LEGGE 3 agosto 1995, n. 337
Entrata in vigore della legge: 17/8/1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO AVVERTENZA:
Il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23. ------------
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1995, N. 240. All'articolo 1: dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Il commissario liquidatore informa con relazioni trimestrali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sullo stato di attuazione della procedura liquidatoria unificata". All'articolo 2: al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "il migliore utilizzo," sono inserite le seguenti: "senza pregiudizio per le ragioni dei creditori,"; al secondo periodo, la parola: "devoluti" e' sostituita dalla seguente: "devolute"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali, o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta"; al comma 5, le parole: "la legge 7 febbraio 1979, n. 29" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29".
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