LEGGE 5 luglio 1995, n. 305

Type Legge
Publication 1995-07-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 26/7/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sull'Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA, SULL'ISTITUTO EUROPEO DI RICERCHE SPAZIALI La Repubblica Italiana (in appresso denominata "Italia") da una parte, e L'Agenzia Spaziale Europea (in appresso denominata "l'Agenzia",) dall'altra, IN CONSIDERAZIONE della Convenzione istitutiva di una Agenzia Spaziale Europea (in appresso denominata "la Convenzione") firmata il 30 maggio 1975 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980, in particolare per quanto riguarda l'Articolo VI e l'Annesso I sui Privilegi, e le Immunita', IN CONSIDERAZIONE dell'Accordo del 23 giugno 1970 tra l'Organizzazione per la Ricerca Spaziale Europea e la Repubblica italiana relativa alle condizioni per l'istituzione e la gestione di un Istituto di Ricerca Spaziale Europea (in appresso denominato "ESRIN"), TENENDO CONTO dell'allargamento delle attivita' dell'Agenzia in Italia e notando che l'ESRIN ha acquisito lo statuto di Centro dell'Agenzia, IN CONSIDERAZIONE dell'articolo XIX della Convenzione IN CONSIDERAZIONE del "Contratto di superficie" di cui all'Accordo menzionato sopra, stipulato il 23 giugno 1970 e successivamente modificato e la cui validita' e' stata prorogata per un periodo supplementare di 20 anni, DESIDEROSI di adottare tutte le misure necessarie allo scopo di assicurare le migliori condizioni giuridiche e materiali per quanto attiene all'istituzione ed alla gestione delle strutture dell'Agenzia in Italia, HANNO CONCORDATO quanto segue: Articolo 1 Terreno 1. In conformita' con il contratto di superficie di cui sopra, redatto in conformita' con il Codice Civile italiano, l'Italia ha concesso all'Agenzia il diritto di edificare un Istituto di Ricerca Spaziale sul terreno oggetto del suddetto contratto. 2. Il terreno menzionato nel paragrafo 1 sopra, e' sito nel Comune di Frascati. La sua ubicazione ed esatta estensione, che comprendono le zone designate per la potenziale espansione di ESRIN sono indi- cate all'Annesso I del presente Accordo. 3. L'Italia e l'Agenzia possono concludere in tempo debito ogni accordo a parte sulla ubicazione e sul funzionamento di ogni struttura supplementare destinata ad essere insediata in Italia e che sono necessarie per il compimento dei fini dell'Agenzia.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Uso del terreno Il terreno di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 1 del presente Accordo sara' utilizzato unicamente per gli scopi dell'Agenzia come definiti nella Convenzione.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Agevolazioni L'Italia adottera' ogni necessario provvedimento per agevolare lo sviluppo ed il funzionamento dell'ESRIN.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Diritti incidentali all'uso del terreno 1. L'Agenzia avra' il diritto di costruire, entro i confini del terreno di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 1, le installazioni che essa giudichera' necessarie per l'esercizio delle sue attivita'. Essa avra' la piena proprieta' delle installazioni medesime. 2. L'Agenzia avra' il diritto di costituire, entro i confini del terreno menzionato al paragrafo 2 dell'Articolo 1, tutte le strade che essa riterra' utili. Essa potra' inoltre affiggere tutti i cartelli, targhe e bandiere che essa riterra' appropriati. 3. L'Agenzia avra' il diritto di recintare il terreno di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 1 e di vietarne l'accesso. Il diritto di utilizzare il terreno include altresi' il diritto di accesso necessario per agevolare l'utilizzazione del terreno al personale dell'Agenzia, ai contrattisti ed ai visitatori. 4. Qualora un cambiamento nell'uso o nella gamma delle attivita' intraprese all'ESRIN risulti nell'individuazione di esigenze di espansione del terreno o dei relativi edifici, l'Agenzia si consultera' con l'Italia e l'Italia fara' ogni sforzo per soddisfare tali esigenze alle stesse condizioni di quelle applicabili al terreno conformemente con il presente Accordo.