DECRETO 4 maggio 1995, n. 279
Entrata in vigore del decreto: 29-07-1995
Art. 1
IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto l'art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263; Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1934 con il quale sono state approvate le condizioni generali d'oneri per la confezione e riparazione a tariffa del vestiario e delle calzature dei sottufficiali e della truppa; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 6 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa; Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate; Visto il parere delle competenti commissioni parlamentari; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995; A D O T T A il seguente regolamento: Sono approvate le seguenti disposizioni in tema di attivita' contrattuale e di condizioni generali d'oneri per l'esecuzione di servizi di confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento.
Il Ministro: CORCIONE
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1995
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 74
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 23 del testo unico approvato con R.D. n. 263/1928 e' cosi' formulato: "Art. 23. - Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonche' al mantenimento e servizio dei quadrupedi, come pure per tutti gli altri contratti per i quali sia prescritto o ritenuto opportuno, l'amministrazione della guerra formula capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti. La stessa procedura deve seguirsi per le modificazioni da apportarsi ai detti capitolati. Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonche' al mantenimento ed al servizio quadrupedi, che siano stipulati in conformita' dei predetti capitolati, non e' necessario sentire il parere del Consiglio di Stato. Tutti gli altri contratti stipulati in base ai detti capitolati debbono essere preventivamente sottoposti all'esame del predetto consiglio, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, quando l'importo relativo non sia inferiore ai seguenti limiti: lire 240.000.000, se da aggiudicarsi per asta pubblica; lire 120.000.000, se da aggiudicarsi con licitazione privata; lire 60.000.000, se da concludersi per trattativa privata". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'art. 6 della legge n. 436/1988 e' il seguente: "Art. 6. - 1. I regolamenti che disciplinano l'attivita', anche esterna, delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti e i capitolati d'oneri generali e particolari per le forniture della Difesa sono approvati dal Ministro della difesa, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimersi secondo le procedure previste dai regolamenti delle Camere, nel termine e con gli effetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1. 2. I regolamenti di cui al comma 1 possono essere modificati: a) per semplificare l'attivita' contrattuale allo scopo di adeguare le procedure amministrative ad eventuali nuove normative entrate in vigore per le amministrazioni centrali dello Stato; b) per tener conto della specificita' del rapporto Difesa-Industria, a seconda dei vari tipi di approvvigionamenti e delle esigenze militari, in modo da tutelare la riservatezza ed il segreto nel limite delle informazioni che ai sensi della presente legge devono essere fornite al Parlamento".
Regolamento confezione e manutenzione oggetti di vestiario e di equipaggiamento-art. 1
REGOLAMENTO RECANTE NORME IN TEMA DI ATTIVITA' CONTRATTUALE E DI CONDIZIONI GENERALI D'ONERI PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI CONFEZIONE E MANUTENZIONE DEGLI OGGETTI DI VESTIARIO E DI EQUIPAGGIAMENTO. Art. 1. Ambito di applicazione 1. I servizi delle confezioni e delle riparazioni di vestiario e di calzature, compresa la confezione di vestiario di serie a carattere industriale, da eseguirsi in favore del personale dell'Amministrazione della difesa avente diritto, sono regolati dalle presenti condizioni generali d'oneri. 2. Esse sono parte integrante dei contratti di appalto dei servizi e devono essere esplicitamente richiamate in tali contratti.
Regolamento-art. 2
Art. 2. Compenso e modalita' di esecuzione 1. Tipo e misura del compenso dovuto dall'Amministrazione e modalita' particolari per l'esecuzione dei servizi sono determinati con decreto ministeriale da richiamarsi in contratto.
Regolamento-art. 3
Art. 3. Competenza 1. All'appalto dei servizi si provvede, secondo i casi, a pubblico incanto, ad appalto concorso, a licitazione privata o a trattativa privata, in conformita' alle leggi e ai regolamenti vigenti. 2. E' in facolta' dell'Amministrazione di modificare in qualunque momento l'oggetto contrattuale senza che l'appaltatore del servizio possa sollevare eccezioni. I relativi prezzi da determinarsi con gli stessi criteri adottati per la definizione dei compensi di cui al precedene articolo 2, sono soggetti allo stesso sconto convenuto in sede contrattuale.
