LEGGE 5 luglio 1995, n. 299

Type Legge
Publication 1995-07-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 26/7/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 luglio 1995 SCALFARO Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri Agnelli, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CONGO ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra di loro, in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale di investitori di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente. riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai sensi del presente Accordo 1. Il termine "investimento" indica, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte, in conformita' con le leggi ed i regolamenti di detta Parte. In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto in rem, ivi compresi i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi, sempre che possano essere utilizzati ai fini dell'investimento; b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' i titoli di Stato ed i titoli pubblici in genere; c) crediti finanziari od ogni altro diritto per impegni o prestazioni aventi valore economico e relativi ad un investimento, nonche' i redditi reinvestiti, come definito al paragrafo 5 del presente Articolo; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta ed il good will; e) ogni diritto di natura economica, conferito per legge o per contratto ed ogni licenza e concessione conforme alle vigenti disposizioni per l'esercizio di attivita' economica, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. 2. Il termine "investitore" indica una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Il termine "Nazionali" indica: a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, le persone fisiche il cui status di cittadini italiani deriva dalla legislazione in vigore nella Repubblica italiana; b) per quanto riguarda la Repubblica del Congo, le persone fisiche il cui status di cittadini congolesi deriva dalla legislazione in vigore nella Repubblica del Congo. 4. Il termine "persona giuridica" indica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta, come Istituti Pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e questo indipendentemente da fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 5. Il termine "redditi" indica le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per l'assistenza ed i servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale. 6. Il termine "territorio" indica, oltre alle zone delimitate dai confini terrestri, anche le "zone marittime. Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali gli stati contraenti hanno sovranita' o sulle quali essi esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' e di giurisdizione. 7. Il termine "liquidazione" comprende anche le decisioni di rimpatrio totale o parziale dei capitali realizzati dagli investitori, a prescindere dalla conclusione dei piani di investimento intrapresi.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Promozione e protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio ed autorizzera' questi investimenti in conformita' alla propria legislazione. 2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione (ivi compresa la cessione) degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' dalle societa' ed imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. Ciascuna Parte Contraente si attiene agli impegni che ha stipulato riguardo ad investimenti effettuati da nazionali o da societa' dell'altra Parte Contraente.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Trattamento nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti ed ai relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di uno Stato terzo. 2. Il trattamento riservato alle attivita' connesse agli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello accordato ad analoghe attivita' connesse agli investimenti di investitori della Parte Contraente o di quelli di ogni altro Stato terzo. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi e privilegi che una delle Parti Contraenti riserva, o riservera' in avvenire ad uno Stato terzo, sulla base della sua appartenenza ad una Unione Doganale o economica, ad un Mercato Comune, ad una zona di libero scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale o sulla base di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Risarcimento per Perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di una guerra o di altri conflitti armati, di uno stato di emergenza nazionale o di rivoluzione, rivolta, insurrezione o tumulti sopravvenuti sul territorio di tale altra Parte Contraente, essi riceveranno un adeguato risarcimento della Parte Contraente nella quale l'investimento ha subito una perdita. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente Articolo, i nazionali o le societa' di una Parte Contraente che, in uno dei casi di cui nel paragrafo precedente, subiscano perdite sul territorio dell'altra Parte Contraente dovute alla requisizione dei loro beni da parte delle forze armate o delle autorita' di detta Parte Contraente, beneficiano della restituzione o di un adeguato indennizzo. I pagamenti effettuati a tale titolo sono liberamente trasferibili. 3. I pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 saranno effettuati senza indebiti ritardi e saranno liberamente trasferibili in valuta convertibile. 4. Gli investitori interessati avranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini della Parte Contraente obbligata ed, in ogni caso, avranno un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di uno Stato terzo.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Nazionalizzazione ed Esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno soggetti ad alcun provvedimento che limiti, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto da disposizioni di legge o per effetto di sentenze ed ordinanze emanate dalle autorita' giudiziarie competenti. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle parti contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per fini d'interesse pubblico, per motivi di interesse nazionale e contro in immediato, completo ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' a disposizioni e procedure di legge. 3. Il risarcimento adeguato sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica e sara' determinato sulla base di parametri reali di riferimento accettati a livello internazionale. Qualora vi fossero difficolta' nell'accertare il valore di mercato, il risarcimento sara' determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa, nonche' delle componenti e dei risultati dell'attivita' dell'impresa che vi sono connessi. Il risarcimento comprendera' gli interessi maturati alla data del pagamento, calcolati al tasso commerciale normale ed a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un accordo tra gli investitori e la Parte obbligata, l'ammontare del risarcimento sara' definito secondo le procedure di regolamento delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, sara' prontamente pagato e ne sara' autorizzato il rimpatrio. 