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LEGGE 8 agosto 1995, n. 343

Current text a fecha 1995-08-19

Entrata in vigore della legge: 20-8-1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1995, n. 10, 17 marzo 1995, n. 80, e 19 maggio 1995, n. 179.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 20. Detto testo sara' ripubblicato,

corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 30 settembre 1995.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 LUGLIO 1995, N. 287. All'articolo 1: al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) per le finalita' di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e per favorire il processo di sviluppo e di allineamento dei porti italiani a quelli europei, agli interventi per il sostegno delle attivita' di riconversione e ristrutturazione delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per consentirne la chiusura definitiva. L'ammontare complessivo degli interventi, destinati alle compagnie e ai gruppi portuali che non fruiscono degli sgravi degli oneri sociali di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale n. 24 del 19 giugno 1991, pari a lire 100 miliardi, e' ripartito per il 70 per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995, e per il restante 30 per cento sulla base del disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994. A tali fini occorrera' valutare il piano predisposto dalle compagnie e dai gruppi portuali interessati al risanamento della gestione, articolato in un triennio o in un periodo superiore, il progetto connesso agli investimenti ed il programma operativo. Nell'ambito della percentuale del 30 per cento potranno essere considerate situazioni di compagnie e gruppi portuali del Mezzogiorno e del territorio lagunare, per i quali si riscontri la necessita' di particolari interventi a sostegno delle attivita' di riconversione e ristrutturazione"; dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, lettera c), si provvede utilizzando le somme dovute dall'INPS, in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e dei gruppi portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione della medesima sentenza. A tal fine, le suddette somme affluiscono, per l'ammontare complessivo di pertinenza, a ciascuna compagnia o gruppo portuale, unitamente a quelle gia' versate alla gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione che provvede al relativo rimborso, per un ammontare complessivo pari a lire 160 miliardi. Per le stesse finalita' alle societa' cooperative costituite da lavoratori e dipendenti delle organizzazioni portuali e delle compagnie e dei gruppi portuali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49". All'articolo 2: al comma 1, all'alinea, le parole: "VI direttiva (n. 87/167) e VII direttiva (n. 90/684) del Consiglio dell'Unione europea," sono sostituite dalle seguenti: "direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990,"; e dopo le parole: "limiti di impegno" e' aggiunta la seguente: "decennali"; al comma 2, dopo le parole: "limite di impegno" e' inserita la seguente: "decennale".