Regolamento-art. 4
Art. 4. R i n v i o 1. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti condizioni generali in materia di ricerca del contraente, stipulazione ed esecuzione dei contratti si rinvia alla normativa vigente.
Regolamento-art. 5
Art. 5. Partecipazione alle gare 1. Alle gare di appalto dei servizi delle confezioni e delle riparazioni vestiario e calzature per il personale avente diritto di enti e distaccamenti di uno o piu' presidi militari della stessa Regione militare od aerea o Dipartimento militare marittimo possono partecipare le imprese del settore, iscritte negli elenchi periferici degli organi di commissariato militare interessati all'esigenza, nonche' quelle che ne facciano richiesta, qualora ritenute idonee dall'Amministrazione secondo i criteri previsti dalla vigente normativa in materia. 2. Alle gare di appalto del servizio della confezione del vestiario di serie a carattere industriale il personale avente diritto delle Regioni militari od aeree o Dipartimenti militari marittimi possono partecipare le imprese del settore, iscritte nell'albo dei fornitori ed appaltatori dell'Amministrazione della difesa per una potenzialita' produttiva rispondente alla richiesta del bando di gara ed in possesso della licenza di pubblica sicurezza per la confezione di vestiario militare. 3. Alle suddette gare va data pubblicita' con pubblicazione dei relativi bandi su almeno due quotidiani fatte salve diverse prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Regolamento-art. 6
Art. 6. Elenchi periferici ed albo fornitori 1. Negli elenchi periferici vengono iscritte in conformita' alla normativa emanata in materia dall'Ufficio centrale per gli allestimenti militari, a domanda, quelle imprese che dispongano di laboratorio convenientemente attrezzato con macchinari tecnicamente e numericamente idonei e la cui capacita' tecnica l'Amministrazione si riserva la facolta' di accertare, anche con l'esecuzione di prove pratiche di lavorazione. Sono dispensate da tale prova quelle imprese che alla data di approvazione delle presenti condizioni generali gia' rivestono l'incarico di appaltatrici del servizio. 2. Nell'albo dei fornitori ed appaltatori dell'Amministrazione della difesa vengono iscritte le imprese che ne fanno domanda, secondo quanto contemplato dalle vigenti disposizioni in materia, emanate dall'Ufficio centrale per gli allestimenti militari.
Regolamento-art. 7
Art. 7. Lettera di invito 1. Le ditte invitate a presentare offerte devono attenersi a quanto loro reso noto con la lettera d'invito che, oltre a contenere le condizioni d'oneri generali e speciali, deve indicare specificatamente: a) oggetto dell'appalto; b) enti e distaccamenti presso i quali devono essere effettuati i servizi; c) prezzo base e modalita' dell'offerta; d) modalita', tempi di costituzione ed ammontare: del deposito provvisorio; della cauzione definitiva; della cauzione a garanzia delle materie prime quando siano previste a carico dell'Amministrazione; e) documenti da prodursi in sede di gara e/o di sottoscrizione del contratto; f) la durata del contratto; g) ogni altra indicazione, previsione o vincolo non in contrasto con la vigente normativa che l'Amministrazione militare, in via di autotutela, intenda stabilire. 2. Nella lettera di invito deve essere espresso il divieto di partecipazione per quelle ditte individuali il cui titolare raggiunga il limite di eta' lavorativo previsto dalla legge nel corso dell'anno in cui e' indetta la gara. Deve essere precisato, inoltre, se l'Amministrazione intende far eseguire il servizio nei propri locali attrezzati a cura e spese dell'impresa assuntrice, oppure presso il laboratorio o lo stabilimento dell'impresa stessa; in tal caso, il laboratorio o lo stabilimento devono essere ubicati nella provincia dove ha sede il presidio o l'ente militare interessato. 3. L'impresa che intende partecipare all'appalto del servizio confezione vestiario di serie a carattere industriale deve produrre una dichiarazione, controfirmata dal funzionario incaricato, di aver preso visione, presso l'ente dell'Amministrazione indicato nella lettera d'invito, delle modellazioni, dei conti di costruzione e dei campioni ufficiali degli oggetti di vestiario in appalto. Ove previsto dalla lettera di invito, qualora disponibili, campioni, modelli o disegni potranno essere ceduti a pagamento alle imprese che ne facciano richiesta. 4. L'autorita' appaltante puo', a suo documentato giudizio, escludere dalla gara qualsiasi impresa.
