LEGGE 5 luglio 1995, n. 300

Type Legge
Publication 1995-07-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 26/7/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 luglio 1995 SCALFARO Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri Agnelli, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GIAMAICA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e, riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' con le leggi e con i regolamenti de quest'ultima. Un cambiamento della forma nella quale i beni sono investiti non influisce sul loro carattere di investimenti ed il termine "investimenti" include tutti gli investimenti effettuati prima o dopo la data d'entrata in vigore di tale Accordo. In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica: a) diritti di proprieta' su beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito nonche' titoli pubblici in genere; c) crediti finanziari, o qualsiasi altro dirittoi per impegni e prestazioni aventi valore economico, relativi ad investimenti nonche' i redditi da investimento reinvestiti; d) diritti d'autore, royalties, marchi commerciali, brevetti, de- signs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e l'avviamento; e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' a vigenti disposizioni amministrative o ad altri regolamenti per l'esercizio di attivita' economica, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. 2. Per "investitore", si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, o effettui o stia effettuando investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Per "persona fisica, si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta a norma di legge, come Istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. Il potere e qualsiasi atto legale di persone giuridiche sono regolati dalle leggi o regolamenti della parte nel cui territorio gli investimenti sono stati effettuati. 5. Per "redditi", si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza, servizi tecnici, capitali reinvestiti, rendite da capitale ed ogni altro incremento di reddito da investimento. 6. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le zone marine e sottomarine sulle quali gli Stati Contraenti hanno sovranita' od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' e di giurisdizione.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Promozione e Protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne dara' autorizzazione in conformita' alla propria legislazione. 2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, e dalle societa' e dalle imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Trattamento nazionale e Clausola della nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o investitori di Stati terzi. 2. Il trattamento accordato alle attivita' connesse con gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente, non sara' meno favorevole di quello accordato alle similari attivita' di investitori propri o di ogni altro Paese terzo. 3. Ambedue le Parti devono regolare, in conformita' con le loro leggi e regolamenti, i problemi relativi all'ingresso, residenza, lavoro e spostamenti nei loro rispettivi territori, cui devono far fronte i cittadini dell'altra parte ed i membri delle loro famiglie impegnati in attivita' connesse agli investimenti nello spirito di tale Accordo. 4. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscera' in futuro a Paesie terzi per effetto di: a) una sua partecipazione ad Unioni doganali od Economiche, Associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio, Accordi regionali o sub-regionali; b) Accordi economici multilaterali internazionali o; c) Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Risarcimento per Danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di rivoluzioni, di stati di emergenza nazionale, di rivolte, insurrezioni, sommosse o di altri similari avvenimenti, essi avranno un trattamento, per cio' che riguarda restituzione, indennizzo, compensazione o altra liquidazione, non meno favorevole di quello che l'altra Parte Contraente riconosce ai propri cittadini o imprese, o a cittadini e imprese di Paesi Terzi. 2. Senza alcun pregiudizio per quanto previsto dal paragrafo 1 di questo articolo, sara' accordata la restituzione o un adeguato risarcimento ai cittadini e alle societa' di una Parte Contraente che in una qualsiasi delle situazioni a cui si fa riferimento in quel paragrafo subiscano perdite o danni nel territorio dell'altra Parte Contraente risultanti da: a) requisizione di loro proprieta' da parte delle forze o autorita' del Paese in cui e' stato effettuato l'investimento; o b) distruzione della loro proprieta' da parte delle forze o autorita' del Paese ospite che non sia stata causata da azioni di combattimento o che non derivi da causa di forza maggiore. 3) I pagamenti del risarcimento devono essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per regolamento. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte (a cui d'ora in avanti si fara' riferimento con il termine di esproprio o nazionalizzazione) se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformita' alle disposizioni e procedure di legge. 3. Il risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio siano state annunciate o rese pubbliche. Nel determinare il valore di mercato dovra' essere considerato qualsiasi fattore che possa avere influito sul valore prima che dette misure siano state rese pubbliche dalle autorita'. L'effettivo valore di mercato sara' determinato in base a parametri reali di riferimento accettati a livello internazionale. Qualora sussistano difficolta' di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verra' determinato sulla base di una equa valutazione del valore dell'investimento, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti come quegli elementi che costituiscono i caratteri distintivi dell'investimento. Il risarcimento comprendera' gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un accordo fra l'investitore e la Parte obbligata, l'ammontare del risarcimento verra' definito secondo le procedure di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verra' prontamente pagato e autorizzato al rimpatrio.