LEGGE 12 maggio 1995, n. 215
Entrata in vigore della legge: 02/06/1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI tra IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI AUSTRIA * * * * * * * * * * * Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Austria; Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei loro rispettivi Paesi; Considerando che e' importante assicurare la esatta percentuale dei diritti e delle tasse; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope contribuisce ad alimentare il mercato illecito di tali sostanze che rappresentano un pericolo per la salute pubblica e la societa'; Convinti che la lotta contro tali infrazioni sarebbe resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione si intende per: 1. "Legislazione doganale", le disposizioni legali e regolamentari applicate dalle due Amministrazioni doganali e relative: a) all'importazione ed all'esportazione, alla circolazione ed al deposito delle merci, ivi compresi i mezzi di pagamento; b) alla riscossione, alla garanzia o al rimborso dei diritti e tasse all'importazione e all'esportazione; c) al controllo di ogni misura di proibizione e di restrizione all'importazione, all'esportazione ed al transito; 2. " Amministrazione doganale ", l'Amministrazione doganale, ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, ed il Ministero Federale delle Finanze e le Autorita' doganali da esso dipendenti, per la Repubblica di Austria; 3. " Infrazione doganale ", ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale; 4. " Diritti e tasse all'importazione o all'esportazione ", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie che vengono percepiti all'Amministrazione doganale all'importazione o all'esportazione ovvero in occasione della importazione delle merci o dell'esportazione delle merci, ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e tasse all'importazione e all'esportazione istituiti dai competenti organi delle Comunita' Europee.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 1. Alle condizioni definite dalla presente Convenzione, le Amministrazioni doganali dei due Stati si prestano, mediante rapporti diretti, mutua assistenza, anche su incarico dell'Autorita' Giudiziaria, al fine: a) di assicurare l'osservanza della legislazione doganale; b) di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alle loro rispettive legislazioni doganali. 2. La mutua assistenza non si estende all'arresto delle persone ne' alle procedure di recupero, per conto dell'altro Stato, di diritti e di tasse all'importazione od all'esportazione, ne' di multe e di altre somme.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 A richiesta dell'Amministrazione doganale di uno degli Stati, l'Amministrazione doganale dell'altro esercita, nel quadro della sua legislazione e delle sue pratiche amministrative, una sorveglianza speciale, su: a) gli spostamenti, particolarmente all'entrata ed all'uscita dal suo territorio, delle persone sospettate dello Stato richiedente di commettere infrazioni doganali; b) i movimenti di merci segnalati, dallo Stato richiedente, come sospetti perche' possono dar luogo, nel suo territorio, ad infrazioni doganali; c) i luoghi dove sono depositate, in quantita' inabituali, merci di cui lo Stato richiedente ha ragione di ritenere che esse siano destinate ad essere importate illegalmente nel suo territorio; d) i veicoli, imbarcazioni, aeronavi od altri mezzi di trasporto che lo Stato richiedente ha ragione di ritenere che essi possano essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul suo territorio.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 1. Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano spontaneamente e senza ritardo ogni informazione di cui esse dispongono, concernente: a) le operazioni, constatate o progettate, che presentino o paiono presentare un rischio d'infrazione doganale all'altro Stato; b) i nuovi mezzi o metodi utilizzati per commettere infrazioni doganali; c) le categorie di merci note come facenti oggetto di infrazioni doganali nell'altro Stato; d) le persone sospettate di essere dedite a commettere infrazioni doganali nonche' i veicoli, imbarcazioni, aeronavi sospettati di essere utilizzati per tale fine nell'altro Stato. 2. Le Amministrazioni doganali dei due Stati adottano le disposizioni affinche' funzionari dei loro servizi, incaricati della ricerca delle infrazioni doganali, siano in relazione personale e diretta in vista dello scambio di tali informazioni per prevenire, ricercare o reprimere le citate infrazioni.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 1. Le Amministrazioni doganali dei due Stati si trasmettono, su richiesta, ogni informazione di cui dispongono su operazioni scoperte o progettate che costituiscono o sembrano costituire infrazione doganale all'uno o all'altro Stato, nonche' sugli scambi di merci che possono formare oggetto di una infrazione doganale. 2. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, l'Amministrazione doganale dell'altro Stato procede, nel quadro delle leggi e dei regolamenti in vigore sul suo territorio, a tutte le indagini necessarie, in particolare all'audizione delle persone sospettate d'infrazioni doganali, di testimoni e di esperti, comunicandone, senza indugio, i risultati.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Le informazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono fornite anche sotto forma di rapporti, processi verbali o copie conformi di documenti.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Le Amministrazioni doganali dei due Stati possono addurre, a titolo di prova, le informazioni ricevute ed i documenti prodotti, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, tanto nei loro processi verbali, rapporti o testimonianze, quanto nel caso di procedimenti innanzi ai tribunali.