LEGGE 11 luglio 1995, n. 273
Entrata in vigore della legge: 12-7-1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO AVVERTENZA:
Il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1995.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 47. ------------
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1995, N. 163 L'articolo 1 e' soppresso. ((...)) All'articolo 3, al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: "alla semplificazione" sono inserire le seguenti: "e all'accelerazione" e sono aggiunte, in fine, le seguenti "e ai documenti amministrativi". Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti: "ART. 3-bis. - (Conferenza di servizi). - 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: "2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente". ART. 3-ter. - (Rimedi per l'inosservanza dei termini). - 1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali, fissati ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'interessato puo' produrre istanza al dirigente generale dell'unita' responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni. Se il provvedimento e' di competenza del dirigente generale l'istanza e' rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere di avocazione regolato dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedendo in caso positivo entro trenta giorni dall'avocazione. 2. 1 servizi di controllo interno dei Ministeri, istituiti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e i servizi ispettivi compiono annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'inosservanza di tale termine comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'articolo 20, commi 9 e 10, e dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituiti, rispettivamente, dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dall'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. ((...)) ART. 3-quinquies. - (Conclusione di accordi). - 1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati". Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti: "ART. 4-bis. - (Procedura semplificata per studi e progetti). - 1. La procedura semplificata prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, per l'approvazione degli studi di fattibilita' e dei progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994. si applica anche ai progetti da avviare nel corso degli anni 1995 e 1996. ART. 4-ter. - (Pareri resi dall'Autorita' di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39). - 1. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal seguente: "ART. 8. - 1. L'Autorita' esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contralti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruita' tecnico economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di Stato e' obbligatoria oltre detti limiti ed e' in tali casi formulata direttamente dall'Autorita'. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorita'. 2. Il parere dell'Autorita' e' reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241". Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: "ART. 5-bis. - (Corsi-concorsi banditi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione). - 1. I corsi-concorsi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono banditi annualmente dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione sulla base dei posti da coprire, annualmente determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Le spese relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1 previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439, sono a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1996 e in lire 17 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "4. Il corso ha la durata massima di due anni ed e' seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, nonche' presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero pari ai posti messi a concorso. Al termine. i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale".
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