Regolamento-art. 8
Art. 8. O f f e r t e 1. I concorrenti alle gare di appalto dei servizi devono presentare l'offerta di ribasso del prezzo base palese, in percentuale unica di sconto.
Regolamento-art. 9
Art. 9. C a u z i o n e 1. Non e' consentito l'esonero dal versamento della cauzione. 2. La cauzione provvisoria per concorrere alla gara deve essere contenuta nei limiti del 5% del valore presunto del contratto. 3. La cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione della prestazione contrattuale deve essere ragguagliata al 10% del valore del contratto. Tale cauzione e' ridotta al 5% per il servizio confezione e riparazione calzature. 4. La cauzione a garanzia delle materie prime di proprieta' dell'Amministrazione e' definita di volta in volta sulla base delle disposizioni in vigore.
Regolamento-art. 10
Art. 10. Firma del contratto 1. Entro il termine stabilito dall'ente appaltante l'aggiudicatario deve presentarsi per sottoscrivere il contratto, dando la prova di aver adempiuto alla costituzione dei depositi cauzionali di cui al precedente articolo.
Regolamento-art. 11
Art. 11. S p e s e 1. Le spese di registrazione del contratto, quelle di bollo e tutte le altre inerenti al contratto stesso secondo le norme vigenti sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.
Regolamento-art. 12
Art. 12. Durata del contratto 1. La durata del contratto e' di un anno coincidente con l'anno finanziario. Potra', pertanto, essere previsto che, con il consenso espresso delle parti, lo stesso possa essere rinnovato di anno in anno, per un massimo di quattro anni. 2. A richiesta dell'Amministrazione, il contratto venuto a scadenza puo' essere prorogato di mese in mese, per un massimo di quattro mesi. 3. L'appalto assunto da una ditta individuale presso enti e distaccamenti cessa comunque entro il 31 dicembre dell'anno di compimento da parte dell'appaltatore dell'eta' prevista dalla legge quale limite massimo dell'eta' lavorativa.
Regolamento-art. 13
Art. 13. Domicilio legale 1. Il contratto deve indicare il domicilio eletto dall'impresa appaltatrice nel presidio in cui ha sede l'ente militare che fruisce del servizio.
Regolamento-art. 14
Art. 14. Ordini di lavoro 1. I lavori di confezione o di riattamento degli oggetti esistenti nei magazzini sono disposti dalla direzione di commissariato. 2. I lavori di riparazione degli oggetti in distribuzione sono disposti dai comandanti dei singoli enti e distaccamenti.
Regolamento-art. 15
Art. 15. Variazioni di forza 1. L'impresa appaltatrice del servizio deve sempre provvedere alle lavorazioni previste in contratto comprese le eventuali aggiunte e varianti di cui all'art. 3 che le siano ordinate, qualunque sia la forza dell'ente. Non ha diritto ad indennizzi per qualunque variazione della forza in aumento od in diminuzione.
Regolamento-art. 16
Art. 16. Materie prime 1. A cura e spese dell'appaltatore, personalmente o tramite personale autorizzato alle sue dipendenze, le materie prime previste a carico dell'Amministrazione e gli oggetti che devono essere riparati sono prelevati dal magazzino del commissariato o dell'ente o distaccamento e, dopo la confezione o la riparazione, ad essi riconsegnati insieme alle materie prime residue. 2. Le materie prime e gli accessori strettamente occorrenti per le lavorazioni, previsti a carico dell'appaltatore, possono essere ceduti a pagamento dall'Amministrazione. 3. Il prezzo di cessione e' quello stabilito dal Ministero. 4. Dell'impiego delle materie prime cedute l'appaltatore puo' essere in qualunque momento chiamato a renderne conto.
