LEGGE 8 agosto 1995, n. 339
Entrata in vigore della legge: 18/8/1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.E' convertito in legge il decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CORONAS, Ministro dell'interno
LUCHETTI, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO ------------ AVVERTENZA:
Il decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1995.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 26, e'
ripubblicato il testo del decreto-legge 10 luglio 1995, n.
275, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
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