LEGGE 5 luglio 1995, n. 306

Type Legge
Publication 1995-07-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 26/7/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1994 sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffe' con risoluzione ICC n. 366 del 30 marzo 1994.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto sopra disposto dall'articolo 40 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire. 67 milioni per l'anno 1995 ed in lire 47 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995- 1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministero degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Mancuso

Accord

Accord Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFE Consiglio Internazionale del Caffe' Sessantaquattresima sessione 21-30 marzo 1994 Londra, Inghilterra RISOLUZIONE ICC N. 366 (F) 31 MARZO 1994 originale: inglese RISOLUZIONE ICC N. 366 .fo on (Approvata nella quarta seduta plenaria, il 30 marzo 1994) ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1994 SUL CAFFE IL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEL 1994 SUL CAFFE CONSIDERANDO: Che l'accordo internazionale del 1993 sul Caffe' cosi' come prorogato rimarra' in vigore fino al 30 settembre 1994; Che il Consiglio ha negoziato un nuovo accordo e approvato un testo, DECIDE: 1. Di approvare il testo dell'accordo internazionale del 1994 sul Caffe' riportato nel documento EB-3467/94. 2. Di chiedere al Direttore esecutivo di elaborare il testo definitivo dell'Accordo internazionale del 1994 sul Caffe' nelle quattro lingue ufficiali dell'Organizzazione e di certificare ciascun testo conforme al fine di trasmetterlo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Di pregare il Direttore esecutivo di trasmettere la presente Risoluzione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affiche' l'Accordo sia aperto alla firma, secondo le disposizioni dell'Articolo 38 di tale Accordo. ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1994 SUL CAFFE PREAMBOLO I Governi Parti al presente Accordo Riconoscendo che il caffe' riveste un'importanza eccezionale per l'economia di numerosi paesi che dipendono in larga misura da questo prodotto per i loro proventi di esportazione, e di conseguenza, per il proseguimento dei loro programmi di sviluppo sociale ed economico; Riconoscendo che e' necessario promuovere la valorizzazione delle risorse produttive ed aumentare e mantenere l'occupazione ed il reddito nell'industria caffearia dei paesi Membri, e di concorrere in tal modo al raggiungimento in essi di salari equi, di un tenore di vita piu' elevato e di migliori condizioni di lavoro; Considerando che una stretta cooperazione internazionale nel campo degli scambi di caffe' consentira' di stimolare la diversificazione e l'espanzione dell'economia dei paesi produttri di caffe', di migliorare le relazioni politiche ed economiche tra paesi esportatori e paesi importatori e di incrementare il consumo di caffe'; Riconoscendo l'opportunita' di evitare uno squilibrio tra la produzione ed il consumo tale da poter dar luogo a fluttuazioni dei prezzi accentuate, pregiudizievoli ai produttori come ai consumatori; Tenuto conto delle connessioni esistenti fra la stabilita' degli scambi commerciali di caffe' e la stabilita' dei mercati aperti ai prodotti manufatti; Prendendo atto dei vantaggi cui ha portato la cooperazione internazionale in sede di attuazione degli Accordi internazionali del 1962, del 1968, del 1976 e del 1983 sul caffe', Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo Obiettivi Gli obiettivi del presente Accordo sono i seguenti: 1) accrescere la cooperazione internazionale nel campo delle questioni mondiali attinenti al caffe'; 2) fornire un'istanza per consultazioni intergovernative e negoziazioni vertenti, se del caso, su questioni relative al caffe' e sui mezzi atti a realizzare un equilibrio giudizioso tra l'offerta e la domanda mondiale in condizioni che assicurino ai consumatori un approvigionamento sufficiente a prezzi equi, ed ai produttori degli sbocchi a prezzi remunerativi e che permettano di equilibrare in modo durevole la produzione ed il consumo; 3) facilitare l'espansione del commercio internazionale del caffe' grazie alla raccolta, all'analisi ed alla diffusione di statistiche ed alla pubblicazione di prezzi indicativi e di altri corsi del mercato, rafforzando cosi' la trasparenza nell'economia caffearia mondiale; 4) fungere da centro per la raccolta, lo scambio e la pubblicazione di informazioni economiche e tecniche sul caffe'; 5) promuovere studi e ricerche nel settore del caffe'; 6) promuovere e potenziare il consumo del caffe'.