Regolamento-art. 17
Art. 17. Osservanza di norme e regolamenti 1. Per il ritiro ed il taglio delle materie prime occorrenti per le confezioni, per le riparazioni, per l'introduzione in magazzino degli oggetti confezionati e riparati e, infine, per tutto quanto attiene all'adempimento delle proprie attivita' l'appaltatore del servizio e' tenuto ad osservare le disposizioni che sono o saranno stabilite per l'esecuzione dei servizi.
Regolamento-art. 18
Art. 18. Reparti fuori sede 1. A richiesta dell'Amministrazione, l'appaltatore sara' tenuto a prestare la propria opera in favore dei reparti di qualunque Forza armata, distaccati, di passaggio od in esercitazione ed anche di quelli di stanza nella stessa sede se rimasti per qualsiasi causa privi di assuntore, per tutta la durata dell'esigenza o per il tempo necessario all'esperimento dell'appalto. 2. In caso di piu' imprese appaltatrici nell'ambito del presidio, l'Amministrazione si rivolgera' all'impresa contrattualmente obbligata al minor prezzo. In caso di parita', sara' preferita la ditta che effettua il servizio per il minor numero complessivo di militari. 3. Il servizio deve essere disimpegnato sulla base della stessa percentuale di sconto e delle altre condizioni stabilite nel contratto.
Regolamento-art. 19
Art. 19. Esecuzione in economia 1. Qualora non sia applicabile o non conveniente, a giudizio dell'Amministrazione, la norma di cui al comma 1 dell'art. 18, particolarmente nei casi di temporanea dislocazione dei reparti per qualsiasi causa fuori della sede stanziale anche al di fuori del territorio nazionale, il servizio delle riparazioni potra' essere eseguito in economia da imprese locali. 2. Nessuna indennita' e' dovuta all'appaltatore.
Regolamento-art. 20
Art. 20. Mobilitazione 1. In caso di mobilitazione, l'appaltatore deve, a richiesta, assicurare il servizio sia di giorno sia di notte nelle operazioni per la vestizione dei richiamati e l'equipaggiamento dei reparti. 2. In detta circostanza e ad operazioni compiute, deve essergli corrisposto il compenso che sara' determinato dal Ministero tenuto conto degli stessi parametri posti a base delle tariffe maggiorate degli ulteriori elementi connessi alla contingenza (lavoro notturno, straordinario, ecc.).
Regolamento-art. 21
Art. 21. Soppressione di ente o distaccamento 1. Qualora il contratto sia stipulato a favore di un solo ente o distaccamento, e questo venga soppresso o cambi di sede, il contratto si intende in pieno diritto risolto. Tuttavia, nel caso di cambio di sede, e' in facolta' dell'Amministrazione di confermare in servizio l'appaltatore, qualora questi chieda di seguire l'ente o distaccamento nella nuova sede alle stesse condizioni contrattuali. 2. Se il mutamento di sede avviene in conseguenza di cambio di guarnigione con altro ente o distaccamento, il contratto continua ad aver vigore con l'ente o distaccamento subentrante alla regolare scadenza.
Regolamento-art. 22
Art. 22. Notificazione dei casi di forza maggiore 1. L'appaltatore deve partecipare per iscritto all'ente appaltante e all'ente o al distaccamento incaricato dell'esecuzione del servizio, entro il termine di giorni tre, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto od avvenimento da cui possa derivare ritardo nell'adempimento del servizio. 2. Nessun avvenimento o fatto potra' essere addotto a giustificazione degli eventuali ritardi se non sia stato partecipato nel termine stabilito dal precedente comma. 3. Allorquando le ragioni addotte siano ritenute attendibili e non siano addebitabili all'appaltatore, i termini di consegna possono essere prorogati, salva ulteriore ed eventuale acquisizione di altra documentazione da parte dell'Amministrazione, per il tempo intercorrente tra l'inizio e la cessazione del fatto impeditivo all'adempimento del servizio.
