DECRETO 9 maggio 1995, n. 331
Entrata in vigore del decreto: 22-8-1995
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, recante: "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota prot. 13542/Sap. 20 del 3 aprile 1995;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, qualora i relativi termini non siano gia' disciplinati dalla legge o da regolamento, di competenza dell'Istituto superiore di sanita', sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2.Detti procedimenti si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del regolamento.
3.I procedimenti non elencati nelle tabelle di cui al comma precedente si concludono nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare, o in mancanza, nel termine indicato dall'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". Note alle premesse: - Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota al titolo.
Art. 2
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1.Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Istituto superiore di sanita' abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2.Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della richiesta o proposta.
Art. 3
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte
1.Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2.La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a conoscenza degli amministrati e deve essere corredata da idonea documentazione dalla quale risulti l'esistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3.All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avviso del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 del 1990 ed all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
4.Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni indicando le cause della irregolarita' o incompletezza; in tali casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5.Restano salvi le facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 3: - Si trascrive il testo degli articoli 7, 8 e 18 della legge n. 241/1990: "Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari". "Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista". "Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27. 2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare". - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968, recante sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme: "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20". "Art. 10 (Accertamenti d'ufficio). - La buona condotta, l'assenza dei precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualita' personali che risultino attestati in documenti gia' in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare". - Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note dell'art. 3.
Art. 4
Comunicazione dell'inizio del procedimento
1.Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti individuati o facilmente individuabili cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio, nonche' ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento.
2.I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente regolamento, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241 del 1990. Qualora per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti per tutti o per taluni di essi impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano specifiche esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, mediante forme di pubblicita' da attuarsi con la affissione e la pubblicazione di apposito atto indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanita'.
3.L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le necessarie misure, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.
4.Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3, in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
Art. 5
Partecipazione al procedimento
1.Presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione, sono rese note le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita'.
2.Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241 del 1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presenti oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.
Nota dell'art. 5: - Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 241/1990: "Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24; b) di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".
Art. 6
Termine finale del procedimento
1.I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2.Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge n. 241 del 1990, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'amministrazione dell'Istituto superiore di sanita', il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruita', per eccesso o per difetto, dei tempi previsti nelle tabelle allegate, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruita' del temine finale, il Ministro della sanita' provvede nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.
3.Fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine, i termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere.
4.Nei provvedimenti di competenza di altre amministrazioni rispetto ai quali l'amministrazione dell'Istituto superiore di sanita' interviene nella fase endoprocedimentale tecnico-consultiva, i termini indicati nel presente regolamento si intendono riferiti alla suddetta fase.
5.Il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.
6.In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
7.Per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati, si applicano, ove non sia diversamente disposto, gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
8.Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso, costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle allegate tabelle si intendono integrati o modificati in conformita'.
Nota all'art. 6: - Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990: "Art. 16. - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza. 5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti". "Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 3. Nel caso di cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16".
Art. 7
Aquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi
1.Nei casi in cui l'amministrazione abbia l'obbligo di acquisire il parere di un organo consultivo e qualora tale parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento, o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo' comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.
2.Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi, e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie, ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, il Ministro della sanita' individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, e provvede, ove necessario, ad apportare, nella prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti dalle allegate tabelle. Fintanto che il Ministro non avra' provveduto in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvedera' di volta in volta a individuare gli organi e i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.
Nota all'art. 7: - Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17 commi 1 e 3 della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.
Art. 8
Parere facoltativo del Consiglio di Stato
1.Quando il Ministro della sanita', fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa tale determinazione agli interessati indicandone concisamente le ragioni. In tal caso il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere dalla richiesta alla sua ricezione non e' computato nel termine finale del procedimento ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241 del 1990.
2.Al di fuori del caso di cui al precedente comma, l'acquisizione in via facoltativa di pareri e valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.
Art. 9
Unita' organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
1.Salvo diversa determinazione, l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale e' l'ufficio competente, indicato nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.
Art. 10
Responsabile del procedimento
1.Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa competente.
