DECRETO 13 giugno 1995, n. 297
Entrata in vigore del decreto: 8/8/1995
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente le "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze";
Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze";
Visto l'art. 25, Capo VI, del decreto ministeriale 23 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993, concernente la "Organizzazione interna del Dipartimento del territorio";
Considerata la necessita' di stabilire i criteri e le modalita' di esecuzione della attivita' ispettiva del Dipartimento del territorio;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;
Vista la comunicazione protocollo n. 839 inviata il 20 marzo 1995 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
A D O T T A il seguente regolamento:
Titolo primo REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO CENTRALE
Art. 1
1.Il Servizio ispettivo centrale svolge le funzioni di vigilanza sul corretto andamento e sulla efficienza dei servizi ed uffici del Dipartimento del territorio, con esclusione di funzioni direttive o sostitutive nella organizzazione interna e nella attivita' operativa dei servizi ed uffici medesimi.
Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge n. 358/1991: "Art. 7 (Uffici periferici e servizio ispettivo). - 1. L'organizzazione periferica del Ministero delle finanze e' articolata in direzioni regionali delle entrate, in direzioni compartimentali del territorio e nelle direzioni compartimentali istituite dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349. 2. Alle direzioni regionali delle entrate sono attribuite, oltre a specifiche funzioni operative diverse da quelle spettanti ad altri uffici periferici, funzioni decentrate di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di vigilanza dell'attivita' svolta da tutti i dipendenti uffici finanziari compresi nel territorio della regione, nonche' di coordinamento dell'attivita' degli uffici stessi con i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza per l'attivita' concernente i controlli centralizzati, anche al fine di evitare duplicazione di funzioni, con il dipartimento delle dogane ed imposte indirette e con gli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 3. In relazione alle dimensioni territoriali della circoscrizione nonche' al numero, alle categorie economiche di appartenenza e ai tipi di reddito dei contribuenti, puo' essere stabilito che la circoscrizione di una direzione regionale sia estesa ad altra regione al fine di ripartire i servizi, in tutto o in parte, su basi territoriali il piu' possibile omogenee. 4. Nella regione a statuto speciale della Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono istituite direzioni delle entrate, con le medesime funzioni previste per le direzioni regionali delle entrate. 5. Alle direzioni regionali possono essere preposti dirigenti generali di livello C, in numero non superiore a quindici, o dirigenti superiori in relazione alla rilevanza delle direzioni stesse. 6. Le direzioni regionali delle entrate hanno la rappresentanza unitaria dell'Amministrazione finanziaria in sede regionale. Esse sono suddivise, con decreto del Ministro delle finanze, in servizi corrispondenti, di regola, per numero e competenza, alle direzioni centrali, tenendo conto degli aspetti tecnici dei singoli servizi; questi ultimi sono ripartiti, con decreto del Ministro delle finanze, in divisioni o ripartizioni di livello corrispondente. 7. Le direzioni regionali delle entrate, sulla base delle direttive emanate dai dipartimenti, tenendo conto delle indicazioni fornite dai comitati tributari regionali, d'intesa con i comandi di zona della Guardia di finanza e con le direzioni compartimentali delle dogane territorialmente competenti, predispongono annualmente il piano degli accertamenti e formulano i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari compresi nel territorio della regione e i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza, fatta salva l'attivita' d'iniziativa dei reparti di tale Corpo. 8. Il numero delle verifiche generali da effettuarsi a cura della Guardia di finanza, secondo il piano degli accertamenti di cui al comma 7, verra' considerato anche ai fini della determinazione della capacita' operativa per l'attivita' di controllo centralizzato da determinarsi a cura del Ministro delle finanze, sentito il comando generale della Guardia di finanza. 9. Nell'ambito delle direzioni regionali delle entrate sono istituiti un servizio di economato, nonche' un servizio contabile. 