Regolamento-art. 23
Art. 23. Vigilanza sulle lavorazioni 1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di effettuare, in qualunque momento e per il tempo ritenuto necessario, controlli di lavorazione presso il laboratorio o presso lo stabilimento dell'impresa appaltatrice. 2. L'appaltatore e' tenuto a dare immediata esecuzione alle disposizioni della commissione o dell'ufficiale di vigilanza concernenti l'eliminazione dagli oggetti in confezione od in riparazione di particolari non conformi alle prescrizioni. 3. Tale obbligo non da' luogo, per l'impresa, ad alcun diritto alla modifica dei termini stabiliti per la consegna dei manufatti.
Regolamento-art. 24
Art. 24. Continuita' del servizio 1. L'appaltatore deve essere sempre nelle condizioni di poter far fronte ad ogni esigenza del servizio, che non deve subire soluzioni di continuita'. 2. In caso di temporaneo impedimento dell'appaltatore, qualora titolare di un'impresa individuale, il suo eventuale sostituto deve essere di gradimento dell'Amministrazione.
Regolamento-art. 25
Art. 25. Collaboratori 1. L'appaltatore deve servirsi esclusivamente di operai per i quali l'Amministrazione, quando il servizio venga svolto in laboratori situati all'interno di strutture militari, abbia espresso il proprio gradimento. 2. L'appaltatore e le persone cui egli affida l'esecuzione dei lavori devono serbare un contegno corretto verso il personale dell'Amministrazione e mantenere un comportamento riservato. 3. Qualunque grave inosservanza di questi doveri da parte dell'appaltatore,e qualunque grave infrazione alle norme di cui agli articoli 24 e 29 possono dar luogo, con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte, all'immediata risoluzione del contratto stesso ed alla confisca della cauzione. 4. Se la mancanza e' compiuta dai dipendenti dell'appaltatore, questi ha l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sostituirli con altri graditi alla stessa.
Regolamento-art. 26
Art. 26. Prestazioni accessorie 1. L'appaltatore e' tenuto a prestare la sua opera, ogni qual volta ne sia richiesto, per perizie e stime nel caso di contestazioni tra l'Amministrazione e i terzi, per l'esame e la classificazione degli effetti di corredo ritirati ai congedanti, per la classificazione delle robe del magazzino o per altra consimile operazione. 2. L'appaltatore del servizio di confezione di vestiario di serie a carattere industriale e' tenuto a prestare, se richiesto, consulenza per studio e sperimentazione di nuovi oggetti di vestiario o per varianti di quelli in uso. 3. Nessun compenso spetta all'appaltatore per gli spostamenti che dovesse compiere per assicurare il servizio oggetto dell'appalto.
Regolamento-art. 27
Art. 27. Prestazioni eccezionali 1. Nel caso di confezioni di vestiario di serie a carattere industriale, quando contingenti necessita' di lavorazione eccedano la potenzialita' dello stabilimento dell'impresa appaltatrice del servizio, ubicato come prescritto dall'art. 7, l'Amministrazione puo' autorizzare l'esecuzione dei lavori presso altri stabilimenti dell'impresa assuntrice ubicati sul territorio nazionale.
Regolamento-art. 28
Art. 28. Concessione di locali 1. Qualora l'Amministrazione conceda all'appaltatore del servizio locali ad uso di laboratorio, egli e' tenuto a pagare per questi il canone d'affitto, secondo le norme in vigore per la concessione di locali nei fabbricati militari. 2. I consumi di energia elettrica e di acqua sono a carico dell'appaltatore. 3. Ove i locali concessi ad uso di laboratorio siano sprovvisti di separati contatori per l'energia elettrica e l'acqua, devono essere installati contatori a diffalco. 4. Ove i locali fruiscano di riscaldamento centralizzato l'appaltatore e' tenuto a corrispondere la relativa quota millesimale di spesa.
