DECRETO 28 marzo 1995, n. 202
Entrata in vigore del decreto: 13/06/1995
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto l'art. 14, comma 3, della legge n. 257/1992, che istituisce, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto;
Visto l'art. 14, comma 4, della legge n. 257/1992, che demanda al CIPI l'individuazione delle condizioni di ammissibilita' e le priorita' di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3, e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento;
Vista in particolare la delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 28 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1994;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che attribuisce al CIPE l'emanazione delle direttive di cui all'art. 14, comma 4, della citata legge 27 febbraio 1992, n. 257;
Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 257/1992, che stabilisce che il Ministero dell'industria, con proprio regolamento, fissa le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi;
Visto l'art. 6, comma 7, della legge n. 257/1992, che stabilisce che le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto, che alla data di entrata in vigore della citata legge risultano omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuita' accertata dall'Istituto superiore di sanita';
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 162530 del 23 dicembre 1994;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
2.Possono concorrere alla concessione dei contributi del Fondo le imprese che alla data del 31 dicembre 1992 risultano in attivita' e non sono sottoposte alla stessa data a procedure concorsuali.
3.Sono escluse dai benefici del Fondo: - quelle imprese i cui programmi di riconversione hanno determinato l'iscrizione nel libro dei cespiti degli investimenti effettuati in data precedente all'entrata in vigore della legge n. 257/1992; - quelle imprese che, utilizzando nella loro attivita' prodotti a base di amianto, hanno come unico onere quello della sostituzione di tali prodotti.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge 27 marzo 1992, n. 257, reca "norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 3, della citata legge n. 257/1992: "3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto".
Art. 2
Presentazione della domanda
1.Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, devono essere presentate, dalle imprese interessate, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Divisione XI, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2.La data di presentazione della domanda e' quella apposta dall'ufficio postale di partenza.
3.Le domande devono essere presentate in duplice copia, di cui una in carta legale, secondo il modello riportato nell'allegato A, corredate della documentazione indicata nell'allegato B, anch'essa in duplice copia.
4.Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.
6.Se si rileva l'incompletezza della documentazione allegata, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione presentata.
7.I costi imputabili all'iniziativa devono essere relativi a spese strettamente connesse al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 14, comma 5, della legge n. 257/1992.
9.Non sono imputabili i costi relativi a revisione prezzi, ad imprevisti, ed a spese generali.
10.Nell'ipotesi di riconversione in altro settore merceologico, cosi' come descritto alla lettera b) dell'art. 1, l'impresa si deve impegnare ad operare nel nuovo settore merceologico senza soluzione di continuita' rispetto al precedente.
Nota all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 5, della legge n. 257/1992: "5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attivita' sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative".
Art. 3
Valutazione delle domande
1.La valutazione delle domande di contributo e' svolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla scadenza della data di presentazione delle domande.
2.Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, si applicano i criteri di priorita' di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1994.
3.Tutte le domande valutate positivamente ai fini della concessione dei contributi, sono ordinate secondo le priorita' di cui al comma 2.
4.Il singolo contributo e' concesso quando interamente rientrante nei fondi disponibili fino ad esaurimento.
5.Nel caso in cui l'importo globale dei contributi supera la disponibilita' del Fondo sono escluse quelle imprese i cui programmi non rientrano nelle priorita' di cui ai commi precedenti del presente articolo.
6.Nel caso in cui tutte le imprese realizzano programmi con le caratteristiche di cui ai commi precedenti e l'ammontare dei contributi supera la disponibilita' del Fondo, il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato diminuisce il contributo in misura percentuale fino alla concorrenza dei 50 miliardi del Fondo.
