DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 1995, n. 291

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1995-03-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 20-7-1995

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 20 gennaio 1994, n. 60;

Visto il titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800;

Visto l'art. 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589;

Visto l'art. 13, secondo comma, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163;

Considerata la necessita' di provvedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della richiamata legge n. 60/1994, ad emanare norme per l'individuazione delle necessarie procedure amministrative e l'operativita' del fondo di garanzia di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Quote annuali dei piani di ammortamento incluse tra i costi ammessi

1.I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 60, al fine di beneficiare delle agevolazioni indicate nello stesso articolo, dovranno produrre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, il piano di ammortamento del deficit perche', nei casi di interventi finanziari dello Stato a sostegno dell'attivita' annuale realizzata dagli stessi soggetti, si possa procedere alla approvazione del piano medesimo, sentita la Commissione centrale per la musica, di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

3.L'approvazione del piano di ammortamento comporta l'ammissione della quota annuale di ripiano fra i costi considerati ai fini della concessione dei contributi pubblici.

4.Il mancato ripiano del deficit entro il previsto periodo di ammortamento ovvero il mancato pagamento alle banche o alle societa' finanziarie legalmente costituite di piu' di due rate del mutuo, qualora ne venga stipulato uno a copertura del deficit stesso, comporta la decadenza dal beneficio di cui al comma precedente.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - La legge n. 60/1994 reca: "Interventi in favore delle associazioni concertistiche e assimilate". Per il testo dell'intero art. 2 si veda in nota all'art. 2 del presente decreto. - La legge n. 800/1967 reca il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali. In particolare il titolo III (articoli da 26 a 46) reca norme sulle attivita' musicali in Italia e all'estero. - Il testo dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 589/1979 (Provvedimenti per le attivita' musicali e cinematografiche) e' il seguente: "L'anzidetto fondo speciale, oltre per le finalita' di cui al primo comma dell'art. 40 della legge sopraindicata, e' destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attivita' musicali, nonche' centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua attribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro". - Il testo dell' art. 13, secondo comma, lettera d), della legge n. 163/1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) e' il seguente: "Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente: a)-c) (omissis); d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attivita' musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attivita' teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attivita' musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera d) e' utilizzato in parti uguali a favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 60/1994 (entrata in vigore l'11 febbraio 1994) e' il seguente: "Art. 1. - 1. Le quote annuali dei piani di ammortamento dei deficit determinatisi nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge possono essere incluse, purche' non superiori al 20 per cento del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, tra i costi ammessi ai fini della concessione di contributi pubblici (statali, regionali, locali) alle attivita' musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589. Le predette attivita' devono risultare beneficiarie di sovvenzioni pubbliche da almeno tre anni. Il mancato ripiano del deficit entro il periodo previsto di ammortamento comporta la decadenza del beneficio di cui al presente articolo". - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 800/1967 e' il seguente: "Art. 3 (Commissione centrale per la musica). - Per l'esame dei problemi generali concernenti le attivita' musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, e' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la commissione centrale per la musica. La commissione e' presieduta dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed e' composto da: a) il direttore generale dello spettacolo; b) un rappresentante del Ministero del tesoro; c) un rappresentante del Ministero dell'interno; d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; f) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana; g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma; h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia; i) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo art. 28; l) un rappresentante della Societa' italiana autori ed editori; m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo; n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle societa' ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo art. 32; o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo; p) due rappresentanti dei musicisti; q) un direttore di orchestra; r) un rappresentante degli artisti lirici; s) un coreografo; t) due critici musicali; u) tre esponenti della cultura musicale; v) un rappresentante dei comuni d'Italia. La commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) sono prescelti dalle rispettive amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale. Il componente di cui alla lettera i) e' designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera n) sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e societa'. I componenti di cui alle lettere m) e da o) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera g) sono designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera v) dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera u) sono scelti dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo. I componenti indicati alle lettere da b) a v) durano in carica tre anni. I componenti di cui alle lettere i), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalita' di cui ai commi precedenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione. La commissione e' convocata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di una iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti. Le riunioni della commissione sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti".

