DECRETO 13 febbraio 1995, n. 191

Type Decreto
Publication 1995-02-13
Ultimo aggiornamento 1995-05-26
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 10/6/1995

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazionie la societa' concessionaria SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale e' stato approvato il vigente regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;

Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990;

Vista la decisione n. 842 del 31 ottobre 1992 con cui il Consiglio di Stato, sez. VI, ha annullato le disposizioni di cui al comma quarto dell'art. 4, al comma settimo dell'art. 10, al comma sesto dell'art. 25 e al comma secondo (rectius, comma terzo) dell'art. 26 del citato regolamento;

Considerato che, in esecuzione della citata decisione, si rende necessario riformulare le disposizioni annullate, in modo che esse contemplino, di contro a quello attuale, un "ristoro serio e non fittizio" del danno subito dall'abbonato-utente per gli inadempimenti in ognuna di esse disciplinati;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota GM/86141/4287/DL/Pon del 13 gennaio 1995);

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Dopo il secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, e' aggiunto il seguente: "La previsione nel presente regolamento di indennizzi a carico del concessionario non esclude l'azionabilita' degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno da inadempimento.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 1 del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 1. - L'abbonamento al servizio telefonico e' disciplinato dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonche' dalle altre norme vigenti in materia di servizio telefonico ivi comprese quelle stabilite dalla convenzione vigente fra la SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che esercita l'attivita' di controllo sulla societa' tramite i propri competenti organi. Nella polizza di abbonamento sara' indicato il foro competente per ogni eventuale controversia. La previsione nel presente regolamento di indennizzi a carico del concessionario non esclude l'azionabilita' degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno da inadempimento".

Art. 2

1.Il quarto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, e' sostituito dal seguente: "Fatti salvi i casi di forza maggiore o quelli imputabili al richiedente l'abbonamento, chiunque non sia stato collegato alla rete telefonica entro il termine stabilito dai precedenti commi, riceve, per ogni giorno di ritardo, fermo restando l'obbligo per il gestore del servizio pubblico di provvedere comunque all'attivazione dell'impianto, un indennizzo ragguagliato al triplo del canone di abbonamento su base giornaliera, da corrispondere in relazione al periodo di ritardo all'atto della prima fatturazione, anche mediante detrazione dell'importo dalla bolletta.".

Nota all'art. 2: - Il testo vigente dell'art. 4 del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 4. - Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la societa' comunichera' all'interessato la data entro cui verra' attivato l'impianto che non potra' superare, salvo quanto previsto dal successivo terzo comma, novanta giorni dal ricevimento della predetta richiesta. A decorrere dal 1 gennaio 1990 l'attivazione dell'impianto avverra', salvo quanto previsto dal successivo comma, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora, in considerazione di motivata indisponibilita' delle risorse tecniche, non fosse possibile attivare l'impianto entro i predetti termini, la societa' indichera' comunque la data entro cui sara' attivato l'impianto. In ogni caso il contributo spese di impianto non puo' essere richiesto prima di trenta giorni precedenti l'attivazione. Fatti salvi i casi di forza maggiore o quelli imputabili al richiedente l'abbonamento, chiunque non sia stato collegato alla rete telefonica entro il termine stabilito dai precedenti commi, riceve, per ogni giorno di ritardo, fermo restando l'obbligo per il gestore del servizio pubblico di provvedere comunque all'attivazione dell'impianto, un indennizzo ragguagliato al triplo del canone di abbonamento su base giornaliera, da corrispondere in relazione al periodo di ritardo all'atto della prima fatturazione, anche mediante detrazione dell'importo dalla bolletta. Nel caso in cui l'attivazione dell'impianto non fosse possibile entro il sessantesimo giorno dalla data comunicata dalla societa' per cause imputabili ad uno dei contraenti, l'altro, previa comunicazione scritta, ha diritto a risolvere il contratto, fermo restando l'obbligo della societa' di rimborsare le somme versate dal richiedente fatte salve le specifiche pattuizioni relative agli impianti oltre il perimetro abitato o che richiedano particolari predisposizioni. La societa' e' obbligata a comunicare al recapito indicato dal richiedente, con congruo anticipo, la data di esecuzione dell'impianto presso il relativo domicilio, precisando l'arco di tempo (mattina o pomeriggio) dell'intervento".

Art. 3

1.Il settimo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, e' sostituito ed integrato dai seguenti: "Fatti salvi i casi di forza maggiore o imputabili all'abbonato, in caso di trasloco in una rete urbana diversa da quella di appartenenza, chiunque non sia stato collegato alla rete telefonica entro il termine indicato ha diritto allo stesso indennizzo previsto dall'art. 4. In caso di trasloco all'interno della rete urbana di appartenenza, il gestore del servizio pubblico, per ogni giorno di ritardo nell'attivazione dell'impianto rispetto ai tempi previsti dai precedenti commi, provvede, su richiesta dell'abbonato, a corrispondere un indennizzo pari al doppio dell'importo che risulta dalla applicazione della tariffa vigente relativa al traffico giornaliero medio dell'abbonato interessato, calcolato sulla base dell'ultimo anno di fatturazione o per il periodo di funzionamento del collegamento, se inferiore all'anno; detto indennizzo non puo', comunque, essere inferiore al triplo del canone da corrispondere in relazione al periodo di ritardo.".

