o di altri averi dell'organizzazione (quand'anche i conti relativi alla operazione effettuata risultassero esatti); 3. Le spese che rischiano di comportare ulteriori esborsi considerevoli per l'Organizzazione; 4. Ogni vizio, generale o particolare, del sistema di controllo delle entrate e delle uscite o delle forniture e del materiale; 5. le spese non conformi agli intenti del Comitato amministrativo, tenuto conto dei bilanci debitamente autorizzati nel bilancio preventivo; 6. i superamenti di credito, tenuto conto delle modifiche derivanti da bonifici debitamente autorizzati nel bilancio preventivo; 7. le spese non conformi alle autorizzazioni che le disciplinano; d) l'esattezza o l'inesattezza dei conti relativi alle forniture ed al materiale, stabilita in base all'inventario ed all'esame dei libri. Il rapporto puo' inoltre prendere atto prendere di operazioni gia' contabilizzate in un esercizio precedente e riguardo alle quali nuove informazioni sono state ottenute, o di operazioni da effettuarsi in un successivo esercizio e riguardo alle quali si configura l'auspicabilita' di informarne preventivamente il Comitato amministrativo. 7. Il Revisore non dovra' in nessun caso far figurare critiche nel suo rapporto senza dare preventivamente al Direttore Generale un'adeguata possibilita' di fornire spiegazioni. 8. Il Revisore comunica al Comitato amministrativo ed al Direttore generale le constatazioni effettuate in occasione della revisione. Esso puo' inoltre presentare ogni commento che riterra' appropriato riguardo al rapporto finanziario del Direttore Generale. 9. Qualora il Revisore abbia effettuato una revisione sommaria o non abbia potuto ottenere documenti giustificativi sufficienti, egli deve menzionare cio' nel suo attestato e nel suo rapporto precisando i motivi delle sue osservazioni nonche' le conseguenze che ne derivano per la situazione finanziaria e le operazioni finanziarie contabilizzate".

Protocollo - art. II

Articolo II Modifiche relative alle Regole uniformi CIV 1) Articolo primo CIV Modificare il testo del par. 1 come segue: " Par. 1. Salvo le eccezioni previste agli articoli 2, 3 e 33, le Regole Uniformi si applicano a tutti i trasporti di viaggiatori e di bagagli compreso il trasporto di autoveicoli, che si effettuano con documenti di trasporto internazionali validi per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati e che comprenda esclusivamente linee iscritte nella lista prevista agli articoli 3 e 10 della Convenzione, nonche', se del caso, ai trasporti assimilati in conformita' con l'articolo 2 Par. 2, capoverso 2 della Convenzione. Le regole Uniformi si applicano ugualmente, per cio' che concerne la responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, agli agenti di scorta dei convogli il cui trasporto e' effettuato in conformita' con le Regole Uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale ferroviario delle merci per ferrovia (CIM)". 2) Articolo 14 CIV Completare il testo del Par. 1 con la frase seguente: "Par. 1 .. Per il trasporto degli autoveicoli, la ferrovia puo' disporre che i viaggiatori rimangano nell'autoveicolo durante il trasporto". 3) Articolo 17 CIV Modificare il testo attuale del Par. 2 e completarlo con un nuovo capoverso 2 come segue: "Par. 2. Le tariffe internazionali possono ammettere a determinate condizioni, come bagaglio, animali ed oggetti non indicati nel Par. 1, nonche' autoveicoli consegnati al trasporto con o senza rimorchio. Le condizioni di trasporto degli autoveicoli specificano in particolare le condizioni di ammissione al trasporto, di registrazione, di carico e di trasporto, la forma ed il contenuto del documento di trasporto che deve riportare la sigla CIV, le condizioni di scarico e di consegna, nonche' gli obblighi del conducente per quanto riguarda il suo veicolo, il carico e lo scarico". 4) Articolo 41 CIV Modificare il titolo: "Autoveicoli" Modificare il testo del Par. 1 come segue: "Par. 1. In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile alla ferrovia o di ritardo nella consegna di un autoveicolo, la ferrovia deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno ne e' derivato, un indennita' il cui ammontare non puo' superare il prezzo di trasporto del veicolo". Modificare il testo del Par. 3 come segue: "Par. 3. In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennita' da corrispondere all'avente diritto per il danno provato e' calcolata sulla base del valore usuale del veicolo e non puo' superare le 8000 unita' di conto". Modificare il testo del Par. 4 come segue: "Par. 4. Per cio' che concerne gli oggetti lasciati nel veicolo, la ferrovia e' responsabile unicamente del danno causato da una sua colpa. L'indennita' totale da corrispondere non puo' superare le 1000 unita' di conto. La ferrovia risponde degli oggetti situati all'esterno del veicolo solo in caso di dolo". Inserire al Par. 5, la seconda frase del Par. 3 attuale: "Par. 5. Un rimorchio con o senza carico e' considerato come un veicolo". Inserire in un nuovo Par. 6, il testo del Par. 5 attuale modificandolo leggermente: "Par. 6. Le altre disposizioni relative alla responsabilita' per il bagaglio sono applicabili al trasporto dei veicoli automobili". 5) Articolo 42 CIV Modificare il titolo come segue: "Decadenza dal diritto di invocare i limiti di responsabilita'" Modificare il testo del comma primo come segue: "Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 38 a 41 delle Regole Uniformi o quelle previste dalla legislazione nazionale che limitano le indennita' ad un determinato ammontare, non si applicano qualora sia provato che il danno deriva da un atto o da una omissione commessa dalla ferrovia sia nell'intento di causare tale danno, sia temerariamente e nella consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato". Cancellare il testo del capoverso 2 6) Articolo 43 CIV Completare il titolo come segue: "Conversione ed interessi dell'indennita'" Aggiungere un nuovo paragrafo 1 del seguente tenore: "Par. 1. Se il calcolo dell'indennita' implica la conversione degli importi espressi in unita' monetarie straniere, questa sara' effettuata in base al tasso corrente di cambio del giorno e nel luogo del pagamento dell'indennita'". I Par. 1, 2, 3 e 4 divengono rispettivamente i Par. 2, 3, 4 e 5. 7) Articolo 53 CIV Modificare il testo del comma primo del Par. 1 come segue: "1 Ogni azione dell'avente diritto fondata sulla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento decade se egli non denuncia l'incidente occorso al viaggiatore entro sei mesi a decorrere dal momento cui si e' avuto conoscenza del danno, ad una delle ferrovie cui un reclamo puo' essere presentato in base all'articolo 49, Par. 1". 8) Articolo 55 CIV Completare il testo del Par. 2, capoverso 2, come segue: "Tuttavia, la prescrizione e' di due anni se si tratta di un'azione fondata su un danno derivante da un atto o da una omissione commessi sia nell'intento di causare tale danno, sia temerariamente e nella consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato". Cancellare le lettere a) e b).