10. Fermo restando quanto gia' stabilito per le dogane ed imposte indirette dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, le funzioni operative dei dipartimenti sono svolte, in periferia, dai seguenti uffici unificati: a) centro di servizio delle imposte dirette ed indirette, per la gestione delle dichiarazioni dei redditi e di quelle dell'imposta sul valore aggiunto; b) ufficio delle entrate, cui spettano le attribuzioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi di competenza del Dipartimento delle entrate, nonche' la rappresentanza dell'Amministrazione dinanzi alle commissioni tributarie e l'esame del contenzioso in materia di finanza locale; c) ufficio del territorio, cui spettano le attribuzioni attualmente demandate alle intendenze di finanza in materia di amministrazione e gestione della proprieta' immobiliare dello Stato, agli uffici tecnici erariali ed alle conservatorie dei registri immobiliari. 11. Il numero, le dimensioni e la competenza territoriale degli uffici di cui alle lettere b) e c) del comma 10 sono determinati con i regolamenti di cui all'art. 12, tenendo conto del tipo e del numero dei contribuenti e degli utenti, del gettito dei tributi amministrati e dei volumi di lavoro, del tipo di insediamenti economico-produttivi, nonche' della consistenza demografica, dell'importanza delle strutture sociali e amministrative esistenti, della facilita' delle comunicazioni, ed in ogni caso della maggior possibile aderenza alle particolari esigenze locali. 12. Con riferimento alle funzioni di ciascun dipartimento e' istituito, nell'ambito di esso, con articolazione a livello centrale e a livello regionale o compartimentale, un servizio ispettivo, che assicura il corretto andamento e l'efficienza degli uffici, con l'esclusione di funzioni direttive o sostitutive nell'organizzazione interna e nell'attivita' degli uffici. Il Servizio centrale degli ispettori tributari puo' avvalersi, ai fini di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, dei servizi ispettivi regionali o compartimentali. 13. Le attivita' di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite all'esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti della Guardia di finanza. Restano tuttavia ferme le competenze attribuite in materia al Servizio centrale degli ispettori tributari ed e' fatta salva la possibilita' di attribuire al Servizio stesso ed alle direzioni regionali o compartimentali, con i regolamenti di cui all'art. 12, la facolta' di eseguire gli interventi ispettivi connessi con l'attivita' di cooperazione e di interscambio di informazioni con gli organi o con altri Stati membri della Comunita' economica europea. Il controllo ispettivo ai centri di assistenza fiscale per i lavoratori autonomi ed a quelli per i lavoratori dipendenti e pensionati e' attribuito ai servizi ispettivi regionali". - Si riporta il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 287/1992: "Art. 44 (Servizio ispettivo). - 1. I servizi ispettivi dei dipartimenti delle entrate, delle dogane e delle imposte indirette e del territorio svolgono, nell'ambito della programmazione annuale della loro attivita', funzioni di vigilanza sul corretto andamento e sull'efficienza dei servizi del dipartimento di rispettiva competenza. Il servizio ispettivo del dipartimento delle entrate svolge anche funzioni di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge in materia tributaria da parte degli enti locali, nonche', in via straordinaria e anche su richiesta del direttore centrale per la riscossione, funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui concessionari della riscossione e, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sul corretto funzionamento delle segreterie delle commissioni tributarie. 2. I servizi ispettivi centrali operano alle dirette dipendenze dei rispettivi direttori generali ed esplicano, anche su richiesta della direzione generale degli affari generali e del personale e delle direzioni centrali del rispettivo dipartimento, attivita' di vigilanza sui servizi delle direzioni regionali o compartimentali, nonche', quando lo richiedano eccezionali circostanze, sugli altri uffici periferici del dipartimento. Essi sono, altresi', tenuti a svolgere le attivita' di controllo e di indagine richieste, tramite il direttore generale del dipartimento, dal segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza a questi attribuite dall'art. 3, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991. In tal caso, essi riferiscono l'esito delle attivita' svolte direttamente al segretario generale. 