2.Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. Il provvedimento di assegnazione deve essere fatto per iscritto, con l'espressa indicazione che avviene ai fini dell'art. 5, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e recare la data e la sottoscrizione del dirigente dell'ufficio. La responsabilita' del designato decorre dalla data di ricezione del provvedimento.
3.Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Note all'art. 10: - Si trascrive il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990: "Art. 5. - 1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unita' organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4. 3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse". "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. - La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.
Art. 11
Integrazioni e modificazioni del presente regolamento
1.I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
2.Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'amministrazione dell'Istituto superiore di sanita' verifica lo stato di attuazione dello stesso e propone, nelle prescritte forme, le modifiche ritenute necessarie.
Art. 12
Pubblicita' aggiuntiva
1.Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanita'. Le stesse forme e modalita' saranno utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.
2.Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti le indicazioni delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Il Ministro: GUZZANTI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1995
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 272
Allegato
ALLEGATO TABELLA A SERVIZIO III - S.A.P. (Organi collegiali) ===================================================================== PROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE ===================================================================== 1 -- Nomina dei membri del comitato amministrativo D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 6) 30 2 -- Nomina dei membri del comitato scientifico D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 7) 30 DIVISIONE I - S.A.P. (Affari generali e contenzioso) ===================================================================== PROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE ===================================================================== 1 -- Istruttoria procedure esecutive, opposizioni, transazioni R.D 30-10-1938, n. 1611 40 (artt. 13 e 14) R.D. 28-10-1940, 1443 R.D. 16-3-1942, n. 262 2 -- Istruttoria per procedura pignoramento stipendi. Dichiarazioni di terzo R.D. 28-10-1940, n. 1443 40 3 -- Riammissioni in servizio T.U. 10-1-1957, n. 3 (art. 132) 180 DIVISIONE II - S.A.P. (Attivita' di servizio) ===================================================================== PROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE ===================================================================== 1 -- Collocamento congedo straordinario T.U. 10-1-1957, n. 3 (artt. 37, 90 c. 1, 2, 4; artt. 38 e 40, c. 2) L. 30-12-1971, n. 1204 L. 9-12-1977, n. 903 L. 24-12-1993, n. 537 (art. 3, c. 37, 39 e 40) L. 13-12-1994, n. 724 (art. 22, c. 25) 2 -- Collocamento aspettativa infermita' T.U. 10-1-1957, n. 3 (artt. 68 90 e 70) D.P.R. 3-5-1957, n. 686 (artt. 30 e segg.) L. 23-12-1994, n. 724 (art. 22, c. 24) 3 -- Aspettativa per infermita' determinata da gravidanza e puerperio D.P.R. 25-11-1976, n. 1026 (art. 20) 90 4 -- Collocamento aspettativa motivi famiglia T.U. 10-1-1957, n. 3 (artt. 69 40 e 70) 5 -- Collocamento in aspettativa per ricongiungimento coniuge estero L. 11-2-1980, n. 26 40 L. 25-6-1985, n. 333 6 -- Collocamento aspettativa