Entrata in vigore della legge: 02/06/1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico- tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatto a Roma il 4 giugno 1990.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXII dell'accordo medesimo.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 24 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Accordo - art. I
ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, ispirati ai sempre piu' stretti vincoli etnici, all'amicizia e all'affinita' culturale che uniscono i loro popoli e governi; Riconoscendo il nobile e generoso contributo allo sviluppo socio- economico e culturale venezuelano fornito da una operosa collettivita' italiana o di origine italiana; Consapevoli del rispettivo potenziale di crescita economica che offre l'opportunita' di un maggiore avvicinamento tra i popoli ed i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica del Venezuela; In armonia con gli obiettivi comuni di pace, sicurezza, democrazia, giustizia e sviluppo perseguiti da entrambi i Paesi; Riconoscendo l'importanza dell'Italia come uno dei Paesi piu' industrializzati e le responsabilita' che, di conseguenza, le competono nella creazione di un ordine economico internazionale che tenga conto delle esigenze dei Paesi in via di sviluppo; Preoccupate per le gravi conseguenze dell'indebitamento estero sulla crescita socio-economica e la stabilita' politica dei Paesi in via di sviluppo; Tenendo conto dei grandi sforzi intrapresi dal Governo venezuelano per riequilibrare la sua economia e tener fede ai suoi impegni finanziari; Convinte dell'urgente necessita', di fronte a tali problematiche, di riattivare il dialogo Nord-Sud; Considerando l'importanza dei contatti che si sono sviluppati tra la Comunita' Europea e l'America Latina, cosi' come del ruolo attivo che l'Italia svolge da diversi anni in questo campo, in special modo attraverso la sua politica di cooperazione allo sviluppo; Reiterando la volonta' di entrambi i Governi di dare impulso alla cooperazione reciproca nei settori economico, industriale, scientifico-tecnologico, ambientale, sociale e culturale; Ribadendo la validita' degli accordi di cooperazione vigenti tra i due Paesi, come anche la necessita' di attuarli attraverso progetti concreti in aree di interesse comune, sulla base di una programmazione concertata e con la partecipazione attiva sia del settore pubblico sia di quello privato di ambedue i Paesi; Hanno convenuto di stabilire, attraverso il presente Accordo quadro, uno schema di collaborazione bilaterale in materie di interesse comune, i cui obiettivi e strumenti si indicano qui di seguito; ARTICOLO I a) Definire le iniziative di cooperazione tecnico-finanziaria dell'Italia nei confronti dei programmi di sviluppo venezuelani e creare le condizioni piu' favorevoli per il trasferimento di tecnologia, in particolare nei settori agricolo, agroindustriale, della pesca, industriale, di interscambio commerciale e di altre attivita' economiche, del turismo, con particolare riferimento al ruolo della piccola e media impresa e delle cooperative; b) incrementare l'interscambio bilaterale, con particolare riguardo alle esportazioni non petrolifere venezuelane; c) favorire la promozione e la protezione di investimenti produttivi di interesse comune e la creazione di imprese miste.
Accordo - art. II
ARTICOLO II Le Parti manifestano la loro determinazione di aumentare il flusso di investimenti verso i rispettivi territori e di incrementare la realizzazione di progetti congiunti in forma periodica e rinnovabile, idonei a conferire particolare rilevanza alla promozione di investimenti in Venezuela da parte di imprese italiane pubbliche e private, tenendo anche conto delle positive iniziative gia' realizzate nell'ambito degli accordi di cooperazione vigenti tra i due Paesi.
Accordo - art. III
ARTICOLO III Le due Parti ritengono opportuno sviluppare, in particolare, la partecipazione italiana ai progetti di investimenti in Venezuela approvati dal Comitato Tecnico di Coordinamento previsto all'articolo XIX del presente Accordo, cosi' come ampliare la collaborazione nei confronti delle piccole e medie imprese che possano conferire un contributo sostanziale allo sviluppo ed alla economia di entrambi i Paesi.
Accordo - art. IV
ARTICOLO IV Le Parti promuoveranno la costituzione di imprese miste in Venezuela mediante l'applicazione degli strumenti disponibili e, in particolare, di crediti non commerciali in favore di imprese italiane, da concedersi a titolo di finanziamento parziale del loro rapporto di capitale di rischio nelle imprese miste predette, da costituirsi con la partecipazione di investitori pubblici e/o privati venezuelani, nonche' mediante ogni altra facilitazione contemplata dalla legislazione italiana in materia (Art. 7 della Legge 49/87).