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1) Il termine "caffe'" designa il seme e la ciliegia della pianta del caffe', sia che si tratti di caffe' pergamenato, di caffe' verde o di caffe' torrefatto, e comprende il caffe' macinato, il caffe' decaffeinato, il caffe' liquido et il caffe' solubile. I termini suddetti sono cosi' definiti: a) "Caffe' verde" designa qualsiasi caffe' in seme, decorticato, prima della torrefazione; b) "ciliegia di caffe' essicata" designa il frutto essiccato della pianta del caffe'; l'equivalente in caffe' verde delle ciliegie di caffe' essiccate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essiccate: c) "caffe' pergamenato" designa il seme di caffe' verde avvolto nel pergamino; l'equivalente in caffe' verde del caffe' pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffe' pergamenato; d) "caffe' torrefatto" designa il caffe' verde torrefatto ad un qualsiasi grado e comprende il caffe' macinato; l'equivalente in caffe' verde del caffe' torrefatto si ottiene moltiplicando per 1,19 il peso netto del caffe' torrefatto; e) "caffe' decaffeinato" significa il caffe' verde torrefatto o solubile dopo estrazione della caffeina; l'equivalente in caffe' verde del caffe' decaffeinato si ricava moltiplicando per 1, 1,19 o 2,6 rispettivamente, il peso netto del caffe' decaffeinato verde, torrefatto o solubile; f) "caffe' liquido" designa i solidi solubili nell'acqua ottenuti a partire dal caffe' torrefatto e presentati sotto forma liquida; l'equivalente in caffe' verde del caffe' liquido si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto dei solidi di caffe' disidratati, contenuti nel caffe' liquido; g) "caffe' solubile" designa i solidi, disidratati e solubili in acqua, ottenuti a partire dal caffe' torrefatto; moltiplicando per 2,6 il peso netto del caffe' solubile. 2) "sacco" designa un quantitativo di 60 chilogrammi, pari a 132, 276 libbre di caffe' verde; "tonnellata" designa la tonnellata metrica di 1.000 chilogrammi, pari a 2.204,6 libbre; la "libbra" equivale a 453, 597 grammi. 3) "Annata caffearia" designa il periodo di dodici mesi che va dal 1 ottobre al 30 settembre. 4) Con il termine "Organizzazione" si intende l'Organizzazione internazionale del Caffe'; con "Consiglio" si intende il Consiglio internazionale del Caffe'. 5) L'espressione "Parte contraente" designa un governo o una organizzazione intergovernativa, come specificato al paragrafo 3) dell'Articolo 4, che ha depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di applicazione provvisoria del presente Accordo in virtu' degli Articoli 39 e 40, o ha aderito al presente Accordo a norma dell'Articolo 41. 6) Il termine "Membro" designa una Parte contraente; uno o piu' territori designati che sono stati dichiarati Membro separato a norma dell'Articolo 5; piu' Parti contraenti, o piu' territori designati, o piu' Parti contraenti e territori designati che fanno parte dell'Organizzazione in qualita' di gruppo Membro, a norma dell'Articolo 6. 7) Il termine "Membro esportatore" o "paese esportatore" designa rispettivamente un Membro o un paese esportatore netto di caffe', vale a dire un Membro o un paese le cui esportazioni superano le importazioni. 8) Il termine "Membro importatore" o "paese importatore" designa rispettivamente un Membro o un paese importatore netto di caffe', ossia un Membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni. 9) Con "maggioranza ripartita semplice" si intende la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti e la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente. 10) Con "maggioranza ripartita dei due terzi" si intendono i due terzi dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti e due terzi dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente. 11) Con "entrata in vigore" si intende, salvo indicazione contraria, la data alla quale l'Accordo entra in vigore in via provvisoria o definitiva. 12) L'espressione "produzione esportabile" designa la produzione totale di caffe' di un paese esportatore nel corso di una determinata annata o campagna caffearia diminuita della quantita' prevista per i fabbisogni del consumo interno nel corso del medesimo anno. 13) L'espressione "disponibilita' per l'esportazione" designa la produzione esportabile di un paese esportatore nel corso di una determinata annata caffearia, aumentata delle scorte rimaste dagli anni precedenti.