Note all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 1, lettera h), del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373: "1. Sono attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) le funzioni del soppresso Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) di seguito indicate: a) - g) (omissis); h) emanazione delle direttive di cui all'art. 14, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257". - Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 4, della legge n. 257/1992: "Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' e le priorita' di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento". - Si trascrive il testo del dispositivo della delibera CIPI del 28 dicembre 1993, (determinazione delle condizioni di ammissibilita' ai benefici del Fondo speciale per la rinconversione delle produzioni di amianto, delle priorita' di accesso e dei criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel deliberare gli interventi del Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto si attiene alle seguenti direttive: 1. Ammissibilita'. 1. Sono ammissibili ai benefici del "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto" quelle imprese industriali che, impiegando fibre di amianto come materia prima, siano impegnate in programmi di riconversione della loro attivita' impiegando materiali sostitutivi dell'amianto. Sono quindi escluse dai benefici del Fondo quelle imprese che utilizzano nella loro attivita' prodotti a base di amianto e che abbiano come onere quello derivante dalla sostituzione di tali prodotti. 1.2. Sono ammissibili ai benefici del Fondo anche quelle aziende che intendano orientare il processo di riconversione verso altri settori merceologici previa cessazione della precedente attivita'. Tuttavia, tale obiettivo dovra' essere oggetto di una specifica strategia che l'impresa dovra' documentare sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali ed impegnarsi a rendere operativa senza soluzione di continuita' rispetto alla precedente attivita'. In tale ipotesi, il contributo sara' commisurato al costo medio di riconversione proprio del settore di provenienza od a quello del nuovo settore scegliendo, tra i due, il minore. La congruita' dei costi esposti sara' verificata dal Ministero dell'industria. 1.3. Ferme restando le condizioni sopra esposte, possono usufruire dell'intervento del Fondo le imprese che risultino in attivita' al 31 dicembre 1992 e che non siano gravate da procedure concorsuali. Sono escluse dai benefici del Fondo quei programmi di riconversione che abbiano determinato l'iscrizione nel libro dei cespiti di investimento effettuati in data precedente all'entrata in vigore della legge n. 257/1992. 1.4. I benefici del Fondo nelle zone obiettivo 1 del regolamento CE n. 2081/93, sono cumulabili con altri benefici previsti da altre leggi comunitarie, nazionali o regionali. La cumulabilita' degli interventi non puo', comunque, superare il 65% dell'investimento effettuato. 2. Priorita'. 2.1. Rivestono carattere di priorita' quei programmi caratterizzati da: incremento della produttivita' per addetto nell'ipotesi di riconversione nello stesso settore merceologico; reimpiego di un numero di addetti pari o superiore nell'ipotesi di riconversione in altro settore merceologico; riqualificazione del personale nell'ipotesi di riconversione in altro settore merceologico; utilizzazione di tecnologie sviluppate con attivita' autonome di ricerca e sviluppo. 2.2. L'entita' delle agevolazioni ammesse e' pari al 15% dei costi sostenuti e riconosciuti congrui dal Ministero dell'industria. Per le imprese operanti nelle regioni italiane rientranti nell'ob. l, nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale (ob. 2) e in quelli interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui ai regolamenti CE, l'importo delle agevolazioni ammesse e' elevabile al 30% dei costi sostenuti e riconosciuti congrui dal Ministero dell'industria. Per le imprese che si impegnino durante il periodo di applicazione del programma di eliminazione dell'uso dell'amianto a non fare ricorso alla Cassa integrazione guadagni, la somma erogabile e' maggiorata del 10% a titolo di sostegno all'occupazione dei lavoratori alle dipendenze delle stesse imprese interessate. 3. Criteri per l'istruttoria. 3.1. Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate al Ministero dell'industria complete del programma di riconversione. Il Ministero dell'industria provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti analizzando i programmi presentati e valutando la congruita' dei costi sostenuti o da sostenere. A seguito degli accertamenti di cui al punto precedente, il Ministero dell'industria delibera in ordine all'ammissibilita' del programma all'intervento del Fondo. 3.2. Le modalita', i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge n. 257/1992, con decreto del Ministro dell'industria. Prima di procedere all'erogazione del contributo il Ministero dell'industria dovra' disporre verifiche di accertamento sulla realizzazione dei programmi. 3.3. Il Ministero dell'industria provvede ad informare, annualmente, il CIPE sui programmi di riconversione approvati e sulla destinazione del Fondo fino all'estinzione del medesimo".
Art. 4
Concessione del contributo
1.I contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2.L'importo del contributo e' pari al 15% del costo totale dell'investimento sostenuto, documentato e riconosciuto congruo dal Ministero dell'industria, del commernercio e dell'artigianato.