Regolamento-art. 29
Art. 29. Esercizio di attivita' privata 1. L'attivita' esercitata dall'appaltatore per terzi non deve pregiudicare la regolarita' e la puntualita' delle prestazioni che egli deve all'Amministrazione militare. 2. E' fatto divieto all'appaltatore di eseguire nell'ambito dei locali e pertinenze dell'Amministrazione militare qualsiasi lavoro estraneo a quello ordinatogli dall'Amministrazione militare medesima, pena la risoluzione del contratto, qualora l'appaltatore non receda dalla sua attivita', malgrado le diffide ricevute.
Regolamento-art. 30
Art. 30. Colli di riparazione 1. L'appaltatore del servizio delle calzature e' tenuto a sostituire, almeno una volta all'anno e senza compenso di sorta, le parti di cuoio contenute nei colli di riparazione da calzolaio, ove previsti, negli enti o distaccamenti presso i quali presti servizio, con altrettante nuove di piu' recente fabbricazione da collaudarsi da apposita commissione, qualora il materiale sostituito non sia di proprieta' dell'Amministrazione.
Regolamento-art. 31
Art. 31. Modellazioni 1. Le modellazioni necessarie per la confezione degli oggetti di vestiario devono essere tratte a cura e spese dell'impresa da quelle approvate dall'Amministrazione. 2. La copia deve recare il visto di approvazione dell'autorita' appaltante. 3. Nei casi di alterazione non autorizzata della modellazione, che potrebbero determinare difetti di confezione, si applica la disciplina dell'art. 42 delle presenti condizioni generali.
Regolamento-art. 32
Art. 32. C o l l a u d i 1. I lavori eseguiti dalle imprese appaltatrici dei servizi sono sottoposti a collaudo. 2. I collaudi sono eseguiti, secondo le prescrizioni contrattuali e con l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia, da parte di commissioni nominate: dal comandante, per i servizi prestati presso enti e distaccamenti; dal direttore di commissariato per i collaudi delle confezioni di vestiario di serie a carattere industriale.
Regolamento-art. 33
Art. 33. Decisioni delle commissioni 1. Le commissioni controllano che i lavori siano eseguiti con la diligenza e l'esattezza richieste dall'Amministrazione; che non siano state alterate ne' le dimensioni ne' le fogge prescritte; che i manufatti siano in tutto rispondenti ai campioni ufficiali; che le materie prime fornite dall'appaltatore siano per tipo e qualita' conformi alle prescrizioni. 2. Nel caso di accertata non conformita' dei lavori alle richieste dell'Amministrazione, la commissione pronuncia un giudizio di: rivedibilita', se le difformita' sono eliminabili con un intervento piu' oculato da parte dell'appaltatore; rifiuto, quando i lavori non rispondano alle prescrizioni e non e' possibile correggere o rifare le lavorazioni. 3. Le dicisioni della commissione sono immediatamente comunicate all'appaltatore. 4. In caso di rivedibilita' e' assegnato un termine per la reintroduzione dei manufatti, pari alla meta' del termine originariamente stabilito.
Regolamento-art. 34
Art. 34. Facolta' di appello 1. Avverso le decisioni della commissione, l'appaltatore puo', entro cinque giorni dalla comunicazione delle decisioni stesse, presentare ricorso d'appello scritto, con allegata copia della delibera contestata, motivando le proprie ragioni. 2. Il ricorso va presentato al comandante, per il servizio prestato presso enti o distaccamenti e al direttore di commissariato per il servizio di confezione di vestiario di serie a carattere industriale. 3. Le commissioni di appello sono nominate dal comandante dell'ente o distaccamento o dal direttore di commissariato e dagli stessi rispettivamente presiedute.