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Impegni generali dei Membri 1) I Membri si impegnano ad adottare ogni misura necessaria per consentir loro di adempiere agli obblighi prescritti nei loro confronti dal presente Accordo, ed a cooperare pienamente per conseguire la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo; essi si impegnano inoltre a fornire tutte le informazioni necessarie per agevolare il funzionamento dell'Accordo. 2) I Membri riconoscono che i certificati d'origine costituiscono una fonte importante di informazioni sugli scambi di caffe'. Di conseguenza, i Membri esportatori si assumono la responsabilita' di vigilare affinche' i certificati d'origine siano correttamente rilasciati ed utilizzati in modo appropriato, secondo la regolamentazione stabilita dal Consiglio. 3) I Membri riconoscono inoltre che le informazioni sulle riesportazioni sono ugualmente importanti per procedere ad una appropriata analisi dell'economia caffearia mondiale. Di conseguenza, i Membri importatori si impegnano a fornire informazioni regolari e precise sulle riesportazioni, nella forma e nei modi determinati dal Consiglio.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Membri dell'Organizzazione 1) Ciascuna Parte contraente costituisce, con quei territori ai quali si applica l'Accordo ai sensi del paragrafo 1) dell'Articolo 43, un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione, salvo quanto e' disposto dagli Articoli 5 e 6. 2) In condizioni da stabilirsi dal Consiglio, un Membro puo' cambiare di categoria. 3) Ogniqualvolta ricorre nel testo del presente Accordo il termine "Governo" esso si intende applicabile anche alla Communita' europea o una organizzazione intergovernativa avente responsabilita' analoghe per quanto concerne la negoziazione, la conclusione e l'attuazione di accordi internazionali, in particolare degli accordi sui prodotti di base. 4) Un'organizzazione intergovernativa come quella descritta non dispone di un proprio voto, bensi', in caso di votazione su questioni che rientrino nella sua competenza, essa e' autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati Membri, che esprime in tal caso in blocco. In questa evenienza, gli Stati Membri dell'organizzazione intergovernativa non sono autorizzati ad esercitare individualmente il loro diritto di voto. 5) Un'organizzazione intergovernativa come quella descritta non e' eleggibile al Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1) dell'Articolo 17; tuttavia essa puo' partecipare ai dibattiti del Comitato esecutivo sulle questioni che rientrano nella sua competenza. In caso di votazione su questioni che rientrano nella sua competenza ed in deroga al disposto del paragrafo 1) dell'Articolo 20, i voti di cui gli Stati Membri sono autorizzati a disporre nel Comitato esecutivo sono espressi in blocco da uno qualunque dei medesimi Stati Membri.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Partecipazione separata di territori designati Ogni Parte contraente importatrice netta di caffe' puo', ad ogni momento per mezzo della notifica prevista al paragrafo 2) dell'Articolo 43, dichiarare che partecipa all'Organizzazione, indipendentemente da ogni territorio da essa designato tra quelli che rappresenta normalmente in campo internazionale e che sono esportatori netti di caffe'. In tal caso, il territorio metropolitano ed i territori non designati costituiscono un solo e medesimo Membro, mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente secondo i termini della notifica, la qualita' di Membro distinto.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Partecipazione in gruppo 1) Due o piu' Parti contraenti esportatrici nette di caffe' possono dichiarare, mediante notifica indirizzata al Consiglio ed al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto del deposito dei loro strumenti rispettivi di ratifica, di accettazione, di approvazione, di attuazione provvisoria o di adesione, che entrano a far parte dell'Organizzazione come gruppo. Puo' fare parte di un gruppo un territorio al quale si applichi l'Accordo a norma del paragrafo 1 dell'Articolo 43 se il governo dello Stato che ne cura le relazioni internazionali abbia trasmesso la notifica di cui al paragrafo 2) dell'articolo 43. Le Parti contraenti ed i territori designati in questione devono soddisfare le seguenti condizioni: a) dichiararsi disposti ad accettare la responsabilita' sia individuale che collettiva, del rispetto degli obblighi del gruppo; b) in seguito provare in forma conclusiva al Consiglio: i) che il gruppo dispone dell'organizzazione necessaria per l'applicazione di una politica comune in materia di caffe' e che essi possiedono i mezzi per adempiere, unitamente ad altri membri del gruppo, agli obblighi ad essi posti dal presente Accordo; ii) che essi hanno una politica commerciale ed economica comune o coordinata in materia di caffe' ed una politica monetaria e finanziaria coordinata, e dispongono degli organi occorrenti per l'applicazione di dette politiche, in modo che il Consiglio abbia la garanzia che il gruppo e' in grado di conformarsi a tutti gli obblighi collettivi che ne derivano. 