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Licenza edilizia L'Italia si impegna a concedere all'Agenzia la necessaria licenza edilizia per la costruzione di ESRIN e la sua espansione, come previsto dal paragrafo 4 dell'Articolo 4. L'Agenzia, godra' per queste questioni di un trattamento analogo a quello concesso alle Amministrazioni pubbliche italiane.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Nuove costruzioni L'Italia, al fine di evitare qualsiasi disturbo al funzionamento delle attivita' dell'ESRIN e consentire una eventuale espansione dello stesso, si impegna a far si' che non sia autorizzata alcuna nuova costruzione nell'interno delle zone definite nell'Annesso I.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Preparazione del terreno L'Italia effettuera' a sue spese il necessario lavoro di preparazione sul terreno di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 1 in vista della realizzazione di ulteriori costruzioni. I servizi che dovranno essere forniti dall'Italia al riguardo sono illustrati all'Annesso II del presente Accordo. L'Italia inoltre a sue spese effettuera' con sollecitudine i lavori concordati sulle strade di accesso supplementari e ponti come illustrati nel contratto di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 1 del presente Accordo o in qualsiasi Accordo pertinente tra l'Italia e l'Agenzia.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Canone annuale L'Agenzia paghera' all'Italia un canone annuale di 5.000 Lire Italiane come riconoscimento per i diritti di proprieta' dello Stato italiano sulla totalita' del terreno oggetto del contratto di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 1.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Assistenza generale 1. L'Italia adottera' tutte le misure necessarie per assistere l'Agenzia a creare e mantenere un adeguato funzionamento delle strutture dell'Agenzia in Italia. 2. L'Italia riconosce e conviene che determinati servizi, agevolazioni e appoggi sono necessari per un funzionamento appropriato ed efficace di ESRIN. Al fine di agevolare l'attuazione locale del presente Accordo, l'Agenzia cooperera' strettamente con i rappresentanti designati dall'Italia e con le Autorita' locali. 3. a) Le appropriate Autorita' italiane e gli organismi sotto il loro controllo faranno ogni sforzo per garantire che l'Agenzia, dietro sua richiesta, venga fornita dei servizi pubblici necessari, ivi compreso, ma senza che cio' sia limitato da tale enumerazione, elettricita', acqua, fognature, gas, posta, telefono, linee per la trasmissione di dati, telegrafo, trasporto locale, sistemi di drenaggio, raccolta di rifiuti e protezione anti-incendio. b) Questi servizi pubblici saranno forniti a condizioni eque in vista di garantire all'Agenzia un trattamento analogo a quello concesso nelle stesse circostanze alle Amministrazioni dello Stato italiano. 4. L'Italia assicurera' che un'adeguata protezione sia fornita dalle Autorita' italiane appropriate nella immediata vicinanza del terreno di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 1 del presente Accordo, al fine di prevenire, tra le altre cose, l'entrata non autorizzata o altre forme di disturbo.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Comunicazioni 1. L'Agenzia avra' il diritto di installare e mettere in funzione sistemi di telecomunicazioni sul terreno. L'Italia adottera' adeguate misure amministrative par agevolare l'installazione da parte dell'Agenzia, ed il funzionamento di tali sistemi di telecomunicazione in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali, ed in particolare provvedera' affinche' siano rilasciate in tempo debito le necessarie autorizzazioni per l'installazione ed il funzionamento di antenne fisse e mobili ed altro equipaggiamento relativo alle comunicazioni via satellite. 2. Tutte le comunicazioni ufficiali indirizzate all'Agenzia, o a qualsiasi membro del personale dell'Agenzia, e tutte la comunicazioni ufficiali esterne dell'Agenzia, in qualsiasi maniera e sotto qualsiasi forma siano esse trasmesse, non subiranno limitazioni di alcun genere ne' interferenze con la loro riservatezza. Tale protezione sara' estesa senza che cio' sia limitato alla presente enumerazione, a pubblicazioni, nastri magnetici, dischi ottici, floppy disc, filmati e diapositive, pellicole cinematografiche e sonore.

