LEGGE 12 maggio 1995, n. 213
Entrata in vigore della legge: 02/06/1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo recante emendamento all'articolo 56 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto al punto 3, lettera g), del protocollo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Protocol
PROTOCOL Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo
TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO recante emendamento dell'articolo 56 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmato a Montreal il 6 ottobre 1989 L'ASSEMBLEA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE Essendosi riunita a Montreal il 6 ottobre 1989, nella sua ventisettesima sessione, Avendo preso atto del desiderio generale degli Stati contraenti di incrementare il numero dei membri della Commissione di navigazione aerea Avendo giudicato che occorreva portare da quindici a diciannove il numero dei membri di questo organo, Avendo ritenuto necessario di emendare a tal fine la Convenzione relativa alla aviazione civile internazionale fatta a Chicago il 7 dicembre 1944, 1. Approva, in conformita' con le disposizioni del capoverso a) dello articolo 94 di detta Convenzione, il seguente progetto di emendamento di detta Convenzione: "Sostituire l'espressione "quindici membri" con "diciannove membri" nell'articolo 56 della Convenzione"; 2. Fissa a 108 il numero di Stati contraenti la cui ratifica e' necessaria per l'entrata in vigore di detto emendamento, in conformita' con le disposizioni del capoverso a) dell'articolo 94 di detta Convenzione; 3. Decide che il Segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale stabilira' in lingua francese, inglese, spagnola e russa, ciascuna delle quali facenti ugualmente fede, un protocollo concernente l'emendamento predetto, comprendente le disposizioni in appresso: a) il Protocollo sara' firmato dal Presidente e dal Segretario Generale dell'Assemblea. b) Sara' sottoposto alla ratifica di ogni Stato contraente che ha ratificato la Convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale o che vi ha aderito. c) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. d) Il Protocollo entrera' in vigore il giorno del deposito del 108 strumento di ratifica nei confronti degli Stati che lo avranno ratificato. e) Il Segretario generale notifichera' immediatamente a tutti gli Stati contraenti la data del deposito di ciascun strumento di ratifica del Protocollo. f) Il Segretario generale notifichera' immediatamente a tutti gli Stati parti a detta Convenzione la data alla quale detto Protocollo entrera' in vigore. g) Il Protocollo entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato contraente che lo avra' ratificato successivamente alla data predetta, non appena questo Stato avra' depositato il suo strumento di ratifica presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. DI CONSEGUENZA, in conformita' con la decisione di cui sopra dell'Assemblea, Il presente Protocollo e' stato stabilito dal Segretario generale dell'Organizzazione. IN FEDE DI CHE, il Presidente ed il Segretario generale della ventisettesima sessione Assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, debitamente autorizzati a tal fine dall'assemblea, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo. FATTO a Montreal il 6 ottobre dell'anno 1989, in un unico documento in lingua francese, inglese, spagnola e russa, ciascun testo facente ugualmente fede. Il presente Protocollo sara' depositato negli archivi dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale e copie certificate conformi saranno trasmesse dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti gli Stati parti alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale fatta a Chicago il 7 dicembre 1944. A. Alegria S.S. Sidhu Presidente della 27a sessione Segretario generale dell'Assemblea
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