Nota all'art. 3: - Il testo vigente dell'art. 10 del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 10. - La domanda di trasloco deve essere fatta per iscritto all'agenzia della societa', competente per territorio, almeno trenta giorni prima della data per la quale e' richiesto il trasloco ed ha precedenza sulle domande di nuovo impianto. Se la domanda e' presentata oltre il termine previsto dal precedente comma, la societa' e' tenuta a garantire il trasloco entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima. La societa' e' obbligata a comunicare al recapito indicato dal richiedente la data di esecuzione dell'impianto con congruo anticipo, precisando l'arco di tempo (mattina o pomeriggio). Qualora, in considerazione di motivata indisponibilita' delle risorse tecniche, non fosse possibile traslocare l'impianto entro il predetto termine, la societa', entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, comunichera' comunque la data entro cui si impegna ad attivare l'impianto. Ove l'utente dichiari di non avere interesse a mantenere attivo l'impianto da traslocare, ferma restando la validita' a tutti gli effetti della relativa domanda, la societa' riacquistera' la disponibilita' dello stesso, sospendendo l'addebito dei canoni di abbonamento al servizio fino a quando il trasloco non sara' effettuato. Rimane salvo il diritto dell'utente di dare disdetta dell'abbonamento secondo quanto disposto dal precedente art. 3. Fatti salvi i casi di forza maggiore o imputabili all'abbonato, in caso di trasloco in una rete urbana diversa da quella di appartenenza, chiunque non sia stato collegato alla rete telefonica entro il termine indicato ha diritto allo stesso indennizzo previsto dall'art. 4. In caso di trasloco all'interno della rete urbana di appartenenza, il gestore del servizio pubblico, per ogni giorno di ritardo nell'attivazione dell'impianto rispetto ai tempi previsti dai precedenti commi, provvede, su richiesta dell'abbonato, a corrispondere un indennizzo pari al doppio dell'importo che risulta dalla applicazione della tariffa vigente relativa al traffico giornaliero medio dell'abbonato interessato, calcolato sulla base dell'ultimo anno di fatturazione o per il periodo di funzionamento del collegamento, se inferiore all'anno; detto indennizzo non puo', comunque, essere inferiore al triplo del canone da corrispondere in relazione al periodo di ritardo. Il contributo per il trasloco previsto dal provvedimento tariffario non puo' essere richiesto prima di trenta giorni dall'attivazione dell'impianto. L'abbonato e' tenuto a corrispondere eventuali diverse tariffe determinatesi in conseguenza del trasloco".

Art. 4

1.I commi sesto e settimo dell'art. 25 del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, sono sostituiti dai seguenti: "Fermo restando l'obbligo di riparazione dei guasti, il gestore del servizio pubblico, per ogni giorno di ritardo negli interventi sui guasti ad esso imputabili, rispetto ai tempi previsti dai precedenti commi, e' tenuto a corrispondere, su richiesta dell'abbonato: a) nel caso in cui il guasto comporti un'interruzione del servizio, unitamente al rimborso del canone di abbonamento per il periodo di ritardo, un indennizzo calcolato secondo i criteri previsti dal comma ottavo dell'art. 10; b) nel caso in cui il disservizio si concretizzi in una limitazione delle prestazioni di rete oltre i parametri stabiliti dal vigente piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, un indennizzo ragguagliato al triplo del canone dovuto per il periodo di ritardo. Nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma sesto, qualora non si riscontri la limitazione delle prestazioni di rete, il gestore del servizio pubblico e' tenuto, su richiesta dell'abbonato, a rilasciare apposita certificazione tecnica delle prove effettuate.".

Nota all'art. 4: - Il testo vigente dell'art. 25 del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 25. - Per i guasti di qualsiasi genere, l'abbonato puo' effettuare la segnalazione telefonicamente, per mezzo dell'apposito servizio gratuito, o per iscritto. Nel caso di segnalazione per mezzo del servizio gratuito operante 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, la societa' e' tenuta a registrare la data e l'ora della segnalazione su apposito documento. Salvo casi di particolare complessita' tecnica o diffusione dei guasti, la societa' deve intervenire per il ripristino al piu' presto, dando la precedenza alle utenze di pubblica utilita', e comunque entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui e' pervenuta la segnalazione. Qualora la natura del guasto richiedesse tempi maggiori, la societa' dovra' darne avviso al recapito telefonico indicato dall'utente, precisando la presumibile data entro la quale il guasto verra' riparato. Ove fosse necessario intervenire presso il domicilio dell'utente, la societa' precisera' l'arco di tempo (mattina o pomeriggio) nel quale l'intervento stesso sara' effettuato. Per i guasti di notevole entita', la societa' provvedera' a darne avviso all'utenza tramite mezzi di informazione pubblica quali giornali, radio, televisione. Fermo restando l'obbligo di riparazione dei guasti, il gestore del servizio pubblico, per ogni giorno di ritardo negli interventi sui guasti ad esso imputabili, rispetto ai tempi previsti dai precedenti commi, e' tenuto a corrispondere, su richiesta dell'abbonato: a) nel caso in cui il guasto comporti un'interruzione del servizio, unitamente al rimborso del canone di abbonamento per il periodo di ritardo, un indennizzo calcolato secondo i criteri previsti dal comma ottavo dell'art. 10; b) nel caso in cui il disservizio si concretizzi in una limitazione delle prestazioni di rete oltre i parametri stabiliti dal vigente piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, un indennizzo ragguagliato al triplo del canone dovuto per il periodo di ritardo. Nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma sesto, qualora non si riscontri la limitazione delle prestazioni di rete, il gestore del servizio pubblico e' tenuto, su richiesta dell'abbonato, a rilasciare apposita certificazione tecnica delle prove effettuate".

