LEGGE 5 luglio 1995, n. 304

Type Legge
Publication 1995-07-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 26/7/1995

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 dell'accordo medesimo.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni annuale a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Accordo - art. 1

ACCORDO DI COOPERAZIONE E DI UNIONE DOGANALE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: IL PRESIDENTE D'IRLANDA: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO: SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD: i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da un lato, e LA REPUBBLICA DI SAN MARINO dall'altro. DECISI a consolidare e ad ampliare i gia' stretti vincoli esistenti tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino; CONSIDERANDO che e' opportuno rafforzare i vincoli esistenti tra le parti, in particolare nei settori commerciali, economici, sociali e culturali instaurando una cooperazione tra la Repubblica di San Marino e la Comunita' economica europea per tutte le questioni di interesse comune; CONSIDERANDO che, data la situazione di San Marino e il suo attuale inserimento nel territorio doganale della Comunita', e' necessario creare un'unione doganale tra la Repubblica di San Marino e la Comunita' economica europea CONVENGONO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Il presente accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino crea un'unione doganale tra le parti e si prefigge di promuovere una cooperazione globale fra di esse al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale della Repubblica di San Marino e di favorire il consolidamento delle loro relazioni.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 E' istituita un'unione doganale tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di San Marino per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 97 della tariffa doganale comune, fatta eccezione per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano: a) alle merci prodotte nella Comunita' o nella Repubblica di San Marino; comprese quelle ottenute, totalmente o in parte, con prodotti provenienti da paesi terzi, che si trovino in libera pratica nella Comunita' o nella Repubblica di San Marino: b) alle merci provenienti da paesi terzi, che si trovino in libera pratica nella Comunita' o nella Repubblica di San Marino. 2. Sono considerate merci in libera pratica nella Comunita' o nella Repubblica di San Marino i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali sono state espletate le formalita' d'importazione e sono stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, esigibili, purche' tali prodotti non abbiano beneficiato di una restituzione totale o parziale dei dazi o delle tasse suddetti.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle merci ottenute nella Comunita' o nella Repubblica di San Marino, per la cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti che provengano da paesi terzi e che non si trovavano in libera pratica ne' nella Comunita' ne' nella Repubblica di San Marino. L'applicazione di tali disposizioni alle merci suddette e' tuttavia subordinata alla riscossione, nella parte contraente di esportazione, dei dazi doganali che, nella Comunita', gravano sui prodotti dei paesi terzi impiegati per la loro fabbricazione.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 1. Le parti contraenti si astengono dall'introdurre tra loro i nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente. 2. La Repubblica di San Marino s'impegna altresi' a non modificare i dazi di cui al paragrafo 1, applicati alle importazioni provenienti dalla Comunita' al 1 gennaio 1991, fatti salvi gli impegni esistenti fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana in virtu' degli scambi di lettere del 21 dicembre 1972.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 1. Gli scambi commerciali tra la Comunita' e la Repubblica di San Marino vengono effettuati in esenzione da tutti i dazi all'importazione e esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. 2. Onde consentire l'eliminazione al 1 gennaio 1996 delle tasse di effetto equivalente attualmente applicate alle importazioni provenienti dalla Comunita', la Repubblica di San Marino s'impegna, entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo a istituire un'imposta complementare a quella attualmente prevista per le merci importate, riguardante i prodotti nazionali destinati al consumo interno. Questa imposta sara' pienamente applicabile alla data succitata. L'imposta complementare, applicata a titolo di compensazione, e' calcolata sul valore aggiunto dei prodotti nazionali con aliquote pari a quelle applicate alle merci importate, dello stesso tipo. 3. a) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita', fatta eccezione per il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, ammette le importazioni provenienti dalla Repubblica di San Marino in esenzione dai dazi all'importazione. b) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano, nei confronti della Repubblica di San Marino, gli stessi dazi all'importazione applicabili nei confronti della Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985. 4. Nel settore degli scambi di prodotti agricoli tra la Comunita' e San Marino, la Repubblica di San Marino s'impegna a riprendere la normativa comunitaria in materia veterinaria, fitosanitaria e di qualita', nella misura necessaria al buon funzionamento del presente accordo.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 1. Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di San Marino applica, nei confronti dei paesi non membri della Comunita': - la tariffa doganale della Comunita': - le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in materia doganale nella Comunita' e necessarie al buon funzionamento dell'unione doganale: - le disposizioni della politica commerciale comune della Comunita': - la regolamentazione comunitaria concernente gli scambi di prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, fatta eccezione per le restituzioni e gli importi compensativi concessi all'esportazione: - la regolamentazione comunitaria in materia veterinaria, fitosanitaria e qualitativa nella misura necessaria al buon funzionamento del presente accordo. Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono quelle applicabili nella versione in vigore in qualsiasi momento nella Comunita'. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, dal secondo al quinto trattino, sono precisate dal Comitato di cooperazione. 