LEGGE 14 luglio 1995, n. 284

Type Legge
Publication 1995-07-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 19-7-1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle

funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione. SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CORONAS, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO ------------ AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 51. ------------

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 1995, N. 176. All'articolo 1, al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in sostituzione di personale trasferito nelle nuove province"; al terzo periodo le parole: "se non abbia effettuato quattro anni di effettivo servizio" sono sostituite dalle seguenti: "se non sia decorso il relativo periodo di permanenza previsto dai rispettivi bandi di concorso". All'articolo 4, al comma 2, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "e per quelli relativi al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 4 dell'articolo 3". All'articolo 5, al comma 1, le parole: "e a lire 26 miliardi per l'anno 1997" sono sostituite dalle seguenti: ", a lire 26 miliardi per l'anno 1997 e a regime".

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