LEGGE 13 luglio 1995, n. 295
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri)
1.È prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 167 del 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.200 milioni fino al 30 giugno 1995. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 14.700 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno medesimo, per gli importi indicati a fianco di ciascuno: capitolo 3006 per lire 8.750 milioni; capitolo 3097 per lire 294 milioni; capitolo 3104 per lire 180 milioni; capitolo 3106 per lire 1.530 milioni; capitolo 3107 per lire 296 milioni; capitolo 3109 per lire 60 milioni; capitolo 3110 per lire 47 milioni; capitolo 3112 per lire 12 milioni; capitolo 3113 per lire 30 milioni; capitolo 3117 per lire 3.391 milioni; capitolo 3118 per lire 8 milioni; capitolo 3122 per lire 32 milioni; capitolo 3134 per lire 70 milioni; all'onere di lire 7.200 milioni per l'anno 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonchè quelle relative alle provvidenze per i profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, nelle misure fissate dall'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 della medesima legge n. 344 del 1991, sono prorogate fino al 31 dicembre 1997. A tal fine è autorizzata la spesa, rispettivamente di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994, nonchè di lire 2.000 milioni, 7.000 milioni, 7.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1995 e di lire 2.000 milioni, 8.000 milioni, 8.000 milioni e 4.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 16.600 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei capitoli dei seguenti stati di previsione per l'anno medesimo per gli importi a fianco di ciascuno indicati: Ministero del tesoro, capitolo 5955 per lire 6.000 milioni, capitolo 8775 per lire 2.000 milioni; Ministero degli affari esteri, capitolo 2693 per lire 4.000 milioni, capitolo 3583 per lire 600 milioni; Ministero dell'interno, capitolo 4299 per lire 4.000 milioni, all'onere di lire 20.600 milioni per l'anno 1995 e di lire 22.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 16.600 milioni per l'anno 1995 e a lire 18.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 7.800 milioni per il 1995, lire 7.600 milioni per il 1996 e lire 7.400 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 8.800 milioni per il 1995, lire 11.000 milioni per il 1996 e lire 11.200 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni 1996 e 1997. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta dal Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni che ne fanno parte, per la realizzazione di lavori indicati dalle comunità italiane in Istria e dall'Unione italiana, in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia.
3.Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti italiani di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a carico del capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994. Le somme non impegnate in tale anno possono essere utilizzate nell'anno successivo.
4.Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, è sostituito dal seguente: "Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri".
5.Per consentire la prosecuzione fino all'anno 1997 degli interventi dell'Associazione "Servizio sociale internazionale - Sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la concessione del contributo di lire 2 miliardi annue per gli anni dal 1994 al 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 2.000 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico del capitolo 3191 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo all'onere di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
6.È autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annue a decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 500 milioni per l'anno 1994, si provvede un carico del capitolo 2696 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo; all'onere di lire 4.000 milioni annue a decorrere dal 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
7.Per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di istituti italiani di cultura all'estero, la spesa di cui all'articolo 21 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è integrata per l'anno 1995 di lire 3.000 milioni cui si provvede mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per lo stesso anno, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 8001 nel medesimo stato di previsione.
8.Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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