Accordo - art. 11

Articolo 11 Responsabilita' legale internazionale All'Italia non sara' attribuita nessuna responsabilita' giuridica internazionale in ordine alle attivita' dell'Agenzia sul suo territorio, per atti od omissione dell'Agenzia o dei suoi rappresentanti che agiscono o omettono di agire nei limiti delle loro funzioni. Tuttavia, qualora un reclamo venga intentato nei suoi confronti, l'Italia ha diritto di fare ricorso contro l'Agenzia.

Accordo - art. 12

Articolo 12 Responsabilita' per pregiudizi o danni 1. L'Agenzia e' responsabile di ogni pregiudizio o danno derivante dalle sue attivita' in Italia. Fatte salve le disposizioni dell'Annesso I alla Convenzione; tale responsabilita' sara' disciplinata dalla legge italiana e non pregiudichera' qualsiasi diritto contrattuale di ricorso dell'Agenzia. 2. L'Agenzia riterra' l'Italia senza colpa per ogni reclamo derivante da danni causati a parti terze.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Assicurazione di responsabilita' 1. L'Agenzia dovra' avere un'assicurazione sufficiente a coprire le sue responsabilita' in conformita' con il presente Accordo. 2. Il contratto di assicurazione stabilira' che ogni persona che non e' membro del personale dell'Agenzia e che ha subito un pregiudizio o un danno per il quale l'Agenzia e' responsabile, avra' diritto di reclamare danni direttamente dall'assicuratore.

Accordo - art. 14

Articolo 14 Legge e giurisdizione applicabile 1. Fatte salve le disposizioni dell'Annesso I alla Convenzione e di ogni Accordo Complementare pertinente tra l'Italia e l'Agenzia in conformita' con l'Articolo XXVIII dell'Annesso I alla Convenzione o in virtu' dell'attuazione dell'Articolo XIX della Convenzione, le attivita' dell'Agenzia in Italia saranno disciplinate dalla legge italiana. Qualora le condizioni di impiego di un impiegato dell'Agenzia non siano disciplinate dal Regolamento del personale dell'Agenzia, esse saranno soggette alla legislazione italiana. 2. L'Italia cerchera' di non adottare qualsiasi azione che possa intralciare le attivita' dell'Agenzia come definite dalla Convenzione e nel presente Accordo. 3. Se l'Italia o coloro che agiscono per suo conto debbono tuttavia prevedere misure che potrebbero interferire con le attivita' dell'Agenzia o pregiudicare lo stato o la potenziale espansione dei servizi, l'Italia si impegna a preventivamente consultare l'Agenzia e ad agire in modo tale che non incidano sui diritti dell'Agenzia come stabiliti nel presente Accordo.

Accordo - art. 15

Articolo 15 Generalita' Ai fini dello svolgimento delle sue attivita' ufficiali nell'ambito del territorio Italiano, l'Agenzia godra' dei privilegi e delle immunita' definite all'Annesso I della Convenzione o in ogni Accordo complementare pertinente in vigore tra l'Italia e l'Agenzia in conformita' con le disposizioni per la sua attuazione stabilite in questa Parte dell'Accordo.

Accordo - art. 16

Articolo 16 Rinuncia all'immunita' L'Agenzia applichera' il paragrafo 1 a) dell'Articolo IV dell'Allegato I alla Convenzione in modo tale da poter rinunciare alla sua immunita' dalla giurisdizione ed esecuzione in ogni controversia del tipo specificato all'Articolo XXVI di tale Allegato se la somma implicata non supera 10.400 (diecimilaquattrocento) unita' di conto e se la controversia non puo' essere risolta mediante negoziazione diretta, a meno che, secondo il Consiglio dell'Agenzia, il caso non riguardi un principio di importanza tale da non poter accettare che l'Agenzia rinunci alla sua immunita'.

Accordo - art. 17

Articolo 17 Esenzione dalle imposte 1. L'Agenzia, le sue proprieta' ed i suoi beni saranno esentati, nell'ambito delle sue attivita' istituzionali, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni. 2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Agenzia godra', agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti e formalita' occorrenti per la concessione in uso del terreno sul quale l'Esrin e' stato edificato e quelli occorrenti per il conseguimento delle sue finalita'. 3. Per quanto concerne l'esenzione dall'"imposta sul valore aggiunto (IVA)", l'Agenzia godra' della non assoggettabilita' al tributo su acquisti rilevanti di beni e servizi nonche' su importazioni di beni connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante, si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a lire italiane centomila o per il maggior valore che potra' essere stabilito in linea generale dalle competenti autorita' italiane. 4. L'Agenzia sara' anche esentata dal pagamento delle imposte di consumo sull'energia elettrica e relative addizionali e sul gas metano consumati nell'ESRIN, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell'esenzione potranno essere accordati rimborsi. 5. Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse in contropartita di servizi resi all'Agenzia. 6. Agli effetti tributari, le attivita' istituzionali svolte dall'ESRIN si considerano attratte nella sfera giuridico- patrimoniale dell'ESA.