3. I servizi ispettivi istituiti presso le direzioni regionali e compartimentali operano alle dirette dipendenze del direttore regionale o compartimentale e svolgono nell'ambito della programmazione annuale della loro attivita': a) le funzioni di vigilanza sul corretto andamento e sull'efficienza degli uffici periferici, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sulla base dei programmi assegnati; b) le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonche' quelle di controllo contabile amministrativo della riscossione di tributi eseguita per conto dello Stato; c) le attivita' ad essi richieste, tramite il competente direttore regionale o compartimentale, dal segretario generale, nell'ambito delle funzioni di vigilanza al medesimo attribuite dall'art. 3, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991, riferendo direttamente a quest'ultimo l'esito delle attivita' svolte. 4. I servizi ispettivi di cui al comma 3 svolgono, nell'ambito della programmazione annuale della loro attivita', i controlli ispettivi previsti dal comma 13 dell'art. 7 della citata legge n. 358 del 1991. 5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' di esecuzione dell'attivita' ispettiva, anche ai fini della loro armonizzazione. Il decreto deve prevedere che, in caso di indagini ispettive relative al comportamento degli impiegati, ne deve essere data tempestiva comunicazione agli interessati. Deve essere altresi' prevista la possibilita' di estendere l'attivita' ispettiva anche al di fuori della circoscrizione regionale o compartimentale di competenza qualora cio' si renda necessario per l'espletamento dell'incarico. In tal caso, il direttore regionale o compartimentale ne informa il direttore generale ed il direttore regionale o compartimentale territorialmente competente, richiedendo a quest'ultimo, ove occorra, l'adozione di misure per assicurare la collaborazione coordinata del corrispondente servizio ispettivo regionale o compartimentale. 6. I servizi ispettivi centrali e regionali svolgono tutte le altre attivita' che specifiche disposizioni attribuiscono all'Amministrazione finanziaria per la vigilanza ed il controllo di adempimenti svolti da organi, enti o soggetti comunque incaricati di particolari funzioni aventi rilevanza in materia tributaria". - Si riporta il testo dell'art. 25 del D.M. 23 dicembre 1992: "Art. 25 (Servizio ispettivo centrale). - 1. Il Servizio ispettivo centrale, posto alle dirette dipendenze del direttore generale, svolge, sulla base delle direttive impartite dal medesimo ed anche su richieste rivolte allo stesso dal segretario generale, dal direttore generale degli affari generali e del personale e dai direttori centrali del dipartimento, le funzioni ispettive previste dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992. 2. Al Servizio ispettivo sono assegnati dirigenti superiori e primi dirigenti dei ruoli amministrativo e tecnico. In sede di prima attuazione al Servizio sono assegnati numero 4 dirigenti superiori con funzioni di ispettore generale centrale e numero 3 dirigenti superiori con funzioni di direttore di servizii tecnici negli uffici centrali". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, q/uando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.Il Servizio ispettivo centrale opera alle dirette dipendenze del direttore generale del Dipartimento ed esplica, anche su richiesta rivolta allo stesso dal direttore generale degli affari generali e del personale e dai direttori centrali del Dipartimento del territorio, funzioni di verifica della efficienza degli uffici del Dipartimento del territorio ed attivita' di vigilanza sui Servizi delle direzioni compartimentali, nonche', qualora lo richiedano particolari circostanze, su uffici periferici del Dipartimento del territorio, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
2.Il Servizio evidenzia, vagliando eventuali soluzioni proposte dagli uffici, interventi correttivi che si rivelino necessari per ottenere la predetta efficienza.
3.Il Servizio ispettivo centrale e', altresi', tenuto a svolgere le stesse attivita' di verifica dell'efficienza e di indagine richieste, sempre tramite il direttore generale del Dipartimento, dal segretario generale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza a questi attribuite dall'art. 3, comma 2, della legge n. 358 del 29 ottobre 1991.