Accordo - art. V
ARTICOLO V Per la promozione di imprese miste si fara' altresi' ricorso a quanto previsto nell'Accordo di cooperazione firmato tra l'Istituto del Commercio Estero Italiano e l'Istituto del Commercio Estero del Venezuela, in quanto applicabile. In tale ottica, i due Istituti coordineranno e promuoveranno attivita' e progetti destinati a facilitare la costituzione delle imprese predette, sotto il coordinamento del Comitato previsto all'art. XIX del presente Accordo.
Accordo - art. VI
ARTICOLO VI Al fine di rafforzare il ruolo delle cooperative in Venezuela quale elemento di impulso allo sviluppo economico e sociale, le due Parti ritengono necessario appoggiare ed ampliare le iniziative esistenti in questo settore, facilitando qualsiasi meccanismo utile per una piu' ampia collaborazione.
Accordo - art. VII
ARTICOLO VII Le Parti dedicheranno particolare attenzione all'obiettivo di favorire iniziative attinenti alla esecuzione di programmi nazionali che impieghino razionalmente le rispettive risorse naturali, nel quadro della protezione dell'ambiente e della conservazione dei rispettivi ecosistemi, includendo anche facilitazioni per lo scambio di tecnologie non contaminanti e di tecnologie specifiche per la protezione dell'ambiente stesso.
Accordo - art. VIII
ARTICOLO VIII La Parte italiana favorira' gli investimenti nel settore dei beni capitali, compatibilmente con la normativa vigente attraverso: a) l'assicurazione ai credito all'esportazione; b) la possibilita' per le istituzioni finanziarie italiane di concedere linee di credito bancarie a condizioni "consensus", secondo i criteri OCSE, nel quadro di intese finanziarie da negoziare tra i due Governi.
Accordo - art. IX
ARTICOLO IX Le Parti si impegnano a identificare progetti produttivi destinati all'esportazione di parte o dell'intera produzione ottenuta, sia attraverso la creazione di imprese miste sia mediante altre forme di investimento, tenendo conto dell'esperienza in materia di collaborazione industriale italo-venezuelana.
Accordo - art. X
ARTICOLO X Le Parti sottolineano l'importante ruolo di progetti i quali, oltre che da linee di credito a condizioni "consensus", siano finanziati attraverso strumenti di cofinanziamento anche da parte di istituzioni finanziarie internazionali e regionali. Le due Parti concordano altresi' sull'opportunita' di utilizzare, in armonia con la legislazione nazionale pertinente, strumenti quali le operazioni di riconversione del debito e strumenti analoghi. La Parte italiana si adoperera' per sostenere i progetti di privatizzazione o di riconversione di imprese pubbliche venezuelane ai sensi della normativa venezuelana vigente, in base alle valutazioni di mercato realizzate dalle imprese o istituzioni italiane interessate a dette operazioni.
Accordo - art. XI
ARTICOLO XI Al fine di appoggiare nei modi piu' opportuni il processo di riconversione industriale in corso in Venezuela, la Parte italiana si impegna a collaborare in detto processo attraverso le differenti forme di cooperazione che siano richieste, compresa la organizzazione di corsi di formazione professionale.
Accordo - art. XII
ARTICOLO XII Da parte italiana la Cooperazione allo Sviluppo sara' indirizzata a progetti con alto contenuto sociale o prioritari per lo sviluppo del Venezuela. Tali progetti saranno formulati in modo tale da garantire il trasferimento di tecnologia e il rafforzamento delle attivita' economiche nazionali, cosi' come lo svolgimento armonico dei programmi di investimenti congiunti binazionali. In tale senso, nei limiti del possibile, le Parti vincoleranno le iniziative di Cooperazione allo Sviluppo alla collaborazione economica ed industriale. In questo contesto, le due Parti ridefiniranno le priorita' dei programmi di cooperazione bilaterale, tenendo altresi' conto delle iniziative gia' concordate in passato e la necessita' di adattarle alle nuove esigenze. Fatta salva la possibilita' di estendere la cooperazione ad altri settori prioritari, le Parti fanno stato del loro interesse a promuovere i seguenti settori: - Formazione delle Risorse Umane; - Sviluppo delle Risorse Ambientali, con particolare riguardo all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, in special modo per quanto concerne la utilizzazione razionale delle risorse naturali nel quadro della protezione dell'equilibrio ambientale contro i rischi di sovrasfruttamento; - Sviluppo cooperativo; - Appoggio alla piccola e media impresa; - Collaborazione tecnologica e di ricerca applicata; - Agricoltura e agroindustria. I programmi di cooperazione allo sviluppo nei settori menzionati saranno concordati mediante appositi protocolli addizionali.