servizio militare T.U. 10-1-1957, n. 3 (art. 67) 90 7 -- Collocamento aspettativa motivi studio e ricerca L. 7-8-1973, n. 519 (art. 51) 90 8 -- Collocamento in congedo straordinario per dottorato di ricerca L. 13-8-1984, n. 476 (art. 2) 90 9 -- Collocamento aspettativa per motivi sindacali D.P.R. 12-2-1991, n. 171 (artt. 30 90 e 31) 10 -- Collocamento in aspettativa enti territoriali L. 27-12-1985, n. 816 90 11 -- Collocamento in aspettativa per mandato parlamentare L. 20-5-1970, n. 300 (art. 31) 90 (a) D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 (art. 71) L. 23-12-1994, n. 724 (art. 22, c. 39) 12 -- Collocamento a disposizione M.A.E. L. 26-2-1987, n. 49 (art. 21) 10 (b) 13 -- Dispensa motivi salute T.U. 10-1-1957, n. 3 (artt. 17, 90 (c) 129 e 130) 14 -- Decadenza impiego T.U. 10-1-1957, n. 3 (art. 127, 90 (c) lett. c) N o t e: (a) Dalla comunicazione, da parte di una delle Camere, della proclamazione degli eletti. (b) Dalla restituzione del provvedimento da parte del M.A.E. (c) Dalla delibera del comitato amministrativo. DIVISIONE IV - S.A.P. (Concorsi) ===================================================================== PROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE ===================================================================== 1 -- Bando concorso assunzione personale ruolo T.U. 10-1-1957, n. 3 e reg. 150 (a) L. 7-8-1973, n. 519 D.P.C.M. 10-6-1986 D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 D.Lgs. 30-6-1993, n. 267 D.P.R. 7-6-1991, n. 171 D.P.R. 21-9-1994, n. 754 D.P.R. 9-5-1994, n. 487 2 -- Bando concorso borse di studio ordinarie L. 7-8-1973, n. 519 150 (b) D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 4) 3 -- Nomina commissione esaminatrice T.U. 10-1-1957, n. 3 120 (c) L. 7-8-1973, n. 519 D.P.C.M. 10-6-1986 D.P.R. 9-5-1994, n. 487 D.P.R. 21-9-1994, n. 754 4 -- Attivita' istruttoria - Esclusione concorsi T.U. 10-1-1957, n. 3 180 (d) 5 -- Espletamento concorso - Atti C.E. T.U. 10-1-1957, n. 3 180 (e) D.P.C.M. 10-6-1986 D.P.R. 9-5-1994, n. 487 6 -- Espletamento concorsi borse di studio - Atti C.E. L. 7-8-1973, n. 519 120 (f) D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 4) 7 -- Graduatoria di merito e nomina vincitori, chiamata in servizio T.U. 10-1-1957, n. 3 180 (g) L. 22-8-1985, n. 444 D.P.C.M. 10-6-1986 D.P.R. 7-6-1991, n. 171 D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 D.P.R. 9-5-1994, n. 487 8 -- Graduatorie di merito e assegnazione borse di studio L. 7-8-1973, n. 519 90 (h) D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 4) 9 -- Nomina idonei T.U. 10-1-1957, n. 3 (art. 8, c. 3) 60 (i) D.P.R. 9-5-1994, n. 487 10 -- Assunzioni obbligatorie L. 2-4-1968, n. 482 300 D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 D.P.R. 9-5-1994, n. 487 11 -- Assunzioni ex lege n. 56/87 L. 28-2-1987, n. 56 e succ. modif. 360 D.P.R. 9-5-1994, n. 487 N o t e: (a) Dalla delibera comitato amministrativo. (b) Dalla delibera comitato amministrativo. (c) Dalla delibera comitato amministrativo. (d) Dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di concorso. (e) Dalla 1a prova scritta o dalla 1a seduta della commissione esaminatrice per i concorsi per soli titoli o per titolo e colloquio. (f) Dalla 1a seduta della commissione esaminatrice. (g) Dalla consegna dei verbali della commissione esaminatrice, compatibilmente con quanto previsto in materia di assunzioni dalla legge annuale sul pubblico impiego collegata alla legge finanziaria. (h) Dalla consegna dei verbali della commissione esaminatrice. (i) Dalla delibera comitato amministrativo. DIVISIONE V - S.A.P. (Trattamento giuridico del