LEGGE 14 luglio 1995, n. 319

Type Legge
Publication 1995-07-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 19950802

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, fatti a New Delhi il 19 febbraio 1993.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della convenzione stessa.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Convention

Convention Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

ALLEGATO CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. Le imposte cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne l'India: 1 - l'imposta sul reddito (income tax) e le relative sopratasse (surcharge); 2 - la sovraimposta (surtax); (qui di seguito indicate quali "imposta indiana"); b) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta locale sui redditi, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 2. La presente Convenzione si applichera' alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione, da ciascuno Stato contraente, in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali oggetto della presente Convenzione, e forniranno copia dei relativi decreti e regolamenti.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "India" designa il territorio dell'India e comprende il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante nonche' qualsiasi altra zona marina sulla quale l'India esercita diritti sovrani, altri diritti e giurisdizioni, ai sensi della legislazione dell'India ed in conformita' con quella internazionale; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale italiano e lo spazio aereo sovrastante, nonche' le zone al di fuori di detto mare territoriale; in particolare esso comprende il fondo e il sottosuolo marini adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalla legislazione italiana sulla ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'India o l'Italia; d) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta indiana o l'imposta italiana; tuttavia essa non in- clude gli ammontari dovuti per un'inadempienza od omissione relative alle imposte cui si applica la presente Convenzione o che rappresenta una penalita' applicata relativamente a dette imposte; e) il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito dalle legislazioni fiscali in vigore nei rispettivi Stati contraenti; f) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato come una societa' od una persona giuridica dalle legislazioni fiscali dei rispettivi Stati contraenti; g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; h) il termine "anno fiscale" riferito all'imposta indiana designa "l'anno precedente", cosi' come definito nell'Income-Tax Act del 1961 (43 del 1961); i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; j) il termine "nazionale" designa le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente e le persone giuridiche, societa' di persone od associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore nello Stato contraente; k) il temine "autorita' competente" designa per quanto concerne l'India, il Governo Centrale del Ministero delle Finanze (Deptt. of Revenue), o un suo rappresentante autorizzato, e per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti, le espressioni ivi non defi- nite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione in vigore in detto Stato relativamente alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 DOMICILIO FISCALE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione fiscale di detto Stato, e' considerata ivi residente. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1), una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il suo status di residente ai fini della presente Convenzione e' determinata dalle seguenti norme: a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (da qui in avanti denominato "centro degli interessi vitali"); b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas una cava od altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un magazzino collegato ad una persona che fornisce servizi di deposito per altri; h) dei locali utilizzati per la vendita o per la ricezione o l'esecuzione di ordini; i) un'installazione o struttura utilizzata ai fini di ricerca o sfruttamento di risorse naturali; j) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio o una connessa attivita' di supervisione, quando tale cantiere o tale attivita' di supervisione (insieme ad eventuali altri cantieri od attivita') abbiano una durata superiore a sei mesi, o quando l'attivita' di progettazione o di supervisione in quanto collegata alla vendita di macchinari o di impianti, abbia una durata non superiore a sei mesi e gli oneri dovuti per la predetta attivita' di progettazione o di supervisione eccedano il 10% del prezzo di vendita dei macchinari e degli impianti medesimi. Resta inteso che ai fini del presente paragrafo un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente ed esercita un'attivita' tramite detta stabile organizzazione se fornisce servizi o relative attrezzature od impianti di approvvigionamento e macchinari a noleggio utilizzati o da utilizzare nella ricerca o estrazione o produzione di olii minerali nello Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni o di ricerche scientifiche, o di attivita' analoghe che abbiano carattere esclusivamente preparatorio o ausiliario per l'impresa. Tuttavia, le disposizioni dei sub-paragrafi da a) ad e) non saranno applicabili se l'impresa ha un'altra sede fissa d'affari nell'altro Stato contraente per qualsiasi altro fine diverso da quello specificato nei suddetti sotto-paragrafi. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" di detta impresa nel primo Stato se essa: a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; b) non ha alcun potere ma dispone abitualmente in detto primo Stato contraente di un deposito di merci dal quale effettua abitualmente consegne di merci per conto dell'impresa stessa; c) abitualmente assicura ordini nel primo Stato menzionato, interamente o quasi a favore dell'impresa stessa o per l'impresa ed altra impresa controllante, controllata da, o assoggettata allo stesso controllo comune, come detta impresa; d) agendo in tal modo, detta persona produce o trasforma in detto Stato per l'impresa beni o merci appartenenti all'impresa stessa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' in detto altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. Tuttavia, se le attivita' di detto intermediario sono svolte interamente o quasi per conto dell'impresa stessa o per conto di quella impresa o di un'altra controllante, controllata da, o assoggettata allo stesso comune controllo, come detta impresa, egli non sara' considerato come un intermediario che goda di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi derivanti dalle imprese agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' beni immobili l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti od altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma solo nella misura in cui detti utili sono attribuibili: (a) a detta stabile organizzazione; (b) alle vendite effettuate nell'altro Stato di merci della stessa o analoga natura di quelle vendute per il tramite di detta stabile organizzazione; o (c) alle altre attivita' d'impresa svolte in detto altro Stato di una stessa o analoga natura di quelle svolte per il tramite di detta stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche od analoghe in condizioni identiche od analoghe ed in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce stabile organizzazione. In ogni caso, se non e' possibile determinare l'esatto ammontare degli utili attribuibili alla stabile organizzazione o se il suo accertamento presenta difficolta' eccezionali, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione possono essere valutati su di una base ragionevole. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per l'attivita' industriale e commerciale della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci da esportare a favore dell'impresa di cui e' una stabile organizzazione. 5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 NAVIGAZIONE AEREA 1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili da parte di un'impresa di uno degli Stati. contraenti non sono imponibili nell'altro Stato contraente. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti da partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. 3. Ai fini del presente articolo: a) gli interessi maturati su fondi connessi con l'esercizio in traffico internazionale di aereomobili, sono da considerarsi reddito derivante dall'esercizio di tali aereomobili, e b) l'espressione "esercizio di aereomobili" designa l'attivita' di trasporto aereo di persone, di bestiame, di merci o posta, esercitata da armatori, conduttori o noleggiatori di aereomobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio per tale trasporto per conto di altre imprese, la locazione occasionale di aereomobili ed ogni altra attivita' direttamente connessa con tale trasporto.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 NAVIGAZIONE MARITTIMA 1. Gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di navi in traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti da partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio impegnati nell'esercizio di navi. 3. Ai fini del presente articolo, gli interessi maturati su fondi connessi con l'esercizio di navi in traffico internazionale sono considerati reddito derivante da dette operazioni cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 12. 4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo negli utili derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale sono inclusi: a) gli utili derivanti dall'affitto di navi, armate ed equipaggiate, o non, qualora detti utili da affitto siano occasionali rispetto all'esercizio di navi in traffico internazionale, e b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dall'affitto di containers (inclusi i rimorchi e il connesso equipaggiamento per il trasporto di containers) effettuati in connessione con il trasporto di merci in traffico internazionale. 5. Il paragrafo 1 non si applica agli utili derivanti dallo svolgimento di traffico costiero.

Convenzione - art. 10

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