3.Per le imprese operanti nelle regioni italiane rientranti nell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale obiettivo 2 e in quelli interessati da azioni comunitarie di sviluppo di cui al regolamento CEE, l'importo del contributo e' pari al 30% del costo totale dell'investimento, sostenuto, documentato e riconosciuto congruo dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4.Il contributo, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' elevato di un ulteriore 10% se l'impresa, nell'ambito del processo di riconversione, non fa ricorso alla cassa integrazioni guadagni.
5.I benefici del Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto nelle zone obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, come modificato dal regolamento CEE numero 2081/93, sono cumulabili con altri benefici previsti da altre leggi comunitarie, nazionali o regionali.
6.La cumulabilita' degli interventi non puo', comunque, superare il 65% dell'investimento effettuato.
7.Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i contributi sono concessi, previa verifica della attinenza e della congruita' degli investimenti in relazione ai programmi di riconversione di cui all'art. 1, secondo le priorita' indicate all'art. 3, con provvedimento motivato.
Note all'art. 4: - Il regolamento CEE n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - Comunita' europee, n. 71 del 15 settembre 1988. Tale regolamento e' stato modificato dal regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 193 del 31 luglio 1993. - Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 7, della legge n. 257/1992: "7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 puo' essere elevato fino al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni". - Per il testo dell'art. 14, comma 5, della legge n. 257/1992 vedi nota all'art. 2. - Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241: "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma".
Art. 5
Erogazione del contributo
Il contributo concesso viene erogato in una unica soluzione a seguito della verifica di cui all'art. 6.
Art. 6
Verifiche
1.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone verifiche ed accertamenti circa l'effettiva e completa realizzazione degli impianti oggetto delle agevolazioni.
2.L'accertamento ministeriale previsto dal precedente comma, e' disposto per ogni singola iniziativa, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale della produzione industriale, ed e' eseguito da una Commissione, nominata con lo stesso decreto, composta da due membri, di cui, uno con funzioni di presidente, scelto fra i dirigenti in servizio presso la Direzione generale della produzione industriale, e l'altro, munito di adeguata laurea ad indirizzo tecnico, scelto tra i funzionari in servizio presso la stessa direzione generale.
3.Gli emolumenti per i membri della commissione sono calcolati sulla base delle tariffe riportate nel decreto del Ministro dell'industria del 27 marzo 1984, con relativi oneri a carico delle imprese beneficiarie del contributo.
Il Ministro: CLO'
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 26
Nota all'art. 6: - Il D.M. 27 marzo 1984 disciplina il procedimento di nomina, la composizione e le funzioni delle commissioni di accertamento, nonche' le modalita' di assolvimento degli oneri, anche di natura finanziaria, a carico delle imprese interessate da agevolazioni.
Allegato A
ALLEGATO A (Da redigere in carta da bollo) Spettabile Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Divisione XI - Via Molise, 2 - 00187 ROMA La ............................ (ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa della richiedente, codice fiscale o partita IVA), intende realizzare presso i propri insediamenti industriali di .......................................... (luogo dove si svolgera' il programma), il programma di riconversione produttiva: a) nello stesso settore merceologico, che prevede la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera; b) in altro settore merceologico (indicare quale...............) previa cessazione della precedente attivita' lavorativa. della prevista durata di....................... , chiede l'intervento del fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto ai sensi della normativa vigente a fronte di una spesa totale preventiva di lire .......................... Per quello che concerne eventuali rapporti per l'esecuzione del programma, richiesti a qualunque titolo ad altri organi pubblici, vi precisiamo che ........................................ (elencare finanziamenti gia' richiesti e/o ottenuti). Alla presente domanda si uniscono i seguenti elementi: a) notizie sull'azienda; b) descrizione del programma; c) documentazione da allegare alla domanda. Le persone con le quali codesto Ministero potra' prendere contatto per ulteriori delucidazioni sono ................................. (nome, qualifiche, recapiti ed indirizzi telefonici). Firma ...................