personale) ===================================================================== PROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE ===================================================================== 1 -- Procedimento disciplinare (a) D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 (art. 59 nel testo sost. dall'art. 27 del D.Lgs. 23-12-1993, n. 546) 2 -- Comando presso amministrazioni dello Stato T.U. 10-1-1957, n. 3 (artt. 56, 90 c. 1 e 57 sost. D.P.R. 28-12-1970, n. 1077, art. 34) 3 -- Comando presso enti pubblici T.U. 10-1-1957, n. 3 (artt. 56, 90 c. 4 e 57 sost. D.P.R. 28-12-1970, n. 1077, art. 34) 4 -- Promozione a 1 ricercatore L. 7-8-1973, n. 519 (art. 32, c. 10 90 e art 29) 5 -- Conferma in ruolo a dirigente di ricerca L. 7-8-1973, n. 519 (art. 31, c. 6) 90 6 -- Nomine in ruolo T.U. 10-1-1957, n. 3 (art. 10) 90 L. 7-8-1973, n. 519 (artt. 41, c. 5 e 40, c. 4 e 32, c. 5) 7 -- Collocamento fuori ruolo T.U. 10-1-1957, n. 3 (art. 58) 180 8 -- Nomina direttore di dipartimento D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 8) 60 9 -- Nomina direttore di laboratorio D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 8) 60 10 -- Nomina direttore di servizio tecnico D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 8) 60 11 -- Nomina direttore reparto L. 7-8-1973, n. 519 (art. 37) 60 12 -- Nomina ufficiale rogante R.D. 18-11-1923, n. 2440 60 R.D. 23-5-1924, n. 827 13 -- Nomina cassiere D.P.R. 21-11-1979, n. 718 60 14 -- Nomina consegnatario D.P.R. 21-11-1979, n. 718 60 15 -- Nomina funzionario delegato R.D. 18-11-1923, n. 2440 30 R.D. 23-5-1924, n. 827 D.P.R. 18-7-1975, n. 520 16 -- Conferimento funzioni dirigenziali D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 e succ. mod. 90 17 -- Conferimento alla stipula dei contratti L. 7-8-1973, n. 519, (art. 21) 60 18 -- Inquadramenti D.P.R. 7-6-1991, n. 171 180 19 -- Autorizzazione allo svolgimento di incarichi di collaborazione o di insegnamento D.P.R. 12-7-1980, n. 382 (art. 25) 30 D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 (art. 58) 20 -- Conferimento incarico ricerca D.P.C.M. 26-1-1967 (art. 13) 30 N o t e: (a) Termine stabilito dalla vigente normativa. DIVISIONE VI - S.A.P. (Bilancio e trattamento economico del personale) ===================================================================== PROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE ===================================================================== 1 -- Predisposizione del bilancio di previsione con riferimento all'articolo unico del bilancio del Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 267/1993 D.Lgs. 30-6-1993, n. 267 90 2 -- Predisposizione ordinativi di pagamento singoli o collettivi tramite la tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma e relativo pagamento delle competenze fisse al personale D.Lgs. 30-6-1993, n. 267, (art. 4) 30 3 -- Predisposizione ordinativi di pagamento singoli o collettivi tramite la tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma e relativo pagamento delle competenze accessorie al personale D.Lgs. 30-6-1993, n. 267, (art. 4) 60 4 -- Determinazione trattamento economico fisso: provvisorio, definitivo D.P.R. 30-6-1972, n. 748 () L. 20-11-1982, n. 869 L. 7-8-1973, n. 519 L. 11-7-1980, n. 312 D.P.R. 11-7-1980, n. 382 D.P.R. 9-6-1981, n. 310 D.P.R. 25-9-1983, n. 344 D.P.R. 3-11-1982, n. 905 D.P.R. 3-4-1985, n. 217 L. 8-3-1985, n. 72 L. 11-7-1986, n. 341 D.P.R. 5-3-1986, n. 68 D.P.R. 9-7-1986, n. 935 D.P.R. 28-9-1987, n. 568 D.P.R. 1-3-1988, n. 285 L. 9-5-1989, n. 168 L. 28-2-1990, n. 37 L. 23-1-1991, n. 21 D.P.R. 7-6-1991, n. 171 5 -- Definizione trattamenti economici accessori che richiedono la predisposizione di decreto ministeriale o