Entrata in vigore della legge: 26/7/1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo medesimo.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 61.000.000 per l'anno 1994, in L. 54.000.000 per l'anno 1995 e in L. 61.000.000 annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri
Agnelli, Ministero degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Agreement
AGREEMENT FOR ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR Il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Quatar, Desiderosi di sviluppare e consolidare le relazioni tra i loro Paesi; Intenzionati ad espandere l'ambito della cooperazione economica, tecnologica ed industriale; Consapevoli dell'importanza di delineare le procedure organizzative per tale cooperazione; Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Le parti contraenti s'impegnano a sviluppare, promuovere e rafforzare la cooperazione economica e tecnica tra i loro Paesi con spirito di amicizia ed in conformita' alle leggi ed alle norme vigenti nei rispettivi Paesi per la realizzazione del principio del mutuo beneficio.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Le parti contraenti cercheranno di sviluppare la cooperazione economica e tecnica adottando i seguenti provvedimenti: A) incentivando societa' miste di natura tecnica ed economica tra le organizzazioni competenti, enti e istituzioni commerciali nei rispettivi paesi in conformita' a principi da concordare in accordi speciali che saranno stipulati tra le parti a tali fini; B) promuovendo la mutua cooperazione tra i competenti organismi, enti e societa' commerciali nei rispettivi Paesi, in conformita' agli accordi che saranno definiti tra le due parti, per incentivare studi di fattibilita' preliminari all'investimento nei settori industriale, di ingegneria, medicina, elettricita', trasporto e comunicazioni, agroindustriale ed in altri campi ove le parti ravvisino mutuo vantaggio; C) promuovendo la collaborazione economica nei settori di cui sopra e consapevoli dell'importanza della sicurezza e della stabilita' dei rifornimenti di energia, petrolio e gas naturali per lo sviluppo della cooperazione economica e per attrarre potenziali affidabili investitori, i due Governi dedicheranno particolare attenzione alla ricerca e al trasporto di idrocarburi ed in particolare gas naturali, prodotti petrolchimici e fertilizzanti; D) organizzando programmi di addestramento di personale amministrativo e tecnico; E) scambiandosi visite tra esperti e consulenti per missioni di breve e lungo periodo. Ogni parte si impegna a non far accedere una terza parte a qualsiasi documento o informazione tecnica dell'altra parte senza il previo consenso di quest'ultima.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Il Governo dell'Italia ed il Governo del Qatar costituiranno un Comitato congiunto per la cooperazione economica e tecnica allo scopo di fare il punto sulla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. Il Comitato si riunira' una volta all'anno alternativamente nelle capitali dei due Paesi. Allo scopo di garantire la corretta esecuzione delle norme del presente accordo, le parti contraenti si incontreranno in sessioni ordinarie e si scambieranno pareri per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1) suggerire le misure necessarie per rafforzare le relazioni economiche tra le parti; 2) prendere in considerazione nuovi programmi di lavoro in campo economico, industriale e tecnico, la cui durata dovra' essere concordata tra le parti; 3) coordinare i vari aspetti della cooperazione economica, industriale e tecnica tra le parti; 4) identificare i problemi che possono nascere dall'applicazione del presente Accordo, e trovarne le appropriate soluzioni; 5) prendere in considerazione la possibilita' di coordinamento tra le normative dei due paesi nel campo dei diritti di proprieta' tecnologica, intellettuale ed industriale.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Le parti contraenti potranno, se lo riterranno necessario, stipulare accordi o adottare provvedimenti riguardanti la cooperazione tecnica, economica e industriale nei settori sopra citati.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Le parti contraenti si impegnano a dirimere le controversie che possano nascere dall'applicazione del presente Accordo con consultazioni amichevoli.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Il presente accordo entrera' in vigore a decorrere dalla data del perfezionamento delle rispettive procedure interne.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Il presente accordo e' valido per un periodo iniziale di cinque anni a decorrere dalla data in cui le due parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne, e sara' tacitamente rinnovato per un ulteriore quinquennio salva denuncia scritta con preavviso di sei mesi da parte di una delle due parti. In caso di denuncia del presente accordo, gli impegni pendenti derivanti dall'Accordo stesso rimangono in vigore fino alla loro completa attuazione. Il presente accordo e' stato firmato a Roma il 16 gennaio 1992, in arabo, italiano ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di controversia sull'interpretazione, si fara' riferimento al testo in lingua inglese. ___ _____ Per il Governo della Per il governo dello Repubblica Italiana Stato del Qatar On. Gianni De Michelis Mubarak Ali Al-Khater Ministro degli affari esteri Ministro degli affari esteri Parte di provvedimento in formato grafico