Art. 5

1.Il terzo comma dell'art. 26 del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, e' sostituito ed integrato dai seguenti: "Nei casi di errata indicazione nell'elenco alfabetico degli abbonati del nominativo ovvero del numero telefonico, come pure nei casi di omissione totale, sempreche' non dovuti a forza maggiore o a fatto imputabile all'abbonato, il gestore del servizio pubblico provvede a comunicare, mediante messaggio in bolletta o altro mezzo idoneo, le relative rettifiche al domicilio di tutti gli abbonati della rete urbana interessata non oltre quattro mesi dalla distribuzione degli elenchi alfabetici. A tal fine l'abbonato comunica al gestore del servizio pubblico, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, i dati necessari per la rettifica entro venti giorni dall'ultimo giorno di distribuzione degli elenchi. Quest'ultimo termine e' evidenziato con idonea modalita' nella bolletta del bimestre che precede detta distribuzione. La Societa' e' comunque tenuta a corrispondere, per il periodo intercorrente tra la consegna degli elenchi alfabetici e la comunicazione di rettifica, un indennizzo pari al doppio del canone di abbonamento previsto dal decreto tariffario vigente al momento della liquidazione. Oltre alle iniziative previste nei commi precedenti, il gestore del servizio pubblico provvede ad apportare le rettifiche sull'apposito servizio 12 'Informazioni elenco abbonati' non appena pervenuta la comunicazione da parte dell'interessato. Tale rettifica ed il relativo servizio di informazione sono gratuiti. Nel caso in cui all'abbonato sia attribuito in elenco un numero non ancora assegnato, la societa' provvede, inoltre, ad assicurare un servizio gratuito di informazione a mezzo di fonoripetitore singolo per un periodo di trenta giorni.".

Nota all'art. 5: - Il testo vigente dell'art. 26 del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 26. - L'abbonato ha diritto ad avere in utilizzazione gratuita una copia dell'elenco degli abbonati della propria rete urbana per ogni utenza tenuta in abbonamento. Nell'elenco saranno inserite gratuitamente le indicazioni strettamente necessarie all'individuazione dell'abbonato nella forma stabilita dalla societa' concessionaria. Nei casi di errata indicazione nell'elenco alfabetico degli abbonati del nominativo ovvero del numero telefonico, come pure nei casi di omissione totale, sempreche' non dovuti a forza maggiore o a fatto imputabile all'abbonato, il gestore del servizio pubblico provvede a comunicare, mediante messaggio in bolletta o altro mezzo idoneo, le relative rettifiche al domicilio di tutti gli abbonati della rete urbana interessata non oltre quattro mesi dalla distribuzione degli elenchi alfabetici. A tal fine l'abbonato comunica al gestore del servizio pubblico, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, i dati necessari per la rettifica entro venti giorni dall'ultimo giorno di distribuzione degli elenchi. Quest'ultimo termine e' evidenziato con idonea modalita' nella bolletta del bimestre che precede detta distribuzione. La societa' e' comunque tenuta a corrispondere, per il periodo intercorrente tra la consegna degli elenchi alfabetici e la comunicazione di rettifica, un indennizzo pari al doppio del canone di abbonamento previsto dal decreto tariffario vigente al momento della liquidazione. Oltre alle iniziative previste nei commi precedenti, il gestore del servizio pubblico provvede ad apportare le rettifiche sull'apposito servizio 12 'Informazioni elenco abbonati' non appena pervenuta la comunicazione da parte dell'interessato. Tale rettifica ed il relativo servizio di informazione sono gratuiti. Nel caso in cui all'abbonato sia attribuito in elenco un numero non ancora assegnato, la societa' provvede, inoltre, ad assicurare un servizio gratuito di informazione a mezzo di fonoripetitore singolo per un periodo di trenta giorni. Salvi i casi di cui sopra, la societa' non assume alcuna responsabilita' in caso di errori od omissioni di diciture esplicative, indirizzi, o altre indicazioni riportate nella pubblicazione suddetta, ne' per quanto attiene la veridicita' di qualifiche e titoli dichiarati dall'utente".

Art. 6

1.Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 ottobre 1992.

Il Ministro: GAMBINO

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1995

Registro n. 4 Poste, foglio n. 71

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