Regolamento-art. 35
Art. 35. Giudizio di appello 1. Ferme restando tutte le prescrizioni riguardanti i ritardi nelle consegne, la commissione di appello, qualora sia impossibile correggere le lavorazioni ma gli oggetti presentati siano ritenuti idonei sotto il profilo estetico e funzionale, si pronunciera' per l'accettazione con sconto sull'importo del compenso dovuto. 2. In caso di conferma di rifiuto di lavorazioni eseguite con materie prime dell'Amministrazione, i manufatti sono lasciati a disposizione dell'Amministrazione stessa, che li conteggia a prezzo di stima secondo l'uso che potra' farne, addebitando all'appaltatore ogni conseguente danno.
Regolamento-art. 36
Art. 36. Pagamento 1. Di volta in volta che i lavori sono consegnati e collaudati ed accettati, ne sara' ordinato il pagamento ai prezzi contrattuali con deduzione degli eventuali sconti convenuti e penalita'. 2. Il pagamento delle riparazioni sara' eseguito alla fine di ciascun mese. 3. Trascorsi sei mesi dalla liquidazione, l'appaltatore decade da ogni diritto di elevare contestazioni, ma egli e' sempre responsabile verso l'Amministrazione di ogni irregolarita' o danno che anche in prosieguo di tempo venisse a risultare a lui imputabile in dipendenza di precedenti lavori o provviste o di infrazioni alle clausole contrattuali.
Regolamento-art. 37
Art. 37. Sospensione dei pagamenti 1. A maggior garanzia dei propri diritti, l'Amministrazione puo' sospendere, ove lo ritenga necessario e nella misura che ravvisi conveniente, i pagamenti all'appaltatore e non procedere ad alcuna liquidazione finche' egli non si sia messo in regola con i suoi obblighi contrattuali e senza che per tale fatto egli possa pretendere alcuna corresponsione di interessi.
Regolamento-art. 38
Art. 38. Cessione di credito 1. E' vietata qualunque forma di cessione a terzi del credito dell'appaltatore verso l'Amministrazione senza il consenso di questa. L'appaltatore deve far tenere all'Amministrazione copia legale dell'atto di cessione, il quale non avra' effetto se non dopo la notifica dell'approvazione dell'Amministrazione militare.
Regolamento-art. 39
Art. 39. P e n a l i t a' 1. L'appaltatore e' soggetto a penalita': quando esegua le lavorazioni posteriormente al termine stabilito per la consegna; quando ripresenti o sostituisca con ritardo gli oggetti confezionati o riparati. 2. La penalita' e' applicata progressivamente, in detrazione dell'importo dovuto, nelle seguenti proporzioni: per il ritardo da 1 a 10 giorni, 2 per cento; per il ritardo da 11 a 20 giorni, 4 per cento; per il ritardo da 21 a 30 giorni, 6 per cento; per il ritardo da 31 a 40 giorni, 8 per cento; per il ritardo da 41 giorni ed oltre, 10 per cento. 3. Qualora l'appaltatore consegni la merce nei primi quattro giorni di ciascuna decade si applica la penalita' prevista per la decade di ritardo precedente e, se la merce sia consegnata nei primi quattro giorni successivi alla data di scadenza del termine stabilito per la consegna, non sara' applicata alcuna penalita'. 4. Il ritardo nella consegna, nella reintroduzione e nella sostituzione e' cumulabile.
Regolamento-art. 40
Art. 40. Esecuzione in danno 1. Scaduto infruttuosamente il termine fissato per la consegna dei lavori, compresa la eventuale dilazione che l'Amministrazione puo' concedere, in relazione alle esigenze, nei casi riconosciuti di forza maggiore, l'autorita' che ha approvato il contratto, indipendentemente dall'applicazione delle penalita' sopra indicate e dal risarcimento dei danni per le materie prime o manufatti di proprieta' della stessa Amministrazione non restituiti o danneggiati ha facolta' di dichiarare, con semplice atto amministrativo, lo scioglimento del contratto stesso e di far eseguire, a conto e rischio dell'appaltatore, i lavori ordinati e non eseguiti, senza che occorra avviso preventivo di costituzione in mora o di giudiziale diffidamento. 2. L'eventuale economia che ne derivasse restera' a vantaggio dell'Amministrazione.
