Entrata in vigore della legge: 29/06/1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle
funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Articolo 86 della Costituzione SCOGNAMIGLIO PASINI
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO AVVERTENZA:
Il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1995.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 36. ------------
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1995, N. 139. All'articolo 1, al comma 1, le parole: "alla data del 30 aprile 1996" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 giugno 1996".