4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Rimpatrio dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza ingiustificato ritardo di quanto segue: a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per il mantenimento e l'incremento degli investimenti; b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri profitti; c) somme derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione di un investimento; d) fondi per il rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento degli interessi che ne derivano; e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per lavoro subordinato e per servizi prestati nel quadro della realizzazione di un investimento effettuato nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti; 2. Visto l'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento riservato ai trasferimenti derivanti da investimenti effettuati da investitori di uno Stato terzo, qualora si rivelasse piu' favorevole.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente o l'organismo designato da detta Parte effettui un pagamento, in virtu' di una garanzia concessa per un investimento realizzato sul territorio dell'altra Parte Contraente, tale altra Parte Contraente riconosce la cessione a favore della prima Parte Contraente o dell'organismo designato da detta Parte, in virtu' sia della legislazione sia di un atto giuridico, di tutti i diritti e crediti della Parte indennizzata, nonche' il diritto della prima Parte Contraente e dell'Organo designato da detta Parte, di esercitare detti diritti e di rivendicare detti crediti ai sensi di una surroga, nella stessa posizione creditizia della Parte indennizzata. Per quanto riguarda i pagamenti da effettuare ad una delle parti contraenti o all'Organismo designato in virtu' di tale surroga, saranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 Modalita' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e comunque entro un termine di sei mesi, a condizione che il pagamento degli obblighi fiscali abbia nel frattempo avuto luogo. Tali trasferimenti saranno effettuati in valute convertibili al cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 Regolamento delle controversie tra gli investitori e le Parti Contraenti 1. Le controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente, relative agli investimenti, ivi comprese quelle che riguardano l'ammontare del risarcimento dovranno essere, per quanto possibile, risolte amichevolmente. 2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta inviata per iscritto, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia: a) al Tribunale della Parte Contraente competente per giurisdizione territoriale ed alle sue istanze superiori; b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' al Regolamento arbitrale della Commissione dell'ONU sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); l'arbitrato si svolgera' in conformita' alle regole in materia di arbitrato del diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) della Commissione delle Nazioni Unite del 1976: - gli arbitri saranno tre, se non saranno cittadini delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che intrattengono relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti; - la decisione del Tribunale Arbitrale dovra' in ogni caso tener conto delle disposizioni del presente Accordo e dei principi di diritto internazionale generale riconosciuti dalle due Parti Contraenti; c) al "Centro Internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti" per l'applicazione delle procedure arbitrali, di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati", qualora le due Parti Contraenti vi avessero aderito a pieno titolo o al momento in cui lo faranno. 3. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare, per via diplomatica, argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario gia' avviati, finche' le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato alla sentenza del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario adito, entro i termini di adempimento prescritti nella sentenza, ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alla normativa di diritto internazionale od interna applicabile nella fattispecie.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del Presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente per via diplomatica. 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui una delle due Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, esse saranno sottoposte, a richiesta di una delle due Parti, alla competenza di un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale sara' costituito nel modo seguente: ogni Parte Contraente dovra' nominare un membro di questo Tribunale entro un termine di due mesi, dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente dovra' essere nominato entro due mesi dalla data di nomina degli altri due membri. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non sono state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di altri accordi, chiedere che siano effettuate dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per altri motivi non fosse a lui possibile svolgere questa funzione, il Vice Presidente della Corte sara' invitato a farlo. Ove poi anche il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o non fosse pure a lui possibile esercitare questa funzione, ne verra' invitato il successivo membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e tutte le altre spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 Relazioni tra i Governi Le disposizioni contenute nel presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano o meno relazioni diplomatiche e consolari.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 Applicazione di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale al quale aderiscono le due Parti Contraenti o da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta piu' favorevoli al loro caso. 2. Qualora una Parte Contraente, per effetto di leggi, regolamenti o di altre disposizioni o contratti specifici, abbia adottato per gli investitori dell'altra Parte Contraente, una normativa piu' favorevole di quella prevista dal presente Accordo, sara' applicato il trattamento piu' favorevole.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Accordo - art. 14

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