Accordo - art. XIII
ARTICOLO XIII Ciascuna delle Parti, nell'ambito delle rispettive legislazioni ed in conformita' ad ogni norma di legge vigente, concedera' agli investimenti dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini e agli investitori degli altri Paesi, qualunque sia il trattamento piu' favorevole applicato sulla base di accordi bilaterali. Le due Parti garantiranno il rimpatrio degli utili e la possibilita' di disinvestimento e concederanno in caso di espropriazione un immediato, giusto ed effettivo indennizzo. Le Parti negozieranno un accordo specifico per la promozione e la protezione degli investimenti, il quale, pur conservando autonoma efficacia giuridica, verra' considerato nelle relazioni tra le Parti documento integrante del presente Accordo Quadro. A partire dall'entrata in vigore di detto Accordo, le divergenze che sorgessero tra imprese, tra imprese e le rispettive Parti ovvero tra le Parti stesse saranno risolte in conformita' alle disposizioni del medesimo.
Accordo - art. XIV
ARTICOLO XIV Al fine di facilitare in particolare modo la costituzione di imprese miste, le due Parti hanno stipulato un Accordo per evitare la doppia imposizione che, pur conservando autonoma efficacia giuridica, sara' esso pure considerato, nelle relazioni tra le Parti, documento integrante del presente Accordo Quadro.
Accordo - art. XV
ARTICOLO XV Le due Parti si impegnano a facilitare e appoggiare forme di collaborazione e iniziative nel campo della scienza e della tecnologia nonche' progetti congiunti di ricerca. La Parte italiana si impegna ad applicare gli strumenti necessari per un appoggio tecnologico alla struttura produttiva venezuelana, con particolare riguardo al settore della piccola e media impresa.
Accordo - art. XVI
ARTICOLO XVI Le Parti si impegnano a facilitare ed appoggiare programmi di cooperazione tra organismi dello Stato e Enti di ricerca dei due Paesi, sia a livello bilaterale, sia in collaborazione con Istituzioni scientifiche internazionali.
Accordo - art. XVII
ARTICOLO XVII Le due Parti concluderanno, nel piu' breve tempo possibile, i negoziati per la firma di un accordo culturale che preveda, tra gli altri aspetti, una migliore diffusione della cultura tra i due Paesi e della lingua italiana in Venezuela, cosi' come la promozione e la realizzazione di eventi culturali, storici e artistici, che dovranno essere oggetto di consultazioni periodiche per via diplomatica al fine di concordare concrete iniziative. Nell'ambito di accordi specifici, la Parte italiana definira' gli strumenti medianti i quali i laureati ed i ricercatori venezuelani possano frequentare istituzioni accademiche e scientifiche italiane, nonche' corsi di specializzazione e perfezionamento stabiliti di comune accordo, tenendo conto delle priorita' di sviluppo del Venezuela. Tali intese definiranno in primo luogo le modalita' di finanziamento ed i relativi meccanismi.
Accordo - art. XVIII
ARTICOLO XVIII Al fine di coordinare, al piu' alto livello politico, le attivita' derivanti dal presente Accordo, si terranno consultazioni periodiche tra il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e il Presidente della Repubblica del Venezuela, assistiti o sostituiti dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri. Nel corso di tali consultazioni, oltre agli argomenti politici ed economici di carattere bilaterale e internazionale, saranno in particolare trattati i problemi del debito estero, del dialogo Nord- Sud, della lotta contro il narcotraffico e della cooperazione tra America Latina ed Europa.
