LEGGE 5 luglio 1995, n. 303
Entrata in vigore della legge: 26/7/1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettivita' territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Cpnsiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Gurdasigilli: MANCUSO
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA TRA LE COLLETTIVITA' TERRITORIALI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, qui di seguito denominati "Parti Contraenti", - nell'intento di facilitare l'applicazione della Convenzione Quadro Europea sulla cooperazione transfrontaliera delle Collettivita' Territoriali sottoscritta in data 21 maggio 1980, ratificata dalla Francia il 23 dicembre 1983 e dall'Italia il 19 novembre 1984 - nell'intento di contribuire al rafforzamento dei tradizionali rapporti di cooperazione transfrontaliera nell'ambito del processo di integrazione europea, - consapevoli dei vantaggi legati alla cooperazione transfrontaliera tra collettivita' territoriali, convengono quanto segue: ARTICOLO 1 Le Parti Contraenti favoriscono le iniziative delle collettivita' territoriali tendenti a sviluppare la cooperazione transfrontaliera.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Ai sensi del presente Accordo si intendono per collettivita' territoriali: Per quanto concerne l'Italia: le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' Montane ed i Consorzi comunali e provinciali ubicati, anche se solo in parte, entro la fascia frontaliera di 25 chilometri dalla frontiera italo-francese. Per quanto concerne la Francia: la collettivita' territoriale della Corsica, le Regioni, i Dipartimenti, i Comuni ubicati alla frontiera tra i territori delle Parti Contraenti, gli altri Comuni ubicati nei dipartimenti frontalieri, nonche' le associazioni che potranno essere istituite dalle collettivita' precitate.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale e degli impegni internazionali di ciascuna delle Parti Contraenti e nei limiti delle competenze loro riconosciute dall'ordinamento giuridico nazionale, le collettivita' territoriali potranno concludere accordi ed intese di cooperazione transfrontaliera nei seguenti settori: - lo sviluppo urbano e regionale; - i trasporti e le comunicazioni; - l'energia; - la protezione dell'ambiente; - il trattamento dei rifiuti, la costruzione di collettori delle acque usate e di depuratori; - l'insegnamento e la ricerca scientifica e tecnologia applicata; - la formazione, l'orientamento e la riqualificazione professionale; - l'igiene e la sanita'; - la cultura e lo sport; - la mutua assistenza in caso di catastrofe e di sinistro; - lo sviluppo economico e sociale; - il miglioramento delle strutture agrarie; - il turismo. La predetta elencazione potra' subire modifiche con apposito scambio di note fra le Parti Contraenti.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Gli accordi e le intese fra le collettivita' territoriali saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dal diritto interno di ciascuna delle Parti Contraenti e degli impegni internazionali assunti dalle Parti stesse. Gli accordi e le intese concluse ai sensi del presente Accordo non possono pregiudicare la cooperazione transfrontaliera posta in essere sotto diverse forme dalle Parti Contraenti ed in particolare quella stabilita sulla base di un accordo internazionale. Gli accordi e le intese fra le collettivita' territoriali non potranno pregiudicare la facolta' delle Parti Contraenti di concludere ulteriori accordi in materia di cooperazione transfrontaliera.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Le Parti Contraenti non sono in alcun modo impegnate dalle conseguenze contrattuali degli accordi e delle intese concluse fra le collettivita' territoriali o dalla applicazione di tali accordi ed intese.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Gli accordi conclusi fra le collettivita' territoriali devono identificare il diritto applicabile a tali accordi. Il diritto applicabile e' quello di una delle due Parti Contraenti. La giurisdizione competente sara' quella dello Stato il cui diritto e' applicabile in forza dell'accordo concluso fra le collettivita' territoriali.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Le Parti Contraenti si scambieranno informazioni e si concerteranno sugli sviluppi della cooperazione transfrontaliera delle collettivita' territoriali nel corso dei lavori della Commissione mista per i problemi di frontiera.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Ciascuna della Parti Contraenti notifichera' all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali interne richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo che coincidera' con il momento della ricezione dell'ultima notifica.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata. Esso potra' essere denunciato da una delle Parti Contraenti con un preavviso di sei mesi. La denuncia diverra' effettiva alla scadenza del termine di preavviso. La denuncia non avra' effetto sugli accordi o intese di cooperazione transfrontaliera fra le collettivita' territoriali in vigore alla data in cui la denuncia diverra' effettiva. FATTO a Roma il 26/XI/1993 In due esemplari originali, nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA FRANCESE Beniamino ANDREATTA Alain JUPPE Ministro degli Affari Esteri Ministro degli Affari Esteri Parte di provvedimento in formato grafico
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