Note all'art. 2: - L'art. 44 del D.P.R. n. 287/1992 e' riportato in nota alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 358/1991: "Art. 3 (Ufficio del segretario generale). - 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'ufficio del segretario generale, alle dirette dipendenze del Ministro. Il segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dura in carica cinque anni, puo' essere confermato una sola volta, puo' essere revocato e cessa dall'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Al segretario generale e' attribuita la qualifica di dirigente generale di livello B. L'incarico e' conferito, di norma, ad un dirigente generale del Ministero delle finanze o di altre amministrazioni dello Stato avente qualifica equiparata o superiore, ovvero a persone scelte tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, oppure ad un estraneo all'Amministrazione dello Stato, ai quali sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza nelle materie economiche e finanziarie. L'incarico non puo' essere conferito a chi abbia rivestito funzioni di governo, sia appartenuto ad organi giurisdizionali di ogni tipo, o sia stato investito di funzioni di controllo nella pubblica amministrazione, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei rispettivi uffici. Si applica la disciplina della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Tali disposizioni si applicano anche all'ufficio di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di segretario generale di Ministeri, ove previsto dalla legge. 2. Il segretario generale collabora con il Ministro al coordinamento degli uffici ed organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, ivi compresi la Guardia di finanza, per le attivita' concernenti i controlli centralizzati, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, il Servizio centrale degli ispettori tributari; vigila sulla efficienza ed il rendimento dei singoli servizi centrali e periferici. 3. Il segretario generale provvede altresi' alla gestione dei servizi indivisibili dell'Amministrazione finanziaria attraverso i seguenti uffici centrali posti alle sue dirette dipendenze: a) l'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale, anche ai fini della programmazione sistematica dell'attivita' antievasione; b) l'ufficio per l'elaborazione degli indicatori di produttivita' (standard lavorativi) al fine di migliorare l'organizzazione ed il rendimento delle strutture centrali e periferiche; c) l'ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente; d) l'ufficio per gli studi di diritto tributario, comparato e per le relazioni internazionali; e) l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attivita' di informatica, nonche' per la vigilanza sulla relativa attuazione. Con i regolamenti di cui all'art. 12 sono emanate norme per la integrazione dei sistemi informativi, anche attraverso la stipula di convenzioni con societa' specializzate, secondo i criteri ed in conformita' agli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria; nelle convenzioni dovra' essere prevista la formazione e l'addestramento del personale dell'Amministrazione finanziaria, ai fini di un suo graduale subentro al personale esterno. 4. Agli uffici centrali di cui al comma 3 sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente generale di livello C. 5. Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale e' posta la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, di cui all'art. 9, comma 2".
Art. 3
1.La vigilanza sull'attivita' dei servizi ed uffici ed il controllo della conformita' di essa alle norme di legge e di regolamento, alle istruzioni e direttive impartite dal Dipartimento del territorio e dalle relative direzioni centrali, sono esercitati dai dirigenti assegnati al Servizio ispettivo centrale con funzioni di ispettore generale centrale o ispettore capo centrale.
2.Nello svolgimento di dette funzioni gli ispettori sono equiparati ai direttori dei compartimenti del territorio.
3.Ai predetti e' attribuita la facolta' di eseguire controlli sul corretto andamento e sulla efficienza dei vari uffici del Dipartimento del territorio mediante richiesta di documentazione, accessi ed ispezioni e pertanto sono autorizzati a recarsi, per il tempo necessario, presso i servizi centrali, le direzioni compartimentali e gli uffici periferici sottoposti a verifica ispettiva, utilizzando i mezzi piu' idonei secondo la convenienza economico-pratica per l'amministrazione, ai sensi della vigente normativa.
Art. 4
1.L'attivita' di vigilanza e controllo degli ispettori centrali si svolge secondo un programma di visite ispettive ordinarie, suddivise per ambiti territoriali, programma presentato annualmente al direttore generale del Dipartimento per l'approvazione.
Art. 5
1.Il direttore generale del Dipartimento dispone eventuali visite ispettive straordinarie, anche su proposta motivata dei direttori centrali.
2.L'attivita' ispettiva straordinaria ha carattere di priorita' e deve ritenersi sostitutiva di quella ordinaria, ancorche' gia' programmata, sulla base delle proposte degli ispettori centrali incaricati di norma per competenza territoriale, secondo le direttive del direttore generale del Dipartimento.