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali e amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche interne, unicamente per gli scopi previsti dalla presente Convenzione. 2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli incaricati di usarli, solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione. 3. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale dello Stato richiedente dispone, in applicazione della presente Convenzione, godono della protezione accordata dalla legge nazionale di questo Stato ai documenti od alle informazioni della stessa natura.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, l'Amministrazione doganale dell'altro Stato autorizza, nella misura del possibile, i suoi agenti a deporre, in qualita' di testimoni o esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio dell'altro Stato ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i procedimenti. La domanda di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale qualita' lo agente dovra' deporre. L'Amministrazione doganale dello Stato contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti nei quali i suoi agenti dovranno mantenere la loro deposizione.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Gli Agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato, competenti per la ricerca delle infrazioni doganali, possono assistere, previo assenso dell'Amministrazione doganale dell'altro Stato, sul territorio di quest'ultimo, alle operazioni effettuate per la ricerca e l'accertamento di tali infrazioni.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Quando, nei casi previsti dalla presente Convenzione, gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato si trovano sul territorio dell'altro Stato, devono essere in grado di giustificare, in ogni momento, la loro qualifica ufficiale. Essi beneficiano su tale territorio della protezione accordata agli agenti dell'Amministrazione doganale di tale Stato dalla legislazione in vigore.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 A richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, l'Amministrazione doganale dell'altro Stato, dispone la notifica ai destinatari, con l'osservanza delle disposizioni in vigore sul proprio territorio, di tutti gli atti concernenti l'applicazione della legislazione doganale.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente ad ogni domanda di rimborso degli oneri derivanti dall'applicazione della presente Convenzione. Le indennita' corrisposte agli agenti di cui all'art. 9, agli esperti ed agli interpreti, sono a carico dello Stato richiedente.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 1. Gli Stati contraenti non sono tenuti ad accordare l'assistenza prevista dalla presente Convenzione nel caso in cui ritengano che questa sia tale da portare pregiudizio alla loro sovranita', alla loro sicurezza, all'ordine pubblico ovvero ad altri interessi essenziali. 2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 Qualora un'Amministrazione doganale dovra' richiedere assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire a sua volta, essa dovra' richiamare nella richiesta l'attenzione dell'altra Amministrazione su tale circostanza. L'esecuzione della richiesta sara' a discrezione di quest'ultima Amministrazione doganale.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 1. Le modalita' di applicazione della presente Convenzione sono stabilite di concerto tra le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti. 2. Le predette Amministrazioni, inoltre, convengono di risolvere direttamente i problemi che si presentano nella pratica applicazione della Convenzione. 3. A tal fine possono incontrarsi in apposite riunioni.
Convenzione - art. 17
Articolo 17 Il campo di applicazione della presente Convenzione si estende sul territorio doganale della Repubblica italiana, quale viene definito dal Testo Unico italiano delle disposizioni in materia doganale, e sul territorio doganale della Repubblica di Austria.
Convenzione - art. 18
Articolo 18 1. La presente Convenzione sara' ratificata secondo le procedure costituzionali di ogni Stato contraente ed i relativi strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. 2. Essa entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. 3. Essa puo' essere denunciata dagli Stati contraenti in ogni momento per iscritto, per via diplomatica. In tale caso cessera' di avere effetto tre mesi dopo la ricezione della notifica. 4. Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, cessera' di avere effetto l'Accordo di Mutua Assistenza Amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Austria, fatto a Vienna il 26 giugno 1978.
Convenzione - art. 19
Articolo 19 Ogni divergenza che dovesse nascere dall'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione sara' sanata per via diplomatica. Fatto a Vienna 1i 17 luglio 1991, in due esemplari, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER I GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI AUSTRIA Parte di provvedimento in formato grafico
Dichiarazione
DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA * * * * * * * Al momento di procedere alla firma della presente Convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Austria per la cooperazione e la mutua assistenza fra le rispettive Amministrazioni doganali, i sottoscritti Direttori Generali hanno convenuto quanto segue: - il termine " esperti ", di cui all'art. 13 della Convenzione, si riferisce a personale estraneo alle due Amministrazioni doganali. IL DIRETTORE DEL GENERALE IL DIRETTORE GENERALE DELLE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DOGANE E DELL'INTEGRAZIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE, EUROPEA, PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA AUSTRIACA Parte di provvedimento in formato grafico
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