Entrata in vigore del decreto: 31-5-1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed in rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 agosto 1993, n. 281, 5 ottobre 1993, n. 399, 4 dicembre 1993, n. 498, 2 febbraio 1994, n. 81, 31 marzo 1994, n. 220, 30 maggio 1994, n. 326, 30 luglio 1994, n. 475, 30 settembre 1994, n. 563, 30 novembre 1994, n. 660, e 31 gennaio 1995, n. 28.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO ------------
AVVERTENZA: Il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 1 aprile 1995. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 52. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 27 giugno 1995.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1995, N. 98. All'articolo 6: al comma 5, capoverso 2, le parole: "dalla valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "dallo studio"; al comma 6, capoverso 2, le parole: "deve essere allegato lo studio di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere allegati la valutazione di impatto ambientale, effettuata secondo le modalita' previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto"; il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. All'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: 'concessionari di cui all'articolo 3' sono sostituite dalle seguenti: 'soggetti di cui all'articolo 4'". All'articolo 7: al comma 1, primo periodo, le parole: "al 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di effettiva operativita' presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566,"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La data di effettiva operativita' presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regola mento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, e' comunicata con apposito avviso pubblicato, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione, nella Gazzetta Ufficiale". Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis (Semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo). - 1. Per i voli diurni con origine e destinazione nel territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio estero, da effettuare secondo le regole del volo a vista, non e' richiesta la presentazione di piano di volo purche' il velivolo sia munito di idoneo apparato trasmittente per la localizzazione di emergenza". All'articolo 13, al comma 1, sono premesse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 1995".