Art. 6
1.Gli ispettori centrali possono avvalersi, nell'ambito della loro attivita', della collaborazione di funzionari ed impiegati esperti delle direzioni centrali, previa autorizzazione del direttore centrale competente, nonche' della collaborazione di funzionari ed impiegati delle direzioni compartimentali, ivi inclusi gli ispettori compartimentali e degli uffici periferici, previo assenso del direttore compartimentale e del dirigente dell'ufficio periferico competente.
Art. 7
1.In caso di accertamenti ispettivi relativi al comportamento di funzionari ed impiegati, il Servizio ispettivo centrale informa la Direzione centrale del personale affinche' sia data tempestiva comunicazione agli interessati, ai sensi del comma 5 dell'art. 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992.
2.L'esito degli accertamenti condotti viene trasmesso, con apposita relazione, al direttore generale del Dipartimento ed al direttore centrale del personale per le eventuali procedure e provvedimenti di competenza.
Nota all'art. 7: - L'art. 44 del D.P.R. n. 287/1992 e' riportato in nota alle premesse.
Art. 8
1.Il Servizio ispettivo centrale coordina l'attivita' ispettiva compartimentale ordinaria sulla base di un programma redatto annualmente da ciascun Servizio ispettivo compartimentale e proposto dai competenti direttori compartimentali.
2.Il Servizio ispettivo centrale puo' richiedere motivatamente la modifica ovvero la integrazione del programma proposto dai direttori compartimentali.
3.Sulla attivita' ispettiva straordinaria dei servizi ispettivi compartimentali deve essere di volta in volta informato il Servizio ispettivo centrale, restando ferme le prerogative e le attribuzioni proprie degli stessi servizi ispettivi compartimentali.
4.Resta salva la facolta' di intervento diretto da parte del Servizio ispettivo centrale, qualora particolari circostanze lo richiedano.
Art. 9
1.L'attivita' di coordinamento dell'azione ispettiva compartimentale di natura ordinaria si attua tramite una conferenza annuale fra gli ispettori centrali ed i direttori compartimentali o loro delegati.
2.Sull'esito della predetta conferenza viene redatta apposita relazione da produrre al direttore generale del Dipartimento.
3.Alla conferenza annuale partecipa un funzionario od impiegato, di qualifica non inferiore al livello settimo, del Servizio ispettivo centrale, con funzioni di segretario.
Art. 10
1.Gli ispettori centrali riferiscono sui risultati delle ispezioni, con apposita relazione scritta dal direttore generale del Dipartimento che provvede a impartire eventuali direttive alle direzioni centrali competenti per materia trattata ovvero alle direzioni compartimenti competenti per territorio.
2.Le direzioni centrali ovvero compartimentali assumono le conseguenti iniziative di pertinenza, ritenute necessarie ed opportune.
Art. 11
1.L'attivita' di controllo, verifica e vigilanza si esplica nell'analisi documentale, nella ricerca e nella rilevazione.
Art. 12
1.L'ispettore centrale, nell'esercizio delle sue funzioni, esamina le procedure di gestione adottate dai servizi del Dipartimento e dei compartimenti, ne valuta i risultati raggiunti e ne riferisce al direttore generale del Dipartimento.
2.L'azione ispettiva ordinaria deve essere finalizzata a valutare l'efficienza e l'efficacia delle attivita' svolte, con riferimento alle risorse utilizzate ed agli obbiettivi prefissati.
Art. 13
1.Gli ispettori centrali svolgono, di norma, l'attivita' ordinaria e straordinaria, per ambiti territoriali annualmente attribuiti.
2.Gli ambiti territoriali sono stabiliti in occasione della programmazione, di cui all'art. 4, tramite una conferenza annuale dei medesimi ispettori centrali, del cui esito il Servizio ispettivo centrale riferisce al direttore generale dei Dipartimento per l'approvazione.
3.Alla conferenza annuale partecipa un funzionario o impiegato, di qualifica non inferiore al settimo livello, del Servizio ispettivo centrale con funzioni di segretario.
