DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1995, n. 223
Entrata in vigore del decreto: 24/06/1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, con il quale e' stato approvato lo statuto della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), e le successive modifiche disposte con i decreti del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, n. 859, e 2 agosto 1986, n. 726;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 97/1992 con la quale il predetto organo in sede giurisdizionale annullava le disposizioni che sulla base della distinzione tra iscritti e soci limitavano lo stato e l'elettorato, attivo e passivo, dei primi;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 77/1994 con la quale il predetto organo assegnava all'Amministrazione, per provvedere, il termine di giorni centottanta;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 671, contenente le modifiche che si ritenevano necessarie per adeguare lo statuto dell'ente ai principi ed alle prescrizioni enunciate nel giudicato da ottemperare;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 41/1995 emessa pure in sede di ottemperanza, con la quale il suddetto organo, constatata l'emanazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 671/1994 oltre il termine assegnato per l'esecuzione, ha ritenuto di spettanza del giudice dell'ottemperanza di procedere all'esecuzione del giudicato, sostituendo o modificando gli articoli 1, 6, 7, 8, 9, 11 e 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 671/1994 facendo proprie e confermando le altre disposizioni del citato decreto presidenziale;
VISTA la decisione n. 383/1995 del Consiglio di Stato, Sezione VI, con la quale vengono apportate alcune correzioni materiali al dispositivo della precitata sentenza n. 41/1995 del medesimo organo giurisdizionale;
RITENUTA l'opportunita' di ripubblicare con valore ricognitivo il testo integrale dello statuto della S.I.A.E. cosi' come modificato dalle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 41/1995 e n. 383/1995;
VISTO l'art. 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1995;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente decreto:
ARTICOLO UNICO
Lo statuto della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), e' stabilito nel seguente testo: "TITOLO I - SEDE ED OGGETTO
Art. 1
1.La Societa' Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) ha sede in Roma.
Avvertenza: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Art. 2
1.La Societa' esercita le attribuzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e successive modificazioni e dal presente statuto.
2.La Societa' ha per oggetto la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi, in Italia e all'estero.
Art. 3
1.La Societa' puo' assumere per conto dello Stato, di enti o privati, servizi comunque collegati con la diffusione delle opere dell'ingegno, nonche' servizi di accertamento e di riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti.
Art. 4
1.La Societa' svolge la propria attivita' di tutela delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi nell'interesse dei suoi soci e iscritti (ordinari e straordinari), nonche' di coloro che gliene abbiano affidato il mandato.
2.La Societa' puo' delegare l'esercizio generale o parziale della propria attivita' in paesi stranieri anche a enti o privati italiani e stranieri.
Art. 5
2.Le opere create appositamente per la radiodiffusione o la televisione sono assegnate alle varie sezioni secondo il genere delle opere stesse.
3.Rientrano fra i diritti tutelati dalle varie sezioni, per le opere rispettivamente loro assegnate, quelli relativi alla facolta' di riproduzione meccanica e quelli relativi alla comunicazione pubblica, a mezzo di apparecchi radio o telericeventi, dell'opera radiodiffusa o telediffusa.
Art. 6
1.La tutela dei diritti connessi al diritto di autore e' esercitata dalla Societa' con modalita' determinate con apposite norme regolamentari.
TITOLO III - DEGLI ISCRITTI E SOCI Capo I - Degli iscritti ordinari.
Art. 7
2.Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono parificati ai cittadini italiani. Le persone fisiche e le persone giuridiche che hanno, rispettivamente, la cittadinanza o la nazionalita' di uno Stato membro della Comunita' economica europea, istituita con il trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1303, sono equiparate alle persone fisiche e giuridiche di cittadinanza o nazionalita' italiana.
3.Gli autori possono essere iscritti anche se i diritti di utilizzazione economica delle loro opere siano stati ceduti purche' gli aventi causa li abbiano affidati alla Societa' per la loro protezione.
4.Sulle domande di iscrizione delibera il presidente. In caso di accettazione, la deliberazione determina la data di decorrenza degli effetti della iscrizione. E' in ogni caso ammesso ricorso, da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al consiglio di amministrazione che decide in via definitiva.
5.All'iscritto puo' essere anche riconosciuta, agli effetti sociali, l'appartenenza a piu' categorie fra quelle indicate nel primo comma di questo articolo.
6.Le particolari qualifiche relative alle categorie di cui sopra, dichiarate dall'interessato, possono essere accertate dalla Societa' per gli effetti e con le modalita' determinate dal regolamento generale.
Art. 8
1.L'iscrizione importa l'accettazione degli obblighi stabiliti da questo statuto e dal regolamento generale, nonche' delle limitazioni nell'esercizio dei diritti poste da norme statutarie e regolamentari al fine di evitare contrasti fra i vari diritti di utilizzazione economica o, comunque, di proteggere, nel quadro degli interessi generali della Societa', gli interessi dei singoli iscritti.