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Rimpatrio dei Capitali, dei Profitti e dei Redditi 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, che essi possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, quanto segue: a) capitale netto e quote aggiuntive di capitali utilizzati rispettivamente per dare inizio ad un investimento e per il mantenimento e l'incremento di investimenti; b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto; c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento per chiusura od altri motivi; a condizione che gli introiti costituiscano delle somme considerevoli ed in periodi di eccezionali difficolta' nella bilancia dei pagamenti, il trasferimento di un minimo del 33 1/3% all'anno e' garantito in un periodo di 3 anni al tasso commerciale di interesse corrispondente. Tale misura non e' pregiudiziale per qualsiasi altro accordo intrapreso tra l'investitore e la Parte Contraente interessata per il trasferimento di tali introiti. d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; purche' sia stato ottenuto, se necessario il consenso relativo al piano di rimborso da parte delle Autorita' competenti. e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti. 2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora piu' favorevole. 3. Una Parte Contraente sara' autorizzata a distaccarsi dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di questo Articolo qualora al capitale introdotto nel suo territorio non sia stato accordato, se richiesto, uno status approvato secondo i regolamenti di controllo sugli scambi in vigore nel territorio di tale Parte Contraente all'epoca della sua introduzione, eccetto se tale capitale sia stato introdotto precedentemente all'esistenza di tali regolamenti.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verra' riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 Modalita' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo successivamente all'adempimento degli obblighi fiscali e comunque entro sei mesi. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data del trasferimento.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 Regolamento di controversie tra Investitori e Parti Contraenti 1. Ogni controversia insorta tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra in relazione agli investimenti effettuati da quest'ultimo nel territorio dell'altra Parte Contraente dovra' per quanto possibile essere amichevolmente risolta. 2. Qualora tali controversie non possono essere risolte amichevolmente entro tre mesi dalla data in cui una delle due Parti abbia avanzato richiesta di conciliazione amichevole, entrambe le Parti potranno ricercare soluzioni locali per la composizione di tali controversie; 3) Se una controversia, relativa ad una questione legale ai termini dell'art. 25 della Convenzione ICSID, riguardante l'esproprio o nazionalizzazione, secondo l'art. 5 del presente Accordo, non sia stata risolta entro un periodo di 18 mesi dalla sua presentazione ad un ente competente allo scopo di ricercare soluzioni locali, la Parte Contraente, ai sensi degli articoli 28 e 36 della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati" (la Convenzione), dara' il suo consenso per sottoporre tali controversie alla conciliazione o arbitrato secondo quanto previsto da tali articoli. 4) Nulla di quanto sancito in questo Articolo deve essere interpretato come impedimento per la Parte Contraente e per l'investitore dell'altra Parte Contraente a convenire di sottoporre in qualsiasi momento, di comune accordo, la controversia di cui ai paragrafi precedenti alla conciliazione o all'arbitrato rispettivamente secondo gli articoli 28 e 36 della Convenzione. 5) Qualora la controversia riguardi una questione che non sia l'esproprio o nazionalizzazione secondo l'articolo 5, la Parte Contraente interessata consentira' alla sua immediata presentazione, se cosi' preferisce l'investitore, a: a) l'arbitrato o conciliazione secondo gli artt. 28 e 36 della Convenzione ICSID; o b) un tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' alle procedure stabilite dal Regolamento Arbitrale dalla Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) a seguito della Risoluzione UNGA 31/98 del 15 dicembre 1986. Vi saranno tre arbitri e, se non sono cittadini della Parte Contraente, dovranno essere cittadini degli Stati che hanno relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti; o c) alla conciliazione in conformita' con le Procedure stabilite nelle norme UNCITRAL a seguito della relativa Risoluzione UNGA. 6) In relazione all'arbitrato, la Parte Contraente che e' parte della controversia non sollevera' alcuna obiezione a qualsiasi livello di procedure o di applicazione di una decisione sul fatto che l'investitore, che e' l'altra Parte Contraente della controversia, abbia ricevuto, a seguito di un contratto d'assicurazione, una indennita' relativa ad alcune o a tutte le sue perdite. 7) Una persona giuridica inserita o costituita seconda la legge in vigore nel territorio di una Parte Contraente nella quale, prima che insorgesse una tale controversia, la maggioranza delle quote era di proprieta' di cittadini dell'altra Parte Contraente, deve essere trattata - secondo quanto previsto dall'Articolo 25 (2b) della Convenzione - come un cittadino dell'altra Parte Contraente. 8.1 Nessuna Parte Contraente deve perseguire attraverso i canali diplomatici una controversia che si riferisca al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad investimenti (il Centro) a meno che: a) il Segretario Generale del Centro, o una commissione di conciliazione o un tribunale arbitrale costituito da esso, decida che la controversia non ricade nella giurisdizione del Centro; o b) l'altra Parte Contraente non tenga fede e non rispetti la decisione presa dal tribunale arbitrale. Cio' non preclude scambi diplomatici informali al solo scopo di facilitare una risoluzione delle controversie. 8.2 Inoltre, entrambe le Parti Contraenti devono anche astenersi dal negoziare attraverso i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad ogni procedura di conciliazione od arbitraggio stabilita secondo i regolamenti UNCITRAL fino a quando tali pro- cedure siano state concluse e la Parte contraente interessata non sia riuscita a soddisfare la normativa della commissione di conciliazione o del tribunale arbitrale.

Accordo - art. 10

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