2) Ogni gruppo Membro riconosciuto ai sensi dell'Accordo internazionale del 1983 sul Caffe' continua ad essere riconosciuto come gruppo, salvo se notifica al Consiglio che non desidera piu' essere riconosciuto come tale. 3) Il gruppo Membro costituisce un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione, con la riserva tuttavia che ciascun Membro del gruppo sara' trattato come Membro distinto per le questioni di cui ai seguenti articoli: a) Articoli 11 e 12: b) Articolo 46. 4) Le Parti contraenti ed i territori designati che entrano nell'Organizzazione come gruppo indicano il governo o l'organizzazione che li rappresentera' al Consiglio per le questioni di cui tratta l'Accordo, ad eccezione di quelle elencate nel paragrafo 3) del presente articolo. 5) Il diritto di voto del gruppo si esercita come segue: a) Il gruppo Membro, ha come cifra di base, lo stesso numero di voti di un solo paese Membro entrato a titolo individuale nell'Organizzazione. Il governo o l'organizzazione che rappresenta il gruppo riceve detti voti e ne dispone; b) qualora la questione posta in votazione rientri nel quadro delle disposizioni di cui al paragrafo 3) del presente Articolo, i diversi Membri del Gruppo possono disporre separatamente dei voti ad essi attribuiti dal paragrafo 3) dell'Articolo 13, come se ciascuno di essi fosse un Membro individuale dell'Organizzazione, ed i voti della cifra di base rimangono in tal caso assegnati al governo o all'organizzazione che rappresenta il gruppo. 6) Qualsiasi Parte contraente o territorio designato facente parte di un gruppo, puo', mediante notifica al Consiglio ritirarsi dal gruppo stesso e divenire Membro in proprio. Il ritiro prende effetto dalla data del ricevimento della notifica da parte del Consiglio. Quando uno dei membri di un gruppo si ritira da esso o cessa di essere Membro dell'Organizzazione, gli altri membri del gruppo possono chiedere al Consiglio il mantenimento del gruppo stesso; il gruppo continua a sussistere, salvo nel caso che il Consiglio respinga la domanda. In caso di scioglimento del gruppo, ciascuno dei suoi ex-membri diviene un Membro a se stante. Un Membro che abbia cessato di appartenere ad un gruppo non puo' ridivenire membro di un gruppo qualsiasi finche' il presente Accordo rimane in vigore. 7) Ogni Parte contraente che desidera far parte di un gruppo Membro dopo l'entrata in vigore del presente Accordo puo' farlo mediante notifica al Consiglio, a condizione: a) che gli altri membri del gruppo dichiarino di essere disposti ad accettare il Membro in questione come parte del gruppo Membro; b) di notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua appartenenza al gruppo. 8) Due o piu' Membri esportatori possono richiedere in qualsiasi momento al Consiglio, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, l'autorizzazione a costituirsi in gruppo. Il Consiglio accorda l'autorizzazione, dopo aver preso atto dell'invio da parte di essi della dichiarazione e degli elementi di prova richiesti dal paragrafo 1) del presente Articolo. Dal momento in cui il Consiglio accorda l'autorizzazione, divengono applicabili al gruppo le norme dei paragrafi 3), 4), 5) e 6) del presente Articolo.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del caffe' 1) L'Organizzazione internazionale del Caffe' costituita con l'Accordo internazionale del 1962 sul Caffe' continua a sussistere al fine di garantire l'attuazione del presente Accordo e di sorvegliarne il funzionamento. 2) L'Organizzazione ha sede a Londra, salvo decisione diversa del Consiglio deliberante a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti. 3) L'Organizzazione esercita le sue funzioni per il tramite del Consiglio internazionale del Caffe', del Comitato esecutivo, del Direttore esecutivo e del personale.

Accordo - art. 8

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