2.Le disposizioni suddette diventano obbligatorie per gli iscritti nel ventesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel bollettino sociale.
Art. 9
1.L'iscritto deve presentare alla Societa', per ogni opera di cui le affida la protezione, la relativa dichiarazione redatta in conformita' alle prescrizioni regolamentari.
2.Ogni opera e' assegnata, agli effetti previsti dal regolamento generale, a una o piu' delle sezioni indicate nell'art. 5.
3.L'accettazione della dichiarazione dell'opera e la sua assegnazione alle competenti sezioni spettano al direttore generale.
4.Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento adottato, il dichiarante puo' ricorrere al consiglio di amministrazione, che si pronuncia dopo aver sentito il parere delle commissioni di sezione interessate. In caso di mancata pronuncia entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, l'interessato puo' avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
5.La tutela dei diritti indicati nell'ultimo comma dell'art. 5 puo' essere affidata dal direttore generale a quella fra le sezioni cui in prevalenza sono assegnate le varie opere cosi' utilizzate.
Art. 10
1.L'iscrizione alla Societa' ha per effetto di affidare ad essa in esclusiva la protezione dell'opera dichiarata ai sensi del primo comma del precedente articolo 9, in Italia e in quei paesi in cui esiste una sua rappresentanza organizzata, limitatamente alla competenza della sezione alla quale detta opera e' assegnata si sensi dell'art. 5, con le modalita' stabilite dal regolamento generale.
2.Per talune sezioni il regolamento generale puo' prevedere limitazioni riguardanti l'estensione del mandato conferito alla Societa' ai sensi del comma precedente e disporre altresi' l'obbligo per l'iscritto di dichiarare tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia o acquisti diritti.
3.Le misure dei compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate dalla Societa' ed i criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere sono stabiliti con provvedimenti del presidente su parere conforme della competente commissione di sezione o del consiglio di amministrazione nel caso di difformita' dei pareri delle commissioni di sezione quando il provvedimento investe la competenza di piu' sezioni.
4.La Societa' non puo' concedere permessi per l'utilizzazione gratuita dell'opera.
Art. 11
1.L'iscrizione alla Societa' impegna l'iscritto per la durata di cinque anni a decorrere dalla data indicata nella delibera di accoglimento della relativa domanda. Essa si rinnova tacitamente per un uguale periodo di tempo se l'iscritto non manifesti una diversa volonta' con dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio.
2.L'iscritto, tuttavia, resta vincolato per l'intero periodo di durata degli impegni assunti dalla Societa', nell'interesse dell'iscritto stesso, anteriormente alla dichiarazione suddetta.
3.L'iscrizione s'intende limitata alla durata del diritto, se questo abbia una durata inferiore a cinque anni.
Art. 12
1.Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione nella misura e con le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione.
2.Essi corrispondono inoltre, mediante trattenuta, provvigioni sulle somme riscosse dalla Societa' nell'espletamento dei compiti affidatile.
3.Gli iscritti che abbiano superato l'eta' di ottanta anni, quelli che fruiscono dei sussidi di cui all'art. 57, terzo comma, del presente statuto e quelli riconosciuti ciechi, sordomuti o invalidi permanenti, in base alle norme di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 648, 21 agosto 1950, n. 698, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, possono essere esonerati dal pagamento delle quote annuali di associazione, con deliberazione motivata del presidente.
4.L'iscritto che non corrisponda la quota annua di associazione per la durata di due anni consecutivi e' dichiarato decaduto dalla sua qualita' di iscritto.
5.La decadenza e' pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di sezione competenti. La commissione o le commissioni di sezione competenti possono tuttavia decidere che sia mantenuto il rapporto di iscrizione in motivati casi particolari. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento l'interessato ha facolta' di ricorrere al presidente, che decide in via definitiva. In caso di mancata decisione entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso, l'interessato puo' avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 13
1.A fini di solidarieta' fra soci e fra iscritti la Societa' deduce dalle somme, riscosse per diritti d'autore nei territori di gestione diretta, un importo da un minimo del 4% sino ad un massimo del 10% del totale al netto delle provvigioni.
2.La misura della deduzione e' determinata dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta del consiglio di amministrazione, tenuto conto dell'andamento dell'esercizio finanziario, e puo' essere differenziata, sentite le singole commissioni di sezione, in relazione ai generi delle opere ed ai tipi di utilizzazione.
3.Gli incassi derivanti dalla concessione di licenze e autorizzazioni sono ripartiti secondo le norme regolamentari e al netto delle provvigioni e della deduzione di cui al primo comma del presente articolo.
4.L'attribuzione agli iscritti delle somme derivanti dalla ripartizione ha luogo periodicamente con le modalita' stabilite per ciascuna sezione dalle relative norme regolamentari.