Protocollo - art. III

Articolo III Modifiche relative alle Regole Uniformi CIM 1) Articolo primo CIM Completare la fine del testo del Par. 1 come segue: "Par. 1 Sotto riserva.....della Convenzione, nonche', se del caso, dei trasporti assimilati in conformita' con l'articolo 2, Par. 2, capoverso 2 della Convenzione". 2) Articolo 18 CIM Semplificare il testo come segue: "Il mittente e' responsabile dell'esattezza delle indicazioni esposte a sua cura nella lettera di vettura. Egli sopporta tutte le conseguenze derivanti da iscrizioni irregolari inesatte, incomplete o inserite in uno spazio diverso da quello assegnato a ciascuna di esse". Cancellare l'ultima frase. 3) Articolo 40 CIM Al Par. 2, cancellare i termini seguenti: "sotto riserva della limitazione prevista all'articolo 45" Cancellare il Par. 4. 4) Articolo 43 CIM Modificare il testo del Par. 1 come segue: "Par. 1 Se un danno, ivi compresa un'avaria, deriva dall'aver lasciato passare il termine di consegna la ferrovia deve pagare un'indennita' che non puo' superare il quadruplo del prezzo del trasporto". 5) Articolo 44 CIM Modificare il titolo come segue: "Decadenza dal diritto di invocare i limiti di responsabilita'". Modificare il testo del comma primo come segue: "I limiti di responsabilita' previsti agli articoli 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 45 e 46 non si applicano, qualora sia provato che il danno deriva da un atto o da una omissione commessi dalla ferrovia, sia nell'intento di causare tale danno, sia temerariamente e nella consapevolezza che un siffatto danno ne sarebbe probabilmente derivato". Cancellare il testo del capoverso 2. 6) Articolo 47 CIM Modificare il titolo come segue: "Convenzione ed interessi dell'indennita'" Completare l'articolo 47 con un nuovo paragrafo primo redatto come segue: "Par. 1 Se il calcolo dell'indennita' comporta la conversione degli importi espressi in unita' monetarie straniere, questa e' effettuata secondo il tasso corrente di cambio del giorno e nel luogo del pagamento dell'indennita'. I Par. 1, 2 e 3 divengono i Par. 2, 3 e 4. 7) Articolo 58 CIM Completare il testo del Par. 1 lettera c) come segue: "c) fondata su un danno derivante da un atto o da una omissione commessi sia nell'intento di causare tale danno sia temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato". Cancellare il testo del Par. 1 lettera d). La lettera e) diviene la lettera d)

Protocollo - art. IV

Articolo IV Firma, ratifica, accettazione, approvazione Par. 1 Il presente Protocollo rimane aperto a Berna, presso il Governo svizzero, Governo depositario, fino al 30 giugno 1991, alla firma degli Stati che sono stati invitati alla seconda Assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF). Par. 2 In conformita' con le disposizioni dell'articolo 20, par. 1 della COTIF, il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati il prima possibile presso il Governo depositario.

Protocollo - art. V

Articolo V Entrata in vigore Le decisioni contenute nel presente Protocollo entrano in vigore il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello durante il quale il Governo depositario avra' notificato agli Stati membri il deposito dello strumento con il quale sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 20, Par. 2 della COTIF.

Protocollo - art. VI

Articolo VI Adesione Gli Stati che, invitati alla seconda Assemblea generale dell'OTIF non hanno firmato il presente Protocollo entro il termine previsto all'articolo IV Par. 1, possono aderirvi depositando uno strumento di adesione presso il Governo depositario.

Protocollo - art. VII

Articolo VII Rapporto tra la COTIF ed il Protocollo Solo gli Stati parti alla COTIF possono divenire Parti al presente Protocollo.

Protocollo - art. VIII

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