Allegato B
ALLEGATO B (da redigersi su carta intestata) A) NOTIZIE SULL'IMPRESA - ragione sociale e veste giuridica; - sede legale; - stabilimenti di produzione (ubicazione, superficie coperta, natura dei prodotti); - capitale fisso (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario rilevati all'ultimo bilancio approvato); - capitale sociale e sua ripartizione; - personale in forza negli ultimi tre esercizi ed alla data di presentazione della domanda suddiviso in: laureati, diplomati, operai e categorie speciali); - ricorsi alla cassa integrazioni guadagni negli ultimi tre esercizi ed alla data di presentazione della domanda; - vendite in quantita' e valore negli ultimi due esercizi ed in quello in corso; indicare la quota export per ognuno dei suindicati esercizi; - ramo di attivita', specificare in base a codice ISTAT (principali attivita' produttive dell'impresa, licenze, accordi tecnici o commerciali); - investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi; - situazione patrimoniale e conti economici riclassificati relativi agli ultimi due esercizi; - notizie di settore (dimensioni del mercato sia italiano sia estero, elenco dei principali concorrenti sia in Italia sia all'estero, stime percentuali di penetrazione dell'impresa, previsione di andamento del mercato con stime della posizione che l'impresa prevede di detenere). B) DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICONVERSIONE - tema del programma di riconversione (descrivere in dettaglio sia la tecnologia utilizzata prima e sia quella utilizzata con l'introduzione del programma di riconversione dell'attivita' produttiva); - attivita' del programma (elencare le principali attivita' tramite le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi finali descritti al punto precedente); - data esatta di inizio e fine programma; - luogo di svolgimento del programma; - schema di flusso del processo; - caratteristiche chimico-fisiche, sanitarie-ambientali delle materie prime utilizzate; - progetto esecutivo dell'iniziativa proposta con allegati schemi meccanici/strumentali (P. & I.), analisi dei costi; dati relativi alla produzione (tipo di prodotto, destinazione del prodotto, produzione annuale massima), bilanci di massa in ingresso e in uscita, bilanci di energia, relazioni che illustrino le caratteristiche tecniche/funzionali e le caratteristiche tecniche/economiche dell'impianto, ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della completa valutazione dell'impianto; - caratteristiche fisiche e meccaniche del prodotto finito; - relazione sulla durata ed inalterabilita' nel tempo del prodotto finito; - relazione sull'incremento della produttivita' per addetto; - utilizzazione di tecnologie sviluppate con attivita' autonome di ricerca e sviluppo; - costo totale di realizzazione dell'iniziativa; - copertura finanziaria per la realizzazione dell'iniziativa; - dettaglio del costo di realizzazione dell'iniziativa suddiviso in parte svolta e parte da svolgere alla data di presentazione della domanda. C) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (tutta la documentazione che segue deve essere prodotta in originale e in copia). In caso di dichiarazione a firma del legale rappresentante, questi puo' essere sostituito da un suo speciale procuratore. - certificato rilasciato dalla competente Prefettura ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 concernente "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale", in data non anteriore a tre mesi precedenti; - certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato di data non anteriore a tre mesi precedenti; - certificato previdenziale attestante il settore di inquadramento dell'impresa; - bilanci relativi agli ultimi tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda, completi di tutti gli allegati; - dichiarazione del proponente dalla quale risulti lo stato attuale dell'iniziativa; - dichiarazione del proponente dalla quale risulti la data esatta di inizio e fine lavori; - dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che l'impresa e' in possesso, per l'iniziativa proposta, di tutte le autorizzazioni di legge, ovvero, sono state presentate le istanze in ordine alle autorizzazioni stesse; - certificato del competente Tribunale (in data non anteriore a tre mesi precedenti) attestante che a carico dell'impresa non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata e che la societa' stessa non risulti sciolta; - dichiarazione del legale rappresentante della impresa da cui risulti che non sia stata deliberata la messa in liquidazione della societa' medesima ne' sia stata avanzata istanza; - dichiarazione del proponente dalla quale risulti la forma di accredito del contributo (numero del conto corrente bancario e relativo istituto di credito, ovvero altre forme di accredito previste dalla natura giuridica dei soggetti beneficiari).
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