interministeriale D.P.R. 7-6-1991, n. 171 180 6 -- Corresponsione indennita': a) di missione a componenti di organi collegiali o di commissioni esaminatrici b) gettoni di presenza L. 18-12-1973, n. 836 60 L. 26-7-1978, n. 417 D.P.R. 16-1-1978, n. 513 D.P.R. 11-1-1956, n. 5 7 -- Liquidazione dell'indennita' di missione a personale di ruolo D.P.R. 7-6-1991, n. 171 60 L. 18-12-1973, n. 836 L. 26-7-1978, n. 417 D.P.R. 16-1-1978, n. 513 8 -- Pratiche creditizie (ENPAS) D.P.R. 7-6-1991, n. 171 140 D.P.R. 29-12-1973, n. 1032, (art. 48) 9 -- Sussidi al personale D.P.R. 7-6-1991, n. 171 180 10 -- Recupero crediti conto terzi R.D. 28-10-1940, n. 1443 (art. 547) 60 () Termine finale: provvisorio giorni 30; definitivo giorni 180. DIVISIONE VII - S.A.P. (Trattamento di quiescenza e previdenza) ===================================================================== PROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE ===================================================================== 1 -- Cessazione dal servizio per: a) raggiunti limiti di eta' D.P.R. 29-12-1973, n. 1092 120 b) dimissioni volontarie T.U. 10-1-1957, n. 3 120 c) decadenza T.U. 10-1-1957, n. 3 180 d) dispensa per infermita' T.U. 10-1-1957, n. 3 180 2 -- Trattamento provvisorio di pensione D.P.R. 29-12-1973, n. 1092 120 3 -- Trattamento definitivo di pensione D.P.R. 29-12-1973, n. 1092 120 4 -- Trattamento di privilegio D.P.R. 29-12-1973, n. 1092 90 (1) 5 -- Progetto di liquidazione dell'indennita' di buonuscita D.P.R. 29-12-1973, n. 1092 120 6 -- Posizioni assicurative INPS: costituzione di posizioni assicurative D.P.R. 29-12-1973, n. 1092 180 7 -- Riscatti: a) servizi pre-ruolo D.P.R. 29-12-1973, n. 1092 210 b) periodi di laurea D.P.R. 29-12-1973, n. 1092 210 8 -- Ricongiunzioni: a) servizi con iscrizione a enti D.P.R. 29-12-1973, n. 1092 180 b) servizi prestati a privati L. 7-2-1979, n. 29 210 9 -- Riconoscimento infermita' dipendente causa di servizio T.U. 10-1-1957, n. 3 90 (1) 10 -- Equo indennizzo T.U. 10-1-1957, n. 3 90 (1) 11 -- Spese per cura T.U. 10-1-1957, n. 3 150 12 -- Spese per accertamenti sanitari T.U. 10-1-1957, n. 3 60 (2) 13 -- Assicurazione ospiti e borsisti L. 6-12-1964, n. 1332 60 (3) N o t e: (1) Dopo il giudizio del comitato per le pensioni privilegiate. (2) Dal ricevimento fattura. (3) Dal ricevimento notula da parte dell'INAIL. DIVISIONE VIII - S.A.P. (Contratti) ===================================================================== PROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE ===================================================================== 1 -- Adempimenti preliminari, stipula e approvazione contratti: a) trattativa privata (1) R.D. 18-11-1923, n. 2440 (art. 6) 180 R.D. 23-5-1924, n. 827 (art. 41) D.Lgs. 24-7-1992, n. 358 Dir. CEE 18-6-1992, n. 50 D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 13) b) licitazione privata (2) R.D. 18-11-1923, n. 2440 (artt. 180 3 e 5) R.D. 23-5-1924, n. 827 (artt. 38, 39 e 89) D.Lgs. 24-7-1992, n. 358 Dir. CEE 18-6-1992, n. 50 D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 13) c) appalto concorso (2) R.D. 18-11-1923, n. 2440 (art. 4) 180 R.D. 23-5-1924, n. 827 (artt. 40 e 91) L. 19-2-1990, n. 55 D.Lgs. 24-7-1992, n. 358 D.Lgs. 19-12-1991, n. 406 D.P.C.M. 10-1-1991, n. 55 Dir. CEE 18-6-1992, n. 50 D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 13) 2 -- Esecuzione dei contratti: a) liquidazione fatture R.D. 18-11-1923, n. 2440 90 R.D. 23-5-1924, n. 827 L. 19-3-1990, n. 55 e succ. modif. D.P.R. 26-10-1972, n. 633 e succ. modif. D.Lgs. 30-6-1993, n. 267 3 -- Deposito domanda brevetto in Italia o eventuale estensione all'estero R.D. 29-6-1939, n. 1127 e Italia 90 succ. modif. Estero 450 T.U. 10-1-1957, n. 3 (art. 34) D.P.R. 22-6-1979, n. 338 L. 26-7-1993, n. 302 N o t e: (1) Per contratti il cui importo superi i 300 milioni di lire e' necessario il parere del Consiglio di Stato (D.P.R. 21-9-1994, n. 754 art. 13). (2) Per contratti il cui importo superi i 600 milioni di lire e' necessario il parere del Consiglio di Stato (D.P.R. 21-9-1994, n. 754 art. 13). DIVISIONE IX - S.A.P. (Servizi e spese in economia) ===================================================================== PROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE ===================================================================== 1 -- Emissione ordini di acquisto: D.P.R. 21-9-1994, n. 754 a) senza indagine di mercato fino a 10 milioni 30 b) con indagine di mercato da 10 a 150 milioni 60 2 -- Liquidazione fattura (comprensiva di iscrizione nei registri d'inventario e dichiarazione di collaudo) D.P.R. 21-9-1994, n. 754 120 a) ordinazione di pagamento D.P.R. 18-8-1994, n. 573 30 DIVISIONE X - S.A.P. (Gestioni fuori bilancio e servizi a terzi) ===================================================================== PROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA TERMINE FINALE ===================================================================== SEZIONE A - FORMAZIONE ACCORDI DI COLLABORAZIONE 1 -- Stipula per accordo o convenzione D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 2) 120 2 -- Atti aggiuntivi, proroga, revoca D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 2) 60 3 -- Versamento entrate D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 2) 30 4 -- Trasferimento contributi finanziari D.Lgs. 30-6-1993, n. 267 (art. 1) 120 SEZIONE B - CONTROLLO CONTABILE E RENDICONTI 1 -- Rendiconto agli enti contribuenti 60 2 -- Rendiconto alla C.d.C. L. 25-11-1971, n. 1041 180 D.P.R. 11-7-1977, n. 689 3 -- Pagamento imposte e contributi R.D. 18-11-1923, n. 2440 60 SEZIONE C - INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE 1 -- Conferimento incarico o prestazione occasionale D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 3) 60 2 -- Liquidazione e pagamento R.D. 18-11-1923, n. 2440 40 3 -- Modifiche e variazioni rapporto 30 4 -- Certificazioni 30 SEZIONE D - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1 -- Ordinazione senza indagine di mercato D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 15) 30 2 -- Ordinazione con indagine di mercato D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 15) 60 3 -- Liquidazione comprensiva del collaudo e della iscrizione nei registri da parte del consegnatario D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 15) 120 4 -- Emissione mandato di pagamento D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 15) 30 (a) SEZIONE E - MISSIONI PER SERVIZIO 1 -- Autorizzazione R.D. 3-6-1926, n. 941 15 2 -- Pagamento anticipo L. 18-12-1973, n. 836 45 D.P.R. 16-1-1978, n. 513 3 -- Liquidazione e pagamento finale L. 26-7-1978, n. 417 90 SEZIONE F - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E VERSAMENTO SERVIZI A PAGAMENTO 1 -- Accertamento tariffe controllo prodotti D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 14) 60 (b) 2 -- Accertamento tariffe analisi D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 14) 60 (b) 3 -- Accertamento tariffe per collegamenti telematici D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 14) 60 (b) 4 -- Verifica versamento ed eventuali conguagli D.P.R. 21-9-1994, n. 754 (art. 10) 60 N o t e: (a) Decorrenti dalla liquidazione di cui al punto 3. (b) Decorrenti dalla comunicazione del laboratorio o servizio.
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