Accordo - art. XIX
ARTICOLO XIX I due Governi creeranno un "Comitato Tecnico di Coordinamento", che avra' i seguenti compiti: a) intensificare la cooperazione bilaterale; b) identificare, proporre, promuovere e verificare lo sviluppo ed i risultati delle iniziative di reciproco interesse portate avanti in tale campo; c) garantire la promozione di quei progetti prioritari che siano orientati verso la modernizzazione tecnologica industriale e lo sviluppo di strutture produttive e, questo, principalmente, nel settore della piccola e media impresa; d) vigilare e valutare la applicazione del presente Accordo Quadro. Il Comitato Tecnico sara' coordinato dai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri. Si riunira' per lo meno una volta all'anno in data e luogo concordati per via diplomatica. Il predetto Comitato sara' presieduto alternativamente da un alto funzionario dei Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi, e composto, per parte italiana, anche da rappresentanti del Ministero del Tesoro, del Commercio Estero e di altre Istituzioni competenti nonche' per parte venezuelana, anche da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo, dell'Ufficio Centrale di Coordinamento e Programmazione della Presidenza della Repubblica, dell'Istituto del Commercio Estero e di altre Istituzioni competenti.
Accordo - art. XX
ARTICOLO XX Le Commissioni Miste previste dagli Accordi di cooperazione vigenti continueranno ad esercitare le funzioni generali di stimolo, collaborazione e controllo delle attivita' realizzate e di quelle previste tra i due Paesi.
Accordo - art. XXI
ARTICOLO XXI Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo potra' essere in contrasto con gli impegni assunti dalle due Parti in virtu' di Accordi bilaterali o multilaterali in vigore.
Accordo - art. XXII
ARTICOLO XXII Il presente Accordo entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica e avra' validita' quadriennale rinnovabile tacitamente, salvo denuncia comunicata almeno sei mesi prima della scadenza. L'Accordo restera' in vigore fino alla conclusione dei progetti e programmi in fase di esecuzione al momento della denuncia. In attesa della ratifica e della entrata in vigore del presente Accordo i due Paesi si ispireranno, nelle relazioni reciproche, ai principi contenuti nel medesimo. Fatto in Roma il giorno quattro del mese di giugno millenovecentonovanta in due esemplari originali in lingua italiana ed in lingua spagnola, ugualmente autentici e del medesimo contenuto i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL VENEZUELA Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo
PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA In merito all'applicazione dell'Accordo Quadro di Cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela, le due Parti, in occasione della visita a Roma del Presidente della Repubblica del Venezuela, Carlos Andres Perez, il 4 ed il 5 giugno 1990, hanno concordato i seguenti criteri e modalita' operative: 1) Le attivita' previste dall'Accordo Quadro si riferiranno al triennio 1991-1992-1993. 2) Tale programma, che nel triennio indicato generera' una somma superiore ai 1.000 milioni di dollari, si avvarra' dei seguenti strumenti finanziari: a) crediti di aiuto (circa 175 milioni di dollari); b) doni (50 milioni di dollari); c) crediti a condizioni "consensus" destinati al finanziamento di progetti pubblici, secondo un esame caso per caso e secondo le priorita' definite congiuntamente; d) particolare attenzione verra' conferita alla possibilita' di convogliare verso il Venezuela, attraverso il settore privato, un afflusso di capitali per un ammontare indicativo di circa 600 milioni di dollari, destinati alla realizzazione di progetti pubblici e privati, ivi incluso il finanziamento di imprese miste, ai sensi dell'articolo 7 della legge 49/87. 3) Per ogni progetto verra' definita la parte di spesa assunta dal Governo venezuelano in moneta locale. 4) La Parte venezuelana, in occasione delle riunioni del Comitato Tecnico di Coordinamento previsto dall'Accordo Quadro tra i due Paesi, in data e luogo da concordare per via diplomatica, presentera' le liste di progetti da finanziare attraverso i meccanismi previsti dal presente Protocollo e nell'Accordo Quadro, nonche' le corrispondenti modalita' di esecuzione. 5) Il presente Protocollo entrera' in vigore, ai sensi dell'Articolo XXII dell'Accordo Quadro, dopo la firma dello stesso. Redatto in Roma, il quattro giugno 1990, in due esemplari, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL VENEZUELA Parte di provvedimento in formato grafico