Regolamento-art. 41
Art. 41. Negligenza ripetuta 1. Quando l'appaltatore abbia ripetutamente mal eseguito i lavori affidatigli (che percio' gli siano stati rifiutati) od abbia abitualmente dato prova di negligenza, malgrado diffida espressa al riguardo, l'autorita' che ha approvato il contratto puo' dichiarare, con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte, senz'altro risolto il contratto stesso senza pregiudizio del risarcimento dei danni e dell'applicazione delle penalita' in cui l'appaltatore fosse incorso per inadempienza degli obblighi contrattuali assunti.
Regolamento-art. 42
Art. 42. F r o d e 1. Nel caso in cui l'appaltatore tenti di far contabilizzare a profitto proprio lavori non eseguiti o diversi da quelli eseguiti, come nel caso di inadempienza per frode anche parziale, indipendentemente dalle eventuali conseguenze penali l'Amministrazione, con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte, procedera' a risolvere il contratto, a confiscare la cauzione ed a richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
Regolamento-art. 43
Art. 43. Subappalto 1. Non e' permesso il subappalto sotto pena di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni.
Regolamento-art. 44
Art. 44. Recupero crediti 1. L'ammontare delle penalita', l'eventuale maggiore spesa nel caso di riparazioni o confezioni eseguite per conto e rischio dell'appaltatore nonche' l'ammontare di eventuali danni e qualunque altra somma da lui dovuta all'Amministrazione verranno dedotti dai suoi crediti verso l'Amministrazione stessa e, ove essi non esistano o siano insufficienti ovvero l'Amministrazione non possa altrimenti essere soddisfatta di quanto le spetta, essa si rivarra' sulla cauzione e, se del caso, anche con azione sui beni mobili ed immobili dell'impresa.
Regolamento-art. 45
Art. 45. Successione 1. Se nel corso del contratto l'appaltatore titolare di impresa individuale muore, e' in facolta' dell'Amministrazione di risolvere il contratto o di farlo continuare fino alla sua regolare scadenza con gli eredi, i quali dovranno designare una persona di loro fiducia che, oltre ad avere i requisiti richiesti per disimpegnare il servizio, sia bene accetta all'Amministrazione. 2. L'Amministrazione puo' consentire, a domanda, agli eredi la continuazione del rapporto contrattuale in surrogazione del defunto per un periodo non superiore ad anni tre, e comunque entro il periodo massimo di rinnovo del contratto stipulato, purche' ricorrano le seguenti condizioni: a) stato di bisogno; b) consenso per atto pubblico degli eredi; c) idoneita' fisica e tecnica; d) nulla-osta annuale del comandante dell'ente o del distaccamento. 3. La domanda deve essere inoltrata di anno in anno all'autorita' che ha approvato il contratto.
Regolamento-art. 46
Art. 46. Trasformazione, fusione, cambio di denominazione o ragione sociale 1. Nel caso di trasformazione, fusione e/o cambio di denominazione o ragione sociale dell'impresa appaltante del servizio di confezione di serie a carattere industriale, deve esserne data immediata notifica scritta all'Amministrazione militare. 2. I suddetti eventi non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione se non dopo che questa avra' espresso il proprio preventivo benestare e provveduto alle variazioni contrattuali nelle forme previste dalle leggi. 3. Il servizio continua ad essere regolato secondo le norme e le prescrizioni pattuite con l'impresa antecedentemente alla trasformazione, alla fusione o al mutamento di denominazione o ragione sociale.
Regolamento-art. 47
Art. 47. 1. Le contestazioni di qualsiasi natura, escluse quelle disciplinate dagli articoli 34 e seguenti delle presenti condizioni generali, saranno risolte: dal comandante dell'ente o del distaccamento, se rientranti nei suoi limiti di competenza per l'accertamento del danno; dall'autorita' che ha approvato il contratto, in tutti gli altri casi. 2. Nei provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, dovranno essere specificamente rispettate le previsioni di cui all'[art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art3).
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