Art. 14
1.Al Servizio ispettivo centrale sono assegnati oltre agli ispettori centrali, di cui all'art. 3, anche funzionari esperti nelle diverse competenze del Dipartimento con funzioni di supporto alle attivita' condotte dagli ispettori, nonche' un congruo numero di impiegati per le necessarie attivita' di segreteria, archiviazione, copia, gestione automatizzata delle informazioni tramite personal computer e terminali.
Titolo secondo REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO COMPARTIMENTALE
Art. 15
1.Il servizio ispettivo istituito nell'ambito delle direzioni compartimentali esercita sugli uffici periferici le funzioni di vigilanza e di controllo territoriali ad esso attribuiti dall'art. 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, con esclusione di funzioni nella organizzazione interna e nella attivita' operativa degli uffici medesimi.
Nota all'art. 15: - L'art. 44 del D.P.R. n. 287/1992 e' riportato in nota alle premesse.
Art. 16
1.Il servizio ispettivo compartimentale e' posto alle dirette dipendenze del direttore compartimentale ed opera con attivita' ordinaria sulla base di programmi annuali predisposti dallo stesso servizio ispettivo, approvati e proposti dal direttore del compartimento, secondo le modalita' indicate nell'art. 8.
2.L'attivita' di vigilanza e controllo sugli uffici periferici del compartimento e' esercitata dai dirigenti assegnati al servizio ispettivo compartimentale con funzioni di capo dello stesso servizio e dagli ispettori, con facolta' di eseguire controlli sul corretto andamento e sulla efficienza degli uffici periferici, di competenza territoriale, mediante richiesta di documentazione, accessi ed ispezioni.
3.I predetti ispettori sono autorizzati a recarsi, per il tempo necessario, presso gli uffici periferici sottoposti a verifica ispettiva, utilizzando i mezzi piu' idonei secondo la convenienza economico-pratica per l'amministrazione, ai sensi della vigente normativa.
Art. 17
1.Il capo del servizio ispettivo compartimentale esercita funzioni di coordinamento dell'attivita' ispettiva di competenza sulla base delle direttive impartite dal direttore del compartimento, esegue personalmente verifiche ispettive ordinarie e straordinarie, secondo le disposizioni del direttore del compartimento, assegna gli incarichi di verifica e controllo ordinari e straordinari agli ispettori compartimentali con criteri di rotazione, avuto riguardo agli uffici da sottoporre ad ispezione.
Art. 18
2.Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 deve essere data preventiva e motivata comunicazione al direttore generale del Dipartimento, al direttore compartimentale di dipendenza ed al direttore compartimentale territorialmente competente, il quale adotta i provvedimenti necessari per assicurare la collaborazione del corrispondente servizio ispettivo.
Art. 19
1.Il direttore del compartimento dispone eventuali visite ispettive straordinarie.
2.L'attivita' ispettiva straordinaria ha carattere di priorita' rispetto a quella ordinaria, ancorche' gia' programmata, secondo le disposizioni del direttore del compartimento.
3.Dell'attivita' ispettiva straordinaria deve esserne data, di volta in volta, notizia al Servizio ispettivo centrale, ai sensi dell'art. 8.
4.L'esito dell'attivita' ispettiva compartimentale rischiesta dal segretario generale, tramite il competente direttore compartimentale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 358 del 1991, va riferito direttamente al predetto segretario generale.
Nota all'art. 19: - L'art. 3 della legge n. 358/1991 e' riportato in nota all'art. 2.
Art. 20
1.In caso di indagini ispettive relative al comportamento di funzionari ovvero impiegati, il servizio ispettivo compartimentale informa la direzione compartimentale, affinche' sia data tempestiva comunicazione agli interessati ai sensi del comma 5 dell'art. 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992.
2.L'esito degli accertamenti viene trasmesso con apposita relazione tramite la direzione compartimentale al direttore centrale del personale per le eventuali procedure e provvedimenti di competenza.
Nota all'art. 20: - L'art. 44 del D.P.R. n. 287/1992 e' riportato in nota alle premesse.
Art. 21
1.Al termine dell'incarico, l'ispettore compartimentale presenta una relazione scritta sugli accertamenti svolti, evidenziando le problematiche riscontrate.