3. In deroga al paragrafo 1, primo trattino, sono esonerati dai dazi doganali le pubblicazioni, gli oggetti d'arte, il materiale scientifico o didattico, i medicinali e gli apparecchi sanitari offerti al Governo della Repubblica di San Marino, nonche' le onorificenze e le medaglie, i francobolli, gli stampati e altri oggetti o valori simili ad uso del governo.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 1. a) Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e oltre questo termine qualora non si raggiunga un accordo ai sensi della lettera b), la Repubblica di San Marino autorizza la Comunita' ad occuparsi, a nome e per conto della Repubblica di San Marino, delle formalita' di sdoganamento, in particolare dell'immissione in libera pratica dei prodotti provenienti da paesi terzi destinati alla Repubblica di San Marino, Tali formalita' verranno espletate tramite gli uffici doganali comunitari enumerati nell'allegato. b) Al termine di questo periodo e nell'ambito dell'articolo 26, la Repubblica di San Marino si riserva di esercitare, previo accordo delle parti contraenti, il proprio diritto di espletare le formalita' di sdoganamento. 2. I dazi all'importazione riscossi sulle merci, in applicazione del paragrafo 1, sono riscossi per conto della Repubblica di San Marino. Quest'ultima si impegna a non rimborsare agli interessati gli importi riscossi, direttamente o indirettamente, fatte salve le disposizioni previste al paragrafo 4. 3. In seno al Comitato di cooperazione sono determinate: a) l'eventuale modifica dell'elenco degli uffici doganali comunitari competenti per lo sdoganamento delle merci di cui al paragrafo 1, nonche' la procedura di rispedizione delle merci stesse nella Repubblica di San Marino; b) le modalita' di attribuzione al Tesoro della Repubblica di San Marino degli importi riscossi a norma del paragrafo 2, tenendo conto della percentuale che la Comunita' economica europea puo' detrarre a titolo delle spese amministrative conformemente alla normativa in vigore in materia nella Comunita'; c) qualsiasi altra modalita' necessaria per la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo. 4. Le tasse e i prelievi all'importazione di prodotti agricoli possono essere utilizzati dalla Repubblica di San Marino per sostenere la produzione o l'esportazione. Tuttavia, la Repubblica di San Marino si impegna a non concedere restituzioni all'esportazione o importi compensativi superiori a quelli concessi dalla Comunita' economica europea all'esportazione verso i paesi terzi.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, sono vietate le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente tra la Comunita' e la Repubblica di San Marino.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 Il presente accordo lascia impregiudicati divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali oppure di tutela delle specie vegetali, di protezione dei tesori nazionali aventi un valore artistico, storico o archeologico o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, nonche' le normative riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata nel commercio tra le parti contraenti.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 Le parti contraenti evitano qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente e i prodotti simili originari dell'altra parte contraente. I prodotti spediti nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di restituzioni di imposte interne superiori alle imposte che gravano direttamente o indirettamente su di essi.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 1. In caso di gravi perturbazioni di un settore dell'attivita' economica di una delle parti contraenti, la parte interessata puo' prendere le misure di salvaguardia necessarie, alle condizioni e secondo le procedure di cui ai paragrafi seguenti. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, prima di prendere le misure ivi previste, o appena possibile, per i casi di cui al paragrafo 3, la parte contraente in causa fornisce al Comitato di cooperazione tutti gli elementi utili per un esame approfondito della situazione, al fine di ricercare una soluzione accettabile per le parti contraenti. Su richiesta dell'altra parte, prima che la parte contraente interessata prenda le misure del caso, avra' luogo una consultazione in seno al Comitato di cooperazione. 3. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, senza esame preliminare, la parte contraente interessata puo' applicare senza indugio le misure conservative strettamente necessarie per rimediare alla situazione. 4. Vengono scelte in via prioritaria le misure che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Tali misure non devono oltrepassare la portata strettamente indispensabile per rimediare alle difficolta' verificatesi. Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al Comitato di cooperazione e sono oggetto, in seno a quest'ultimo, di consultazioni periodiche, in particolare per poterle abolire non appena le circostanze lo consentano.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 1. Oltre alla cooperazione di cui all'articolo 23, paragrafo 8, le autorita' amministrative incaricate, nell'ambito delle parti contraenti, della esecuzione delle disposizioni del presente accordo, si prestano reciproca assistenza in tutti gli altri casi affinche' tali disposizioni siano rispettate. 2. Le modalita' di applicazione del paragrafo 1 sono definite dal Comitato di cooperazione.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14 La Comunita' e la Repubblica di San Marino instaurano una cooperazione al fine di rafforzare, su basi quanto mai ampie, i vincoli esistenti, con reciproco vantaggio delle parti e tenendo conto delle rispettive competenze. La cooperazione riguarda, in particolare, i settori prioritari di cui agli articoli da 15 a 18 del presente titolo.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15 Le parti contraenti convengono di favorire lo sviluppo e la diversificazione dell'economia di San Marino nei settori dell'industria e dei servizi, orientando piu' in particolare le loro azioni di cooperazione verso le piccole e medie imprese.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16 Le parti contraenti si impegnano a cooperare nei settori della tutela e del miglioramento ambientale, onde risolvere i problemi provocati dalla contaminazione dell'acqua, del suolo e dell'aria, dall'erosione e dal disboscamento; esse rivolgono particolare attenzione ai problemi d'inquinamento dell'Adriatico.