Art. 14
TITOLO III - DEGLI ISCRITTI E SOCI Capo II - Degli iscritti straordinari - Dei mandanti.
Art. 15
1.Possono essere iscritti alla Societa', in qualita' di iscritti straordinari, le persone fisiche o giuridiche straniere che appartengono a una delle categorie di cui all'art. 7.
2.Ad essi si applicano gli artt. 7, ultimo comma, 8, 9, 10, 11, 13 e 14.
3.Gli iscritti straordinari non sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione, ma debbono corrispondere, oltre a quella normale, una provvigione aggiuntiva ovvero un contributo predeterminato.
Art. 16
2.Le categorie di titolari di diritti di autore o di diritti connessi, nonche' di opere o di diritti per le quali possono essere accettati mandati, saranno determinate con norme regolamentari.
3.Spetta al consiglio di amministrazione stabilire la misura delle provvigioni dovute alla Societa' per l'esercizio del mandato.
4.La durata e ogni altra modalita' del mandato saranno determinate di volta in volta con l'osservanza delle norme regolamentari relative a tale categoria di rapporti.
Art. 17
1.La Societa' ha la facolta' di assumere la rappresentanza di enti stranieri similari per la tutela delle opere e per l'esercizio di diritti di autore o di diritti connessi dei loro aderenti, in Italia e anche fuori del territorio dello Stato.
TITOLO III - DEGLI ISCRITTI E SOCI Capo III - Dei soci.
Art. 18
3.Le disposizioni di questo articolo e di quelli successivi si osservano, in quanto applicabili, anche nei riguardi delle persone giuridiche e, per quanto concerne le lettere a) e b) del secondo comma, di chi ne abbia la legale rappresentanza.
Art. 19
1.L'iscritto ordinario che sia, per piu' categorie, in possesso del requisito di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 18 deve indicare nella domanda in quale categoria (autore, editore, concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, produttore o concessionario di opere cinematografiche) intenda essere ammesso come socio. Deve essere altresi' precisata la qualifica, allorche' si tratti di autori o editori con piu' qualifiche tra quelle elencate nell'art. 37.
2.Non e' ammesso il cumulo dei proventi derivanti da diverse categorie.
3.E' invece ammesso, nell'ambito di ciascuna categoria, il cumulo dei proventi derivanti dalle diverse qualifiche, purche' l'iscritto abbia raggiunto almeno il 70% dei minimi stabiliti relativamente alla qualifica precisata nella domanda, nonche' complessivamente il 30% dei minimi pertinenti alle altre qualifiche possedute.
Art. 20
1.Le tabelle indicate nelle lettere c), d) ed e) del secondo comma dell'art. 18 sono deliberate dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta delle commissioni di sezione interessate e su conforme parere della consulta legale.
2.Le tabelle hanno durata quinquennale e hanno decorrenza a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse sono deliberate.
3.Gli importi della tabella indicata nella lettera c) del secondo comma dell'art. 18 sono annualmente perequati su base non superiore alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita. In caso di andamento economico degli incassi della sezione inferiore rispetto all'indice ISTAT, la perequazione ha luogo secondo le risultanze di settore.
Art. 21
1.Le domande dirette a conseguire la qualita' di socio sono istruite dalla direzione generale che le trasmette, con le proprie osservazioni, alla commissione o alle commissioni di sezione competenti.
2.Il provvedimento della commissione che accoglie o respinge la domanda, e' comunicato dal presidente all'interessato. Questi, nel caso di reiezione della domanda, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, puo' proporre, contro il provvedimento stesso, ricorso all'assemblea delle commissioni di sezione.
3.Il presidente puo' incaricare, con le modalita' previste dal regolamento generale, uno o piu' soci che riferiscano sul ricorso stesso all'assemblea, la quale decide in via definitiva.
Art. 22
1.Tutte le norme contenute in questo statuto e nei regolamenti della Societa', le quali riguardano gli iscritti ordinari, sono applicabili anche ai soci. Non puo' tuttavia essere dichiarata la decadenza a norma dell'art. 12 dei soci autori, rimanendo salvo in ogni caso il diritto della Societa' di recuperare le somme di cui essa sia creditrice.
2.Il socio persona giuridica che sia editore, ovvero concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, ovvero produttore o concessionario di opere cinematografiche, o di opere a queste assimilate, puo' essere dichiarato decaduto da detta qualita' allorquando cessi tale sua attivita' ovvero la limiti in modo da non raggiungere, in ciascun successivo periodo di durata uguale a quella prevista nelle tabelle di cui all'art. 18, un decimo sia dei minimi di incasso sia del numero di opere depositate o dichiarate, rispettivamente previsti dalle lettere c), d), e) del secondo comma del medesimo articolo.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.