2.Le risultanze delle verifiche condotte sono comunicate al capo del servizio ispettivo competente per l'inoltro al direttore del compartimento, che impartisce le opportune direttive all'ufficio ed ai servizi della direzione compartimentale interessati, per gli adempimenti di competenza.
Art. 22
Art. 23
1.Per lo svolgimento delle operazioni relative all'incartamento ricevuto l'ispettore compartimentale puo' richiedere la collaborazione di personale addetto al compartimento o all'ufficio ispezionato, previa autorizzazione del direttore del compartimento e comunicazione preventiva al dirigente dell'ufficio.
Art. 24
1.Al servizio ispettivo compartimentale sono assegnati, oltre agli ispettori di cui all'art. 16, comma 2, eventualmente anche funzionari esperti nelle diverse competenze del compartimento con funzioni di supporto alla attivita' svolta dagli ispettori, nonche' un congruo numero di impiegati per le necessarie attivita' di segreteria, archiviazione, copia, gestione delle informazioni tramite personal computer e terminale.
Titolo terzo NORME FINALI E COMUNI PER IL SERVIZIO ISPETTIVO CENTRALE ED I SERVIZI ISPETTIVI COMPARTIMENTALI
Art. 25
1.Gli ispettori nell'esercizio delle proprie funzioni hanno facolta' di accesso ai servizi, uffici e reparti sottoposti ad ispezione di competenza, con possibilita' di prendere visione ed esaminare atti e documenti a diretta richiesta.
2.L'analisi degli atti esaminati nel corso delle ispezioni deve essere di norma effettuata a campione, salvo che particolari circostanze richiedano criteri diversi.
3.Gli ispettori hanno la facolta' di sentire presso la propria sede di servizio funzionari ovvero impiegati, segnalando la necessita' all'ufficio di appartenenza dei predetti dipendenti, la cui collaborazione o le cui dichiarazioni possono ritenersi utili nel corso della istruttoria; in tali circostanze possono verbalizzare eventuali dichiarazioni rilasciate dai predetti funzionari per tutti i successivi sviluppi delle indagini ispettive.
Art. 26
1.L'ispettore nel corso dei controlli puo' acquisire elementi istruttori su base documentale o su base dichiarativa di funzionari ed impiegati assumendone a verbale le indicazioni e le informazioni.
3.Per impedire l'alterazione o la sottrazione di documenti, l'ispettore deve apporre il visto sui documenti esaminati e ritenuti di particolare rilevanza probatoria, per riprodurli in copia autenticata al fine di allegarli alla relazione conclusiva.
Art. 27
1.Nell'esercizio delle proprie funzioni gli ispettori esercitano le attribuzioni previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Nota all'art. 27: - Si riporta il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 748/1972: "Art. 12 (Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive). - I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del Ministro, o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell'Amministrazione, al fine di accertarne la regolarita' amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; verificano la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione amministrativa; riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarita' accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati. Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo, e, ove occorra, alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate. Riferiscono direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare. Il disposto di cui all'art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applica a tutti i dirigenti che svolgono funzioni ispettive. I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o a causa di tali loro funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilita' non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 codice di procedura penale. Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed a quello che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta. Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilita' a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva dev'essere comunicata anche al Ministro interessato. Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi della Amministrazione dello Stato nei confronti di enti e privati. Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarita' dagli stessi non rilevate in sede d'ispezione, salvo che tali irregolarita' non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilita' si estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarita' delle quali siano venuti comunque a conoscenza".
Art. 28
1.Qualora nel corso delle ispezioni siano accertati fatti supposti come reati o illeciti di natura contabile, l'ispettore in verifica deve altresi' far immediata segnalazione al direttore generale del Dipartimento o al direttore del compartimento, a seconda della dipendenza gerarchica, per gli adempimenti di competenza.
Art. 29
1.Tutte le disposizioni, di pari portata normativa, in contrasto con quanto riportato nel presente regolamento devono ritenersi abrogate.
Il Ministro: FANTOZZI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1995
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 141
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