Accordo - art. 17

ARTICOLO 17 Conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti offriranno il loro sostegno alla cooperazione nel settore turistico tramite azioni quali lo scambio di funzionari e di esperti in materia, gli scambi di informazioni e di statistiche sul turismo, azioni di formazione per la gestione e l'amministrazione alberghiera; a tale riguardo, le parti contraenti rivolgono particolare attenzione alla promozione del turismo fuori stagione a San Marino.

Accordo - art. 18

ARTICOLO 18 Le parti contraenti convengono di intraprendere azioni comuni nel settore della comunicazione, dell'informazione e della cultura per rafforzare i vincoli gia' esistenti tra di esse. Tali azioni possono assumere le forme seguenti: - scambi di informazioni su temi di reciproco interesse nei settori della cultura e dell'informazione, - organizzazione di manifestazioni a carattere culturale, - scambi culturali, - scambi accademici.

Accordo - art. 19

ARTICOLO 19 Le parti contraenti possono ampliare il presente accordo mediante consenso reciproco allo scopo di completare i settori di cooperazione tramite accordi in settori o attivita' specifiche.

Accordo - art. 20

ARTICOLO 20 Ciascuno Stato membro concede ai cittadini sammarinesi che lavorano sul suo territorio un regime privo di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalita' rispetto ai suoi cittadini per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. La Repubblica di San Marino concede lo stesso regime ai cittadini degli Stati membri che lavorano sul suo territorio.

Accordo - art. 21

ARTICOLO 21 1. Fatti salvi i paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalita' sammarinese e i familiari che risiedono con loro beneficiano, a livello di sicurezza sociale, di un regime privo di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalita' rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono impiegati. 2. Questi lavorati beneficiano della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione e di residenza compiuti nei vari Stati membri per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e di invalidita' nonche' le cure sanitarie per loro e per i loro familiari che risiedono all'interno della Comunita'. 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i membri della loro famiglia che risiedono all'interno della Comunita'. 4. Questi lavoratori beneficiano del libero trasferimento verso San Marino, ai tassi applicati a norma della legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e rendite di invalidita', di vecchiaia, di decesso, e di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. 5. La Repubblica di San Marino concede ai cittadini degli Stati membri che lavorano sul suo territorio, nonche' ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

Accordo - art. 22

ARTICOLO 22 1. Anteriormente alla fine del primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato di cooperazione adotta le disposizioni che consentono di applicare i principi di cui all'articolo 21. 2. Il Comitato di cooperazione adotta le modalita' di una cooperazione amministrativa riguardo alle garanzie di gestione e di controllo necessarie per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1. 3. Le disposizioni adottate dal Comitato di cooperazione lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali tra la Repubblica di San Marino e gli Stati membri della Comunita', nella misura in cui questi ultimi prevedono un regime piu' favorevole per i cittadini sammarinesi o per i cittadini degli Stati membri della Comunita'.

Accordo - art. 23

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