Accordo - art. 18

Articolo 18 Veicoli dell'Agenzia L'Agenzia sara' esente da dazi e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'"uso ufficiale" dell'Agenzia e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Agenzia beneficiera' altresi' dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli in oggetto saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e dell'abbuono delle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Agenzia.

Accordo - art. 19

Articolo 19 Importazione ed Esportazioni di merci a) L'Agenzia sara' esentata da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Agenzia per attivita' istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Agenzia non chiedera' l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane centomila o ad altro maggior valore che le competenti autorita' italiana potranno fissare in linea generale. b) Le merci importate esportate o trasferite in conformita' con l'Articolo VI ed il paragrafo 2 dell'Articolo IX dell'Annesso I alla Convenzione, se sono trasportate come bagaglio a mano, possono essere dichiarate all'importazione ed all'esportazione conformemente ad accordi speciali da concludere tra l'Agenzia e le Autorita' italiane i quali prevederanno in particolare l'uso di etichette e di formulari solitamente utilizzati per i bagagli diplomatici.

Accordo - art. 20

Articolo 20 Prodotti e materiali dell'Agenzia 1. I prodotti ed i materiali importati o esportati dall'Agenzia, o in nome e per conto di questa e necessari per l'installazione ed il funzionamento della medesima sono esenti da dazi e da ogni altro diritto all'importazione ed esportazione, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione ed esportazione, salvo divieti di carattere sanitario o fitosanitario. 2. L'Italia e l'Agenzia adotteranno le misure necessarie per agevolare sul piano pratico l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo al fine di assicurare in particolare che i trasferimenti dei bani e la prestazione dei servizi tra l'ESRIN da una parte e la Sede centrale o altri stabilimenti dell'Agenzia, come pure tra l'ESRIN ed i suoi contraenti siano effettuati nella maniera piu' efficace possibile.

Accordo - art. 21

Articolo 21 Cessione di merci Le merci importate in esenzione da imposte e dazi alle condizioni dell'Articolo 18 e 20 del presente Accordo non potranno essere vendute o cedute a terzi senza avere ottenuto preventivamente il benestare delle autorita' italiane e senza che siano state pagate le imposte, i dazi ed i contributi ad essi afferenti. Nei casi in cui tali imposte, dazi e contributi fossero stabiliti in rapporto al valore delle merci, essi saranno calcolati sulla base del valore al momento della cessione e sara' applicata la tariffa in vigore a quella data.

Accordo - art. 22

Articolo 22 Rappresentanti ed Esperti 1. Si riterra' che l'espressione "Rappresentanti degli Stati Membri" all'Articolo 14 dell'Annesso I alla Convenzione include tutti i rappresentanti e supplenti che assistono a riunioni del Consiglio dell'Agenzia e dei suoi organi sussidiari. Si precisa inoltre che il Presidente ed i Vice Presidenti degli organi sussidiari ed i membri della Commissione di verifica dei conti continuano a rientrare nelle disposizioni dell'articolo XIV dell'Annesso I alla Convenzione quando cessano di agire in veste di rappresentanti nazionali. 2. L'Italia si impegna a fare ogni sforzo per agevolare la libera entrata ed uscita in e dall'Italia di esperti in base al disposto dell'articolo XVII dell'Annesso I alla Convenzione e di ricercatori in base al disposto del paragrafo 3 d) dell'articolo XII della Convenzione ed a fornir loro assistenza, su richiesta, durante la loro permanenza in Italia.

Accordo - art. 23

Articolo 23 Direttore Generale 1. In attuazione dell'Articolo XV dell'Annesso I alla Convenzione, il Direttore Generale dell'Agenzia, quando esercita le sue funzioni in Italia gode dei privilegi ed immunita' riconosciuti al capo di una missione diplomatica dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. 2. Il Capo dell'ESRIN come rappresentante del Direttore Generale dell'Agenzia in Italia, quando esercita le sue funzioni in Italia, gode dei provilegi e delle immunita' riconosciute al capo di una missione diplomatica dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. 3. L'attuazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non modifica in nulla le disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo XVIII dell'Annesso I alla Convenzione.

Accordo - art. 24

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