Art. 2

Mutui finalizzati al ripiano dei deficit e garanzie relative

1.Nell'ambito delle risorse alle quali riferirsi per la copertura del deficit, i soggetti di cui all'art. 2 della legge 20 gennaio 1994, n. 60, possono contrarre mutui di durata non inferiore a cinque anni, con ammortamento a rate semestrali, e di ammontare non inferiore a 100 milioni e non superiore a 1.000 milioni, garantendo in via primaria i mutui medesimi con il proprio patrimonio e con quello di coloro che hanno agito in nome e per conto degli organismi menzionati, secondo le norme del codice civile.

2.A tale fine i soggetti interessati a contrarre il mutuo devono far pervenire al Dipartimento dello spettacolo apposita dichiarazione del legale rappresentante, a firma autenticata, con la quale si conferma la garanzia indicata in via primaria dalla legge. La medesima dichiarazione deve anche garantire in via subordinata che l'ente contraente il mutuo, in attuazione di quanto previsto dalla legge, accetta che vengano destinati a copertura della rata annuale di ammortamento non pagata gli importi delle sovvenzioni statali, regionali o locali, libere ed esigibili, relative all'anno in corso e/o agli anni precedenti.

3.Per i mutui di cui al comma 1, cui sono abilitati le banche e societa' finanziarie legalmente costituite, opera una ulteriore garanzia costituita da un fondo fino a lire 1.000 milioni annui, a valere sulla quota del fondo di cui all'art. 13, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, riservata alle attivita' musicali. Qualora si intenda far diventare operante tale ultima garanzia, dovra' essere prodotta al Dipartimento dello spettacolo anche la copia dell'istanza di mutuo approvata dai responsabili di ciascuna iniziativa musicale sia per quanto si riferisce all'importo del mutuo stesso, sia per quanto si riferisce al complesso delle garanzie indicate dalla legge e dal presente regolamento. La richiesta dovra' essere approvata dalla banca mutuante che si esprimera' dopo le opportune valutazioni sull'eventuale patrimonio o sulle potenzialita' finanziarie dei soggetti titolari delle singole iniziative, richiedenti il mutuo.

4.Le banche e le societa' finanziarie devono comunicare al Dipartimento dello spettacolo e, per i mutui assistiti da garanzia sul fondo di 1.000 milioni annui, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., entro il mese di gennaio di ciascun anno, se risultino pagate le rate scadute entro il 31 ottobre dell'anno precedente, riguardanti l'ammortamento del mutuo contratto per il ripiano del deficit. Qualora operi la garanzia costituita sul fondo destinato alla corresponsione dei contributi sugli interessi, interverra' la decadenza del diritto di accedere a contributi pubblici statali o regionali.

5.La Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a., dopo il 31 gennaio di ciascun anno, verifica se ed in qual misura sia necessario fare ricorso alla utilizzazione totale o parziale del fondo di 1.000 milioni annui, quota parte di quello di cui all'art. 13, secondo comma, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163. Nell'ipotesi di rate non pagate, la stessa sezione procedera' ai relativi conteggi, mentre per i pagamenti a carico del fondo di garanzia, limitatamente agli interventi risultanti dal piano di ammortamento e con esclusione degli interessi maturati successivamente, dovranno risultare gia' esperite da parte delle banche o delle societa' finanziarie, le procedure esecutive di cui alle medesime garanzie indicate in via primaria e secondaria.

7.Nel caso di utilizzazione parziale del fondo di garanzia, il residuo sara' utilizzato per le finalita' gia' individuate dalla legge 30 aprile 1985, n. 163. Nel caso in cui la disponibilita' del fondo risultasse insufficiente a coprire i crediti esposti dalle banche o dalle societa' finanziarie, le richieste eccedenti, individuate in base all'ordine cronologico di arrivo alla sezione, saranno soddisfatte con lo stanziamento dell'anno successivo, senza maggiorazione di interessi sulle somme dovute.

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