DECRETO 15 maggio 1995, n. 283
Entrata in vigore del decreto: 1-8-1995
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visti gli articoli 5, lettera g), 7 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto l'art. 57, commi 2 e 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto 27 ottobre 1994, n. 759;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1967 concernente la disciplina delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1 febbraio 1968, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, n. 759;
Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1971 concernente la disciplina degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 maggio 1971, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, n. 759;
Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni ed integrazioni dei decreti ministeriali sopra citati;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 9 febbraio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota dell'11 aprile 1995;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
2.Fatto salvo quanto previsto nella tabella B del decreto 14 febbraio 1994, n. 225, le dosi d'impiego numericamente definite previste per gli additivi "E 334 acido tartarico, E 335 tartrati di sodio, E 336 tartrati di potassio ed E 337 tartrato doppio di sodio e potassio" sono sostituite da S.B.T.I. h) Al Titolo XIII - Vari: - Alla voce "idrossido di sodio" e' inserito il seguente caso d'impiego: "prodotti della biscotteria, S.B.T.I.". - E' inserita la seguente voce: "acidi grassi: prodotti della confetteria (chewing-gum, caramelle, compresse, confetti e pastigliaggi), S.B.T.I.". i) Titolo XIV - Correttori di acidita': - Alla voce "E 330 acido citrico" e' inserito il seguente caso d'impiego: "preparazioni per infusi a base di frutta, S.B.T.I.". - Alla voce "E 331 citrato di sodio" e' inserito il seguente caso d'impiego: "sorbetti, prodotti a base di latte e/o frutta pronti da congelare, S.B.T.I.". - Alla voce "idrossido di sodio" e' aggiunto il seguente caso d'impiego: "infusi di caffe' ottenuti per estrazione a caldo, S.B.T.I.".
3.Nella sezione B dell'elenco allegato al decreto ministeriale del 22 dicembre 1967 e' inserita la seguente disposizione: "i coloranti E 170 carbonato di calcio ed E 171 biossido di titanio possono essere impiegati nei prodotti della confetteria (chewing-gum, caramelle, compresse, confetti e pastigliaggi) S.B.T.I.".
4.Nella parte II dell'allegato al decreto ministeriale 3 maggio 1971 riguardante gli amidi modificati e' inserito il seguente caso d'impiego: "Ketchup, S.B.T.I.".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 5, lettera g), e degli articoli 7 e 22 della legge n. 283/1962, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande: "Art. 5. - E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: a)-f) (omissis); g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanita' o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali". "Art. 7. - Il Ministro per la sanita' con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bavande che abbiano subito aggiunte o sottrazione o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito". "Art. 22. - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', pubblichera' con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi. Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera' l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari. Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti". - Il testo dell'art. 57, commi 2 e 3, della legge n. 142/1992, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991), e' il seguente: "2. A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1 luglio 1992, e' soppressa la lettera f) dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283. 3. Al primo comma dell'art. 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: 'nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse' sono sostituite dalle seguenti: 'nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari'". - I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato in precedenza il D.M. 31 marzo 1965 sono i seguenti: 19 febbraio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 23 marzo 1966; 28 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 16 agosto 1967; 20 febbraio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 5 aprile 1968; 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 10 luglio 1968; 12 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 14 aprile 1969; 10 luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 23 luglio 1969; 12 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 29 agosto 1969; 15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1971; 3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 26 maggio 1971; 30 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 dell'11 settembre 1971; 9 maggio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 25 maggio 1972; 1 luglio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 19 luglio 1972; 31 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 18 novembre 1972; 22 giugno 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 28 luglio 1973; 29 dicembre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 15 gennaio 1974; 6 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 3 aprile 1974; 6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 30 dicembre 1975; 31 marzo 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 5 maggio 1976; 15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976; 30 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1977; 18 maggio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 giugno 1978; 28 luglio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 19 agosto 1978; 20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 2 dicembre 1978; 16 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 gennaio 1979; 7 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 28 maggio 1980; 21 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 9 febbraio 1981; 14 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 ottobre 1981; 14 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 4 maggio 1983; 1 agosto 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 20 agosto 1983; 29 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 2 dicembre 1983; 13 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 luglio 1984; 20 febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7 marzo 1985; 7 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1986; 18 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 1986; 12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1987; 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989; 24 luglio 1990, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 1990; 6 novembre 1992, n. 525, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993; 2 agosto 1993, n. 582, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 agosto 1994; 14 febbraio 1994, n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 1994; 6 aprile 1994, n. 288, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1994; 6 aprile 1994, n. 334, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1994; 26 luglio 1994, n. 558, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994; 27 ottobre 1994, n. 759, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1995. - I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato in precedenza il D.M. 22 dicembre 1967 sono i seguenti: 10 luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 26 luglio 1969; 15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1971; 6 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 13 marzo 1975; 3 settembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 18 settembre 1976; 21 marzo 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 5 aprile 1977; 26 luglio 1994, n. 558, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994; 27 ottobre 1994, n. 759, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1995. - Il D.M. 3 maggio 1971 e' stato modificato in precedenza unicamente dal D.M. 27 ottobre 1994, n. 759, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1995. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - L'allegato I al D.M. 31 marzo 1965 riporta l'elenco degli additivi che possono essere aggiunti agli alimenti e prevede i casi e le dosi d'impiego nei singoli alimenti come pure le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza degli additivi stessi. - La tabella B annessa al D.M. n. 225/1994, di aggiornamento del citato D.M. 31 marzo 1995, riporta l'elenco degli additivi alimentari ammessi negli alimenti di proseguimento per soggetti in buona salute. - La sezione B dell'allegato al D.M. 22 dicembre 1967 riporta l'elenco degli alimenti di cui si autorizza la colorazione. - L'allegato al D.M. 3 maggio 1971 riporta gli amidi modificati mediante procedimenti fisici ed enzimatici, nonche' quelli modificati mediante mezzi chimici, assimilati per quanto concerne l'utilizzazione per usi alimentari agli amidi nativi, con la precisazione dei casi e delle dosi massime d'impiego (parte I), nonche' gli amidi modificati mediante mezzi chimici, assimilati, ai fini della utilizzazione negli alimenti, agli additivi chimici, con la precisazione dei casi e delle dosi massime d'impiego (parte II).
Art. 2
1.Gli alimenti conformi alle preesistenti disposizioni, fabbricati in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
2.Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), quarto trattino non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunita' europea ed a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
Il Ministro: GUZZANTI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1995
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 258
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Normattiva
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