DECRETO 4 aprile 1995, n. 334

Type Decreto
Publication 1995-04-04
Ultimo aggiornamento 1995-08-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 26/8/1995

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 5 della legge 28 marzo 1991, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio assenso con nota n. 00145082 del 19 maggio 1994;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del presente provvedimento inviata con nota del 26 agosto 1994, protocollo n. 175540;

Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;

A D O T T A il seguente regolamento: Semplificazioni delle procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato da parte delle sezioni di tesoreria e di quelle relative alla rendicontazione:

Art. 1

1.Dopo il comma 2 dell'art. 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono aggiunti i seguenti commi: "Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei debitori e tengono luogo delle quietanze di tesoreria ai fini dei conti amministrativi e giudiziali. Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere utilizzati, sentito il Ministro del tesoro, conti correnti postali 'dedicati' intestati ad una sola sezione di tesoreria provinciale.".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 230 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343 e integrato dal presente articolo, risulta il seguente: "Art. 230. - I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo. Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo dei titoli postali la cui spesa pero' resta, di regola, a carico dei mittenti. Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei debitori e tengono luogo delle quietanze di tesoreria ai fini dei conti amministrativi e giudiziali. Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere utilizzati, sentito il Ministro del tesoro, conti correnti postali "dedicati" intestati ad una sola sezione di tesoreria provinciale. I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito. Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonche' assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni. I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito. Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito a loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia. Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsita', si applica la procedura di cui all'art. 233.".

Art. 2

1.All'art. 278 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' aggiunto il seguente comma: "Per i pagamenti relativi a spesa di importo non superiore a L. 20.000, le amministrazioni emettono aperture di credito a favore di funzionari che vi provvedono direttamente mediante prelevamento dei necessari fondi dagli accreditamenti ricevuti.".

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 278 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, integrato dall'art. 2 del presente decreto, e' il seguente: "Art. 278. - il pagamento delle spese iscritte in bilancio e debitamente liquidate e giustificate viene ordinato: a) con assegni a favore dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria; b) con aperture di credito a favore dei funzionari delegati, i quali provvedono sia col mezzo di assegni come alla precedente lettera a), sia direttamente mediante prelevazione di fondi dai crediti medesimi; c) con ruoli per le spese fisse cioe' stipendi, pensioni, ed altre di importo e scadenze determinate; d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato. Per i pagamenti delle spese di giustizia e delle vincite al lotto si osservano le disposizioni degli articoli 454 e 469 del presente regolamento e per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'esterno quelle dei successivi articoli 475 e 486. Per i pagamenti relativi a spesa di importo non superiore a L. 20.000, le amministrazioni emettono aperture di credito a favore di funzionari che vi provvedono direttamente mediante prelevamento dei necessari fondi dagli accreditamenti ricevuti.".

Art. 3

1.Il comma 2 dell'art. 346 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' sostituito dal seguente: "Essi devono limitare tali prelevamenti, nei limiti autorizzati, alle sole somme occorrenti per i pagamenti d'importo non superiore a L. 20.000 e per quelli che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori.".

Nota all'art. 3: - L'art. 346 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'articolo unico del D.P.R. 20 settembre 1955, n. 1096, e dal presente articolo, risulta il seguente: "Art. 346. - I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme prelevate in proprio sulle aperture di credito disposte a loro favore. Essi devono limitare tali prelevamenti, nei limiti autorizzati, alle sole somme occorrenti per i pagamenti d'importo non superiori a L. 20.000 e per quelli che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori. Delle somme prelevate non possono fare uso diverso da quello per cui vennero autorizzati ad effettuare il prelevamento e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari delle leggi civili. E' vietato il deposito da parte di detti funzionari delle somme prelevate in proprio in conto corrente postale oppure presso banche o istituti. In casi eccezionali ed esclusivamente per i funzionari non residenti nel luogo dove trovasi lo stabilimento presso il quale essi sono accreditati, possono essere autorizzati depositi in conto corrente postale oppure presso banche od istituti espressamente designati, di concerto con la Direzione generale del tesoro, dall'Amministrazione dalla quale i funzionari dipendono. Ove intervenga l'autorizzazione a versare le somme prelevate in conto corrente postale, i funzionari delegati possono chiedere alla Sezione di tesoreria provinciale competente la estinzione dei buoni per il prelevamento delle somme a loro favore mediante il versamento del relativo importo al conto corrente postale loro intestato. In questo caso il funzionario emette i buoni a proprio favore con l'annotazione: 'da commutarsi in versamento sul conto corrente postale n ...... intestato al capo dell'ufficio ................... presso l'ufficio dei conti di ..............'. In detto conto corrente possono essere versate solo le somme di cui ai precedenti commi, provenienti da emissione di buoni mod. 31-bis C.G. I prelevamenti dal conto corrente possono disporsi solo con assegno 'localizzato' a firma del funzionario delegato o da chi sia incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza. Il funzionario delegato deve curare personalmente la custodia del fascicolo degli assegni. Alla fine dell'esercizio finanziario o al termine dei periodi fissati dall'amministrazione centrale per l'erogazione delle somme prelevate a mezzo di buoni, le rimanenze, di cui non possa disporsi, debbono essere prelevate dal conto corrente con assegno a favore del funzionario delegato e versate in tesoreria, ritirandone quietanza da allegare al relativo rendiconto. Gli interessi realizzati sui depositi di cui al precedente comma quinto sono versati a favore del bilancio dello Stato non oltre l'esercizio successivo a quello al quale si riferiscono. In caso di trasgressione al disposto del precedente comma secondo, ferme tutte le responsabilita' conseguenti dagli effettuati depositi di somme senza autorizzazione il funzionario e' passibile di penalita' pecuniarie da infliggersi mediante decreto ministeriale e da trattenersi sulle competenze del funzionario, in misura non inferiore al doppio importo degli interessi maturati durante il periodo di giacenza i quali restano pure devoluti allo Stato.".

Art. 4

1.Il comma 1 dell'art. 587 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' sostituito dal seguente: "I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai responsabili delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilita' speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi. I responsabili delle suddette amministrazioni emettono con l'obbligo della resa del conto ordinativi a proprio favore per eseguire direttamente i pagamenti di importo non superiore a L. 20.000. Sui titoli pagati le sezioni di tesoreria appongono il bollo con la dizione pagato.".

Nota all'art. 4: - L'art. 587 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 587. - I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai responsabili delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilita' speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi. I responsabili delle suddette amministrazioni emettono con l'obbligo della resa del conto ordinativi a proprio favore per eseguire direttamente i pagamenti di importo non superiore a L. 20.000. Sui titoli pagati le sezioni di tesoreria appongono il bollo con la dizione pagato. Tali ordini sono trasmessi alle sezioni di tesoreria pel tramite delle delegazioni del tesoro (Il tramite e' venuto meno con l'abolizione delle delegazioni, n.d.r.), le quali, dopo averli riscontrati in regola coi conti correnti di cui all'art. 585 ed averli in essi registrati, vi appongono il visto.".

Art. 5

1.All'art. 598 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' aggiunto il seguente comma: "Le direzioni provinciali del tesoro provvedono a dare disposizioni alle coesistenti sezioni di tesoreria per il versamento al bilancio dello Stato degli importi relativi ai depositi provvisori in numerario non ritirati alla scadenza dell'esercizio successivo a quello di costituzione.".

Nota all'art. 5: - L'art. 598 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, integrato dal presente articolo, risulta il seguente: "Art. 598. - La restituzione dei depositi provvisori non puo' aver luogo che a seguito di regolare nulla osta rilasciato dalla autorita' che ne ordino' o richiese il ricevimento. Tale restituzione e' disposta dalla direzione generale del tesoro per la tesoreria centrale e dalle direzioni provinciali del tesoro per le sezioni di tesoreria. Trattandosi di depositi di concorrenti alle aste, l'ordine di restituzione viene dato solo dopo che l'ufficiale preposto all'asta abbia confermato, a mezzo di lettera, il suo nulla osta per la restituzione medesima; a meno che la firma dell'ufficiale stesso sia conosciuta dal direttore generale del tesoro o dal capo della direzione provinciale del tesoro, nel quale caso la restituzione puo' essere ordinata in base al solo nulla osta. Le direzioni provinciali del tesoro provvedono a dare disposizioni alle coesistenti sezioni di tesoreria per il versamento al bilancio dello Stato degli importi relativi ai depositi provvisori in numerario non ritirati alla scadenza dell'esercizio successivo a quello di costituzione.".

Art. 6

1.All'art. 633 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono aggiunti i seguenti commi: "La documentazione a corredo dei conti giudiziali prevista al comma 1 puo' essere sostituita da evidenze su supporti informatici contenenti le medesime informazioni previste sui moduli cartacei; e' comunque esclusa la possibilita' di variare i dati dopo la resa dei conti stessi. La documentazione rimane in custodia presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria per un periodo di dieci anni a disposizione del Ministero del tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza. Dopo i primi cinque anni la documentazione puo' essere sostituita da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero da altro idoneo strumento di archiviazione.".

Il Ministro: DINI

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1995

Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 291

Nota all'art. 6: - L'art. 633 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come integrato dal presente articolo, risulta il seguente: "Art. 633. - Il conto giudiziale, tanto del tesoriere centrale che dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, deve essere corredato dalle opportune giustificazioni consistenti: per l'entrata: nelle matrici delle quietanze rilasciate dal tesoriere a coloro che hanno eseguito versamenti per somme da essi riscosse, per acquisto di buoni o per qualsiasi altra causa; nelle matrici dei vaglia del tesoro; per l'uscita: nelle dichiarazioni di regolarita' dei pagamenti eseguiti, nelle quietanze ricevute pei fondi somministrati, negli altri documenti ed ordini regolari e definitivi, non che nei decreti di scarico ottenuti nei casi di furto o di perdita per forza maggiore: salvo sempre per questi due ultimi casi il giudizio definitivo di responsabilita' da parte della Corte dei conti. La documentazione a corredo dei conti giudiziali prevista al comma 1 puo' essere sostituita da evidenze su supporti informatici contenenti le medesime informazioni previste sui moduli cartacei; e' comunque esclusa la possibilita' di variare i dati dopo la resa dei conti stessi. La documentazione rimane in custodia presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria per un periodo di dieci anni a disposizione del Ministero del tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza. Dopo i primi cinque anni la documentazione puo' essere sostituita da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero da altro idoneo strumento di archiviazione.".

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