DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1994, n. 773

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1994-11-03
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 30/6/1995

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236, di

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, che istituisce il Fondo per lo sviluppo ed in particolare il comma 2 che prevede che i criteri e le modalita' di utilizzo di detto Fondo siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15

settembre 1992 che istituisce, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con

modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante "Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";

Vista la deliberazione CIPI 22 aprile 1993 concernente "Direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il regolamento CEE, n. 2081/1993, del Consiglio del 20 luglio

1993 che definisce le missioni dei Fondi a finalita' strutturale;

Visto il regolamento CEE, n. 328/1988, del Consiglio del 2 febbraio

1988 che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche;

Visto il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante "Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia";

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24

luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,

convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

Visti gli articoli 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 17 della

legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessita' di accrescere l'efficacia delle risorse finanziarie pubbliche e degli altri strumenti disponibili ai fini del sostegno e dello sviluppo delle attivita' produttive e dell'occupazione, operando attraverso programmi di intervento in grado di concentrare nelle aree di crisi le disponibilita' finanziarie di provenienza regionale, nazionale e comunitaria, nonche' privata;

Considerato che in questo stesso contesto assume fondamentale

importanza la possibilita' di accedere al cofinanziamento comunitario nella forma della sovvenzione globale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza

generale del 4 luglio 1994;

Vista la proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza

sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sentito il parere del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Interventi ammissibili

1.Le disponibilita' del Fondo per lo sviluppo, istituito ai sensi dell'art. 1-ter, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 236, sono destinate a promuovere e realizzare programmi di sviluppo localizzati